Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 parchi e riserve |
Data: | 02/05/2006 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 6. (Norme finali) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.7.188 - L.R. 2 maggio 2006, n. 10. [1]
Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como.
(B.U. 4 maggio 2006, n. 18 - 1º Suppl. Ordinario).
Art. 1. (Istituzione e finalità del parco naturale)
1. È istituito il parco naturale Spina Verde di Como ai sensi dell’articolo 16-ter della
2. Il parco naturale è istituito per perseguire le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità , conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) tendere alla ricostituzione dell’ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
c) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere le attività culturali negli ambiti di intervento dell’ente gestore, nonché la valorizzazione, il recupero e l’utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani.
3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale Spina Verde di Como», allegata alla presente legge; l’individuazione puntuale dei confini è rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell’ente gestore.
Art. 2. (Ente di gestione)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del parco regionale Spina Verde di Como, costituito con
Art. 3. (Piano per il parco)
1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis, della
a) agli ambiti agricoli e forestali;
b) agli ambiti di interesse storico e archeologico;
c) agli ambiti di tutela geologica, idrogeologica e di recupero ambientale;
d) agli ambiti ville con parco ed a quelli edificati nonché alle attrezzature di uso pubblico;
e) ai contenuti di cui all’articolo 143 del
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
Art. 4. (Regolamento del Parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Art. 5. (Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre specie estranee vegetali che possano alterare l’equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque;
e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
h) accendere fuochi all’aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e per attrezzature di uso pubblico;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati nelle strade di servizio del parco e nei sentieri.
2. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Art. 6. (Norme finali)
1. Alla
a) il titolo della legge è così sostituito: «Istituzione del Parco regionale Spina Verde di Como»;
b) all’art. 1 le parole «di cintura metropolitana» sono sostituite dalla parola «forestale».
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della
3. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale si applicano le disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco regionale Spina Verde di Como, in quanto non contrastanti con le disposizioni dell’articolo 5.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 205 della