§ 4.7.191 - L.R. 28 dicembre 2005, n. 21.
Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:28/12/2005
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e finalità del parco naturale)
Art. 2.  (Gestione del parco)
Art. 3.  (Piano per il parco)
Art. 4.  (Regolamento del parco)
Art. 5.  (Regime delle aree del parco)
Art. 6.  (Norma finale)
Art. 7.  (Norma finanziaria)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.191 - L.R. 28 dicembre 2005, n. 21. [1]

Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce

(B.U. 31 dicembre 2005, n. 52 - 2º Suppl. Ordinario).

 

Art. 1. (Istituzione e finalità del parco naturale)

     1. È istituito il parco naturale del Bosco delle Querce ai sensi dell’articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

     2. L’istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce si propone le seguenti finalità :

     a) tutelare la biodiversità , conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell’area;

     b) monitorare l’ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;

     c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;

     d) svolgere attività di informazione ed educazione;

     e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell’area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;

     f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;

     g) valorizzare le finalità , gli obiettivi e l’importanza della stazione sperimentale costituita;

     h) valorizzare l’origine storico-ambientale dell’area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.

     3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata «Parco naturale Bosco delle Querce», costituita da un foglio e allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Gestione del parco)

     1. La gestione del parco è affidata al Comune di Seveso, in convenzione con il Comune di Meda, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); la convenzione prevede anche la costituzione di una commissione tecnico-scientifica.

 

     Art. 3. (Piano per il parco)

     1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 1, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione, il recupero, il ripristino dei valori naturali ed ambientali e migliorative per l’ambiente boschivo.

     2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

     Art. 4. (Regolamento del parco)

     1. Ai sensi dell’articolo 11 della l. 394/1991 ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

     2. Il regolamento è adottato dall’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dello stesso e degli enti territoriali interessati.

     3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

     4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.

     Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

     Art. 5. (Regime delle aree del parco)

     1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio 1977, n. 2), fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 172, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

 

          Art. 6. (Norma finale)

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge 2 giugno 1978, n. 339 (Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall’inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976) del decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 (Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall’inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 688 e, in quanto compatibili, le norme della l.r. 86/1983.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

     1. Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente legge, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e successivi, rispettivamente alle UPB 4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette» e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette».

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.