§ 5.2.18 - L.R. 6 settembre 1994, n. 25.
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Attuazione di interventi programmati in agricoltura - I provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:06/09/1994
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Interventi di politica forestale).
Art. 2.  (Interventi di politica agraria).
Art. 3.  (Prestiti di conduzione).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (CIVIFRUCE).
Art. 6.  (Promozione dei servizi di sviluppo agricolo).
Art. 7.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.18 - L.R. 6 settembre 1994, n. 25. [1]

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Attuazione di interventi programmati in agricoltura - I provvedimento.

(B.U. 9 settembre 1994, n. 36 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Interventi di politica forestale).

     1. Per le finalità della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa complessiva di L. 4.860.000.000 di cui:

     - L. 1.000.000.000 per il finanziamento dei programmi di manutenzione idraulico-agrario-forestale e per i lavori di pronto intervento per calamità naturali di cui all'art. 3;

     - L. 300.000.000 per il finanziamento delle attività di ricerca, sperimentazione, aggiornamento e divulgazione di cui all'art. 6;

     - L. 1.000.000.000 per il finanziamento delle iniziative di forestazione di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 15;

     - L. 450.000.000 per il finanziamento di iniziative di silvicoltura e forestazione in ambiente urbano di cui al quinto comma dell'art. 15;

     - L. 110.000.000 per il finanziamento delle iniziative di aggiornamento della meccanizzazione forestale di cui all'ottavo comma dell'art. 15;

     - L. 700.000.000 per il finanziamento dei piani di assestamento dei beni silvo-pastorali di cui agli artt. 19 e 20;

     - L. 1.300.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dai piani di assestamento di cui all'art. 21.

     2. Per l'acquisizione delle attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi di cui all'art. 2 della l.r. 20 ottobre 1972 n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 240.000.000.

     3. Per gli interventi di razionale utilizzo dei boschi di cui all'art. 2 della l.r. 14 febbraio 1994, n. 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 513.000.000.

     4. E' altresì autorizzata per la concessione di contributi per i programmi di miglioramento, potenziamento ed ampliamento del demanio forestale dell'Azienda regionale delle foreste di cui alla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 150.000.000.

 

     Art. 2. (Interventi di politica agraria).

     1. Per le finalità della l.r. 26 novembre 1984, n. 59 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa complessiva di L. 1.612.000.000 di cui:

     - L. 300.000.000 per il finanziamento degli studi e ricerche in materia di bonifica di cui alla lett. e) del primo comma dell'art. 38;

     - L. 1.312.000.000 per la manutenzione delle opere di bonifica di cui alla lett. d) del primo comma ed ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 39.

     2. Per la concessione di contributi in capitale per programmi di sviluppo diretti dalla realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di bonifica e di irrigazione di cui all'art. 1 della l.r. 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 1.500.000.000.

     3. Per la concessione di contributi riferiti agli anni 1985-1986-1987- 1988 a favore degli imprenditori agricoli che hanno tenuto la contabilità aziendale di cui all'art. 25 della l.r. 19 novembre 1976, n. 51, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 103.000.000.

     4. Per la concessione di contributi a favore degli apicoltori di cui alle lett. i) ed l) del primo comma dell'art. 2 della l.r. 28 giugno 1983, n. 54 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 100.000.000.

 

     Art. 3. (Prestiti di conduzione).

     1. Per le finalità previste alla lett. d) dell'art. 2 della l.r. 7 marzo 1991, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 12.500.000.000.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. All'onere complessivo di L. 21.578.000.000 autorizzato dalla presente legge, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per L. 5.613.000.000 del «Fondo globale per il finanziamento del piano forestale regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al capitolo 5.2.2.2.2758, e per L. 15.965.000.000 del «Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al capitolo 5.2.2.2.2759 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3 2 2.2.3761 «Contributi per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse regionale affidate in concessione, per le spese di gestione consortili per il sollevamento di acque irrigue e di colo», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.312.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 3.2.3.2.3391 «Contributi per un razionale utilizzo (taglio e commercializzazione) dei boschi ad alto fusto ubicati nelle aree montane», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 513.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 3.2.4.2.3762 «Oneri pregressi relativi ai contributi a favore degli imprenditori agricoli che hanno tenuto la contabilità aziendale», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 103.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5, è istituito il capitolo 3.2.5.2.3763 «Manutenzione delle opere idraulico-agrario-forestali e lavori di pronto intervento conseguenti a calamità naturali nei territori montani», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1 000.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5, è istituito il capitolo 3.2.5.2.3764 «Compilazione dei piani di assestamento e di piani di utilizzazione di beni silvo-pastorali», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 700.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5, è istituito il capitolo 3.2.5.2.3765 «Acquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario nonché l'acquisto o l'uso di mezzi aerei per l'estinzione di incendi boschivi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 240.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.1586 «Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore dei coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, punto 1 e dall'art. 4, lett. a) e b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760» è incrementata di L. 12.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2817 «Contributi in capitale per il rimboschimento e la ricostituzione di boschi, per l'impianto di colture arboree a rapido accrescimento nonché per forme di produzione del legname di pregio ed arboricoltura fuori foresta» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.2294 «Contributi correnti ad apicoltori singoli o associati per attività promozionali e stampa di pubblicazioni o periodici di carattere apistico» è incrementata di L. 100.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.2.2.775 «Contributi in capitale diretti alla realizzazione delle opere di bonifica ed irrigazione» è incrementata di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.2.2.1953 «Spese per studi e ricerche in materia di bonifica e irrigazione» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.2816 «Contributi in capitale per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchine di prima lavorazione del legno» è incrementata di L. 110.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.1209 la cui descrizione è così modificata «Contributi in capitale per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali» è incrementata di L. 1.300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.2303 la cui descrizione è così modificata «Spese per l'assistenza, la propaganda, istruzione e ricerca nel settore silvo-pastorale» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.2304 «Contributi di parte corrente a favore dell'azienda regionale delle foreste per il finanziamento di programmi finalizzati al miglioramento, al potenziamento e all'ampliamento del demanio forestale» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.2815 la cui descrizione è così modificata «Contributi in capitale ad enti pubblici per iniziative di silvocoltura e forestazione in ambiente urbano» è incrementata di L. 450.000.000.

 

     Art. 5. (CIVIFRUCE).

     1. Il contributo di gestione al Centro Regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura di cui alla legge regionale 28 febbraio 1986, n. 6, è incrementato di L. 300.000.000.

     2. All'onere di L. 300.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.2167 «Contributi di gestione al Centro Regionale incremento vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura» è incrementata di L. 300.000.000.

 

     Art. 6. (Promozione dei servizi di sviluppo agricolo).

     1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - terzo comma, lett. b) della l.r. 47/86 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 800.000.000.

     2. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 16, secondo comma della l.r. 47/86 e successive modificazioni, è autorizzata per il 1994 la spesa di L. 1.000.000.000.

     3. All'onere complessivo di L. 1.800.000.000 di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente impiego della quota spettante alla regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 della legge 752/86, iscritta al capitolo 5.2.2.2.2759 «Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2210 «Spese per l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.2214 «Contributi ad organizzazioni professionali agricole di interesse regionale che operano con strutture proprie o con proprie articolazioni nel territorio regionale» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 7. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.