Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 23/12/2002 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 5.2.94 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 34. [1]
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico.
(B.U. 28 dicembre 2002, n. 52 - 2° suppl. ord.).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2003 rispettivamente per € 40.149.820.268,00 e per € 67.707.482.998,57 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2003 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti rispettivamente per € 40.149.820.268,00 e per € 67.707.482.998,57 giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'articolo 37 della
4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della
5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2003/2005 allegati alla presente legge.
6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'articolo 38 della
a) saldo negativo presunto dell’esercizio 2002, pari a € 1.400.000.000,00;
b) disavanzo dell’esercizio 2003 determinato in € 867.547.040,70.
7. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5,5 per cento annuo e per una durata massima di ammortamento di anni quindici. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 6 e 7. Le condizioni dei mutui di cui ai commi 6 e 7 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent’anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell’articolo 41 della
9. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2003; l'onere annuo derivante dall'ammortamento dei mutui sopraddetti, valutato in € 98.768,00 per ogni milione di prestito contratto, è posto a carico dell’UPB 200 per quanto riguarda la quota interessi e dell’UPB 207 per quanto riguarda la quota capitale iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni successivi.
10. La Regione, ai sensi dell’articolo 10 della
11. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
12. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
13. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
14. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta regionale può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. All’onere valutato in € 118.000,00 di cui al comma 14, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate all’UPB 191 “Spese legali, contrattuali ed accessorie”.
16. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 2.020.936,22 di cui € 1.500.000,00 riguardante il settore sanitario stanziata all’UPB 200.
18. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 2003 in € 2.902.887.241,19 e stanziato all’UPB 301.
19. Per l’anno 2003, come dotazione propria da destinare al servizio sanitario regionale, si considera il gettito dell’addizionale IRPEF, commisurato all’aliquota dello 0,5% ed il gettito dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).
Le spese per il finanziamento, per l’anno 2003, del servizio sanitario regionale sono iscritte in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire dette risorse con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.
20. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma 19, comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale.
21. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2003, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2003 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
22. In relazione a quanto disposto dal
1) € 11.943.099.575,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 4 e 87;
2) € 58.150.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259, 260 e 243 [2].
23. Tra le seguenti UPB 256, 257, 258, 259 e 87 relativamente alle somme del servizio sanitario sono autorizzate per l’esercizio 2003 variazioni compensative ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della
24. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo in tutto o in parte all’impegno delle spese di cui al comma 22, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della
25. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della
26. Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.
27. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2003 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.
28. E' allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell'articolo 50 della
29. E’ autorizzata ai sensi dell’articolo 50, comma 2 e dell’articolo 70 bis della
CAPITOLI |
ECONOMIE DA REISCRIVERE |
2.3.4.0.4.183.589 |
20.360,00 |
2.3.4.0.4.183.794 |
93.780,00 |
2.3.4.0.4.183.1101 |
21.510,00 |
2.3.4.0.4.183.1305 |
566.330,00 |
2.3.4.0.4.183.2120 |
31.190,00 |
2.3.4.0.4.183.2198 |
28.590,00 |
2.3.4.0.4.183.2296 |
1.504.260,00 |
2.3.4.0.4.183.2381 |
4.585.230,00 |
4.10.5.0.4.206.2577 |
3.940,00 |
4.10.5.0.4.206.2578 |
19.740,00 |
2.3.4.0.4.183.2944 |
45.760,00 |
2.3.4.0.4.183.3635 |
66.650,00 |
2.3.4.0.4.183.3774 |
5.500,00 |
2.3.4.0.4.183.3875 |
1.280,00 |
2.3.4.0.4.183.3876 |
2.030,00 |
2.3.4.0.4.183.4073 |
143.130,00 |
2.3.4.0.4.183.4074 |
161.290,00 |
2.3.4.0.4.183.4207 |
36.120,00 |
2.3.4.0.4.183.4209 |
95.470,00 |
2.3.4.0.4.183.4358 |
10.200,00 |
2.3.4.0.4.183.4704 |
431.370,00 |
2.3.4.0.4.183.4706 |
1.383.690,00 |
2.3.4.0.4.183.4708 |
39.460,00 |
2.3.4.0.4.183.4710 |
81.040,00 |
2.3.4.0.4.183.4721 |
144.390,00 |
2.3.4.0.4.183.4722 |
493.760,00 |
2.3.4.0.4.183.4825 |
162.180,00 |
2.3.4.0.4.183.4826 |
348.100,00 |
TOTALE |
10.526.350,00 |
30. Fra le Unità previsionali di base di cui all’allegato elenco “E” sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2003 variazioni compensative ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 6 della