Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 28/12/2005 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione e finalità del parco naturale) |
Art. 2. (Gestione del parco) |
Art. 3. (Piano per il parco) |
Art. 4. (Regolamento del parco) |
Art. 5. (Regime delle aree del parco) |
Art. 6. (Norma finale) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 4.7.191 - L.R. 28 dicembre 2005, n. 21. [1]
Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce
(B.U. 31 dicembre 2005, n. 52 - 2º Suppl. Ordinario).
Art. 1. (Istituzione e finalità del parco naturale)
1. È istituito il parco naturale del Bosco delle Querce ai sensi dell’articolo 23 della
2. L’istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce si propone le seguenti finalità :
a) tutelare la biodiversità , conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell’area;
b) monitorare l’ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;
c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;
d) svolgere attività di informazione ed educazione;
e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell’area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;
f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
g) valorizzare le finalità , gli obiettivi e l’importanza della stazione sperimentale costituita;
h) valorizzare l’origine storico-ambientale dell’area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.
3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata «Parco naturale Bosco delle Querce», costituita da un foglio e allegata alla presente legge.
Art. 2. (Gestione del parco)
1. La gestione del parco è affidata al Comune di Seveso, in convenzione con il Comune di Meda, ai sensi dell’articolo 30 del
Art. 3. (Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 1, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 4. (Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della
2. Il regolamento è adottato dall’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dello stesso e degli enti territoriali interessati.
3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 5. (Regime delle aree del parco)
1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della
Art. 6. (Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente legge, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi, rispettivamente alle UPB 4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette» e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette».
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 205 della