§ 5.2.94 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 34.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:23/12/2002
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 5.2.94 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 34. [1]

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico.

(B.U. 28 dicembre 2002, n. 52 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2003 rispettivamente per  € 40.149.820.268,00 e per € 67.707.482.998,57 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

     2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2003 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti rispettivamente per  € 40.149.820.268,00 e per  € 67.707.482.998,57 giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

     3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'articolo 37 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni  di cui all’articolo 1, commi 27, 28, 30 e 32 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico) relativi ai programmi comunitari attuati tramite l’istituzione di capitoli che cumulano in spesa le risorse comunitarie, statali e regionali.

     4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della l.r. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

     5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2003/2005 allegati alla presente legge.

     6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 34/1978 è determinato, per l’anno 2003 in €  2.267.547.040,70. Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

a) saldo negativo presunto dell’esercizio 2002, pari a € 1.400.000.000,00;

b) disavanzo dell’esercizio 2003 determinato in € 867.547.040,70.

     7. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5,5 per cento annuo e per una durata massima di ammortamento di anni quindici. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

     8. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 6 e 7. Le condizioni dei mutui di cui ai commi 6 e 7 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent’anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2002’).

     9. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2003; l'onere annuo derivante dall'ammortamento dei mutui sopraddetti, valutato in € 98.768,00 per ogni milione di prestito contratto, è posto a carico dell’UPB 200 per quanto riguarda la quota interessi e dell’UPB 207 per quanto riguarda la quota capitale iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni successivi.

     10. La Regione, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai  commi 6 e 7, prestiti obbligazionari.

     11. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     12. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

     13. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     14. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta regionale può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.

     15. All’onere valutato in € 118.000,00 di cui al comma 14, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate all’UPB 191 “Spese legali, contrattuali ed accessorie”.

     16. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. 34/1978 e dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1992 n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2003 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a € 258.229.000,00 di cui € 154.937.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 23 e 205.

     17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al  comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 2.020.936,22 di cui € 1.500.000,00 riguardante il settore sanitario  stanziata all’UPB 200.

     18. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 2003 in € 2.902.887.241,19 e stanziato all’UPB 301.

     19. Per l’anno 2003, come dotazione propria da destinare al servizio sanitario regionale, si considera il gettito dell’addizionale IRPEF, commisurato all’aliquota dello 0,5% ed il gettito dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

     Le spese per il finanziamento, per l’anno 2003, del servizio sanitario regionale sono iscritte in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire dette risorse  con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.

     20. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma 19, comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale.

     21. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2003, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2003 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

     22. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 la somma di € 12.001.249.575,00 di cui:

     1) € 11.943.099.575,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 4 e 87;

     2) € 58.150.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259, 260 e 243 [2].

     23. Tra le seguenti UPB 256, 257, 258, 259 e 87 relativamente alle somme del servizio sanitario sono autorizzate per l’esercizio 2003  variazioni compensative ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della l.r. 34/1978.

     24. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo in tutto o in parte all’impegno delle spese di cui al comma 22, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali;  in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della l.r. 34/1978.

     25. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2003 le spese indicate all'allegato elenco A.

     26. Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.

     27. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2003 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.

     28. E' allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della Unione Europea con vincolo di destinazione specifica e delle altre spese per le quali la reiscrizione è già espressamente prevista da leggi regionali.

     29. E’ autorizzata ai sensi dell’articolo 50, comma 2 e dell’articolo 70 bis della l.r. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza 2003 della somma complessiva di € 10.526.350,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sottoindicati:

 

CAPITOLI

ECONOMIE DA REISCRIVERE

2.3.4.0.4.183.589

20.360,00

2.3.4.0.4.183.794

93.780,00

2.3.4.0.4.183.1101

21.510,00

2.3.4.0.4.183.1305

566.330,00

2.3.4.0.4.183.2120

31.190,00

2.3.4.0.4.183.2198

28.590,00

2.3.4.0.4.183.2296

1.504.260,00

2.3.4.0.4.183.2381

4.585.230,00

4.10.5.0.4.206.2577

3.940,00

4.10.5.0.4.206.2578

19.740,00

2.3.4.0.4.183.2944

45.760,00

2.3.4.0.4.183.3635

66.650,00

2.3.4.0.4.183.3774

5.500,00

2.3.4.0.4.183.3875

1.280,00

2.3.4.0.4.183.3876

2.030,00

2.3.4.0.4.183.4073

143.130,00

2.3.4.0.4.183.4074

161.290,00

2.3.4.0.4.183.4207

36.120,00

2.3.4.0.4.183.4209

95.470,00

2.3.4.0.4.183.4358

10.200,00

2.3.4.0.4.183.4704

431.370,00

2.3.4.0.4.183.4706

1.383.690,00

2.3.4.0.4.183.4708

39.460,00

2.3.4.0.4.183.4710

81.040,00

2.3.4.0.4.183.4721

144.390,00

2.3.4.0.4.183.4722

493.760,00

2.3.4.0.4.183.4825

162.180,00

2.3.4.0.4.183.4826

348.100,00

TOTALE

10.526.350,00

 

     30. Fra le Unità previsionali di base di cui all’allegato elenco “E” sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2003 variazioni compensative ai sensi dell’articolo 49, comma 2 della l.r. 34/1978.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 11 agosto 2003, n. 16.