Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 04/03/1997 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 2. (Disavanzo di bilancio). |
Art. 3. (Anticipazioni e fondo di riserva di cassa). |
Art. 4. (Sanità). |
Art. 5. (Quantificazione di spese). |
Art. 6. (Assunzione di impegni per acquisto di immobili). |
Art. 7. (Applicazione dell'avanzo presunto del 1996). |
Art. 8. (Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa). |
Art. 9. (Schede allegate al bilancio pluriennale). |
Art. 10. (Clausola d'urgenza). |
§ 5.2.35 – L.R. 4 marzo 1997, n. 6. [1]
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997/1999.
(B.U. 8 marzo 1997, n. 10 – S.O. n. 2).
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla regione per l'esercizio finanziario 1997 rispettivamente in L. 52.669.535.037.975 e in L. 68.043.286.753.092 giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1997 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in L. 52.669.535.037.975 e in L. 68.043.286.753.092 giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1997 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della
4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
5. E' altresì approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1997/1999 allegato alla presente legge.
Art. 2. (Disavanzo di bilancio).
1. Il disavanzo di bilancio dell'esercizio finanziario 1997, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della
2. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 9% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15.
3. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. La giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nel limiti di cui ai precedenti commi.
5. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° luglio 1997.
6. L'onere derivante dall'ammortamento semestrale dei mutui sopraddetti, valutato in lire 61,392 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è posto a carico dei capitoli 5.1.1.1.541 e 5.1.1.1.668, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
7. Per gli esercizi successivi il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 5.1.1.
Art. 3. (Anticipazioni e fondo di riserva di cassa).
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 45 della
2. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte ai capitoli 5.2.1427, 3537 e 5.1.2.1.1428, 3540.
3. Quale onere degli interessi passivi connessi alle predette anticipazioni è altresì autorizzata la spesa complessiva di L. 25.000.000.000, di cui L. 15.000.000.000 riguardanti il settore sanitario iscritti al capitolo 5.1.2.1.3539 e L. 10.000.000.000 iscritti al capitolo 5.1.2.1.540.
4. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1997 in L. 4.589.221.615.350 ed iscritto al capitolo 5.3.1.1.736.
Art. 4. (Sanità).
1. Le entrate e le spese per il finanziamento, anno 1997, del servizio sanitario regionale sono iscritte nello stato di previsione delle entrate su due appositi capitoli classificati al titolo 1, categoria 2, e nello stato di previsione delle spese in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica.
2. La giunta regionale è autorizzata a ripartire detto finanziamento con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale.
3. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al secondo comma, comunque nel limite complessivo di 1/4 delle entrate previste per il finanziamento del servizio sanitario regionale.
4. La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle USSL e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della regione demandano, per l'anno 1997, alla competenza regionale.
5. Qualora nel corso dell'anno 1997 tali attività vengano trasferite alle USSL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza.
6. La giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 1,
A) in entrata:
1) L. 10.501.200 milioni per i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale attribuiti alla regione;
2) L. 4.083.800 milioni corrispondenti alla prevista quota integrativa del Fondo sanitario nazionale da assegnare alla regione;
B) in spesa:
1) L. 12.805.000 milioni per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario iscritte ai capitoli: 2.3.1.1.4088, 4089 e 4090.
2) L. 1.780.000 milioni per l'effettuazione degli interventi diretti della regione di cui al precedente sesto comma in materia sanitaria, iscritti ai capitoli: 2.3.5.1.3615, 2.3.8.1.3596, 3598, 3599, 3601 e 3775.
8. Tra i capitoli di cui al precedente comma sono autorizzati per l'esercizio 1997 variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della
Art. 5. (Quantificazione di spese).
1. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del primo comma dell'art. 22 della
2. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 1997 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.
3. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della
Art. 6. (Assunzione di impegni per acquisto di immobili).
1. L'assunzione di impegni sui capitoli 1.2.3.2.2946 «Spese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili e dei relativi impianti da adibire a sede dell'archivio generale di deposito» e 1.2.3.2.3634 «Spese per l'acquisto di beni immobili da destinare ad usi pubblici e di diritti reali parziali» è subordinata ai corrispondenti accertamenti sul capitolo di entrata 4.1.268 «Proventi dall'alienazione di beni immobili».
Art. 7. (Applicazione dell'avanzo presunto del 1996).
1. E' autorizzata ai sensi dell'art. 50, secondo comma e dell'art. 70 bis della legge regionale di contabilità, la reiscrizione in conto competenza 1997 della somma complessiva di L. 23.497.165.716, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese relative a contributi in annualità sui seguenti capitoli:
(Omissis).
Art. 8. (Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa).
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, per la determinazione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari delle entrate e delle spese relative al cofinanziamento U.E. e statale dei programmi di formazione professionale (
(Omissis).
2. Sono altresì istituiti nel bilancio regionale, per le spese relative al cofinanziamento regionale dei programmi di formazione professionale relativi agli obiettivi del F.S.E. di cui alla
(Omissis).
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, alla determinazione delle spese di cui al precedente secondo comma, si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della
4. In applicazione dell'art. 3, comma ventisettesimo, della
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 alla determinazione della spesa di cui al quarto comma, si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della
Art. 9. (Schede allegate al bilancio pluriennale).
1. Ai sensi di quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'art. 9 della
A) Anziani/handicappati;
B) Beni culturali e spettacolo;
E) Viabilità primaria;
F) Montagna;
I) Viabilità minore.
Art. 10. (Clausola d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della