§ 4.7.103 - L.R. 4 marzo 1993, n. 10.
Istituzione del Parco regionale Spina Verde di Como. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:04/03/1993
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e finalità).
Art. 2.  (Delimitazione).
Art. 3.  (Ente di gestione).
Art. 4.  (Statuto del consorzio).
Art. 5.  (Direttore).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Formazione del piano territoriale).
Art. 8.  (Norme di salvaguardia).
Art. 9.  (Sub-delega di funzioni amministrative).
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 4.7.103 - L.R. 4 marzo 1993, n. 10. [1]

Istituzione del Parco regionale Spina Verde di Como. [2]

(B.U. 9 marzo 1993, n. 10 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Istituzione e finalità).

     1. È istituito il parco regionale forestale denominato «Parco Spina Verde di Como», ai sensi del titolo II, cap. II della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale». [3]

     2. Le finalità del parco, in considerazione dell'importanza della zona per l'equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, sono:

     a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani;

     b) la salvaguardia e la qualificazione delle attività agro-silvo- colturali in coerenza con la destinazione dell'area;

     c) la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte della popolazione.

 

     Art. 2. (Delimitazione).

     1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (all. A), così come descritte nell'all. «B», che formano parte integrante della presente legge.

     2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco Spina Verde di Como», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della l.r. 86/83.

 

     Art. 3. (Ente di gestione).

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Drezzo, Paré, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e la provincia di Como.

 

     Art. 4. (Statuto del consorzio).

     1. Lo Statuto del consorzio deve prevedere:

     a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

     b) l'istituzione di un comitato scientifico;

     c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio e senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole;

     d) la disciplina del funzionamento e dei compiti dell'ente di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, 142.

 

     Art. 5. (Direttore).

     1. Il direttore tecnico del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

 

     Art. 6. (Personale).

     1. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, il consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalla regione e dagli enti consorziati, ovvero di personale assunto a tempo determinato, con le procedure previste dalla vigente legislazione.

 

     Art. 7. (Formazione del piano territoriale).

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal consorzio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della l.r. 86/83.

 

     Art. 8. (Norme di salvaguardia). [4]

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali e statali, con particolare riferimento alla normativa per la difesa dell'ambiente, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale di coordinamento di cui al precedente art. 7 e comunque per non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Nelle zone territoriali omogenee «E», così come definite dal d.m. 2 aprile 1968, è consentita la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

     b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini ed ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     c) imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

     3. Nelle medesime zone «E», il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle opere previste nel precedente secondo comma, è altresì subordinato:

     a) all'accertamento da parte del sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola, e, per quanto riguarda le abitazioni, dell'effettiva necessità del richiedente;

     b) alla specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura, foreste ed alimentazione (SPAFA), che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa, con riguardo esclusivamente ai fondi compresi nel perimetro del parco. Il rispetto degli indici massimi di fabbricabilità previsti dalla l.r. n. 93/80 deve essere comunque verificato computando esclusivamente la disponibilità, da parte del legittimo richiedente, di terreni all'interno del perimetro del parco, purché collegati fra loro da un nesso funzionale evidenziato in un piano aziendale.

     4. Le imprese di cui al precedente II comma possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime provengano per almeno due terzi dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     5. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla l. 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagioni e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, per le quali e comunque richiesta l'autorizzazione edilizia;

     b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

     d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di materiali quali stallatico, terricciati, foraggi, insilati, fieni, stocchi e paglie, legnami ed altri prodotti aziendali connessi con la normale pratica agronomica;

     e) l'esposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica a servizio del parco e quella varia e turistica;

     f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi, fatta salva la normale sistemazione idraulica ed irrigua dei campi;

     g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

     h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati.

     6. Gli interventi anche di carattere colturale che portino alterazione alla morfologia del terreno, ovvero trasformazione dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

     7. In tutto il territorio del parco il taglio di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree o arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della succitata l.r. 9/77. Sono fatti salvi gli interventi di potatura, scalvatura ed ordinaria amministrazione.

     8. Ad eccezione delle zone territoriali omogenee «E», così come definite dal d.m. 2 aprile 1968, nel territorio del parco gli interventi edificatori, ancorché previsti negli strumenti urbanistici vigenti, sono sottoposti al parere favorevole dell'ente gestore del parco. Non sono assoggettati al suddetto parere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalle lett. a), b) e c) dell'art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale».

     9. In tutto il territorio del parco sono vietati:

     a) l'apertura di nuove cave;

     b) l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica e di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del parco, dalla data di insediamento dei suoi organi;

     c) l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici di cui alla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

     10. La costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco.

 

     Art. 9. (Sub-delega di funzioni amministrative). [5]

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto e settimo comma dell'art. 8 della presente legge, nonché dal quinto comma dell'art. 4 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52, spettano al presidente della provincia di Como.

 

 

ALLEGATO A

(planimetria in scala 1:10.000)

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO B

DESCRIZIONE DEI CONFINI DEL PARCO.

 

     In senso antiorario (mappali n. disposti lungo il margine interno del perimetro, infrastrutture, e confini di Stato):

     Comune di Drezzo: 487. 157. 160. 161. 167. 894. 895. 497.1223. 168. 990. 981. 982. 983. 169. 1224. 1096. 401. 959. 177. 901. 903. 193. 1097. 501. 155. 892. 100. 190. 191. 209.908. 212. 799. 140. 125. 890. 1402. 890. 740. 134. 52. 50. 782. 781. 784. 1376. 785. 1014. 625. 644. 57. 61. 466. 60. 466. 473. 1089. 63. 71. 64. 13. 71. 68. 1085. 1086.

     Comune di Parè: 429. 206. 369. 209. 258. 438. 276. 433 279. 422. 679. 422. 355. 323. 708. 196. 547 471. 472. 357. 356.769. 766. 767. 768. 765. 476. 477. 464. 477. 429. 572.

     Comune di Cavallesca: 455. 512. 444. 445. 99. 616. 418. 425.470. 471. 107. 412. 411. 410. 443/a. 516/a. 518. 524. 527.529. 542. 543 560. 796. 571/a. 940/c. 855. 574/a. 58/a. 175. 583. 584/a. 581/a. 574/a. 574/b. 1085. 1086. 1089. 1088. 1082. 1088. 1089.

     Comune di San Fermo: 2500. 2523. 2519. 1246. 2418. 2419. 2424. 2419. 2420. 1273. 1272. 912. 767. 2328. 2327. 776. 1138. 723. 1724. 1225. 823. 1225. 791. 1327.

     Comune di Como:

     Sez. cens. di Monte Olimpino: 1515. 1519. 1525. 1084. 1072. 1699. 1526. 1522. 1627. 3050. 1644. 2840. 1650/a. 858. 1846. 1653. 1654. 1657. 1659.

     Comune di San Fermo: 871. 934. 862. 881. 977. 889.

     Comune di Como:

     Sez. cens. di Breccia: 6/a. 39/a. 73. 6/a. 231/a. 264. 64. 79/a. 79/b. 79/c. 79/d. 79/e. 1089. 801. 82. 33/e. 33/d. 87. 88. 40. 90. 40. 98, 99. 1285. 834. 1036/b. 1036/a. 1036/c 1456. 47. 407. 704. 705. 702. 106. 443/a. 114/a. 114/i. 114/l 114/h. 466. 804. 797. 804. 1115. 117. 473.

     Sez. cens. di Rebbio: 53. 16/b. 15/b. 880. 22. 1537. 24. 27.23. 24. 79 166. 80. 166. 82. 883. 884. 82. 90. 567. 569. 93.

     Sez. cens. di Camerlata: 2507/b. 2507/a. 187/b. 205. 209. 208. 2827. 219. 220. 224. 220. 219. 4077/a. 219. 213/b. 2820. 3204. 216.

     Sez. cens. di Breccia: 982. 1968/c.

     Sez. cens. di Camerlata: 3449. 2150/a. 2128/a.

     Sez. cens. di Monte Olimpino: 1968/c. 1968/b. 1968/a 1889. 3842/a. 1888. 1863/a. 1862. 1387. 1092. 1387. 1386. 1608. 1845. 1826. 2841. 3435. 1833. 3434. 1814. 1801. 981 2843. 1874. 1782. 1857. 1622. 956. 922. 957. 1622. 1776/c. 1765/a. 2643/a. 2643/c. 2875. 2463. 2461. 2460. 2494. 2061. 1762. 1766. 1762. 1726/e. 1726/a. 1726/g. 1726/a. 1755. 2124. 1754/b. 1754/a. 1741/b. 1739. 1722. 1691. 1688. 1570. 1549. 1565. 1574. 843. 1546. 2101. 814/a. 2828. 1545. 2336/c. 1448/c. 3420/a. 3422/a. 3422/b. 3415/b. 3415/a. 1470. 1467. 1460/i. 1460/l. 1786/a. 2331. 1431/a. 1429/a. 4022. 1425. 1981/a. 2603/a. 2604/a. 1008/a. 856/a. 3355. 842/b. 844/e. 985. 2838. 2937. 2936. 2935. 2934. 972. 2933. 1913. 3854. 3853. 879. 1880. 914. 528. 916. 919. 918. 921. 1914. Autostrada, 340. 336. 335. 332. 302. 329. 328. 348. 101. 1935. 358. 2505. 301. 363. 364. Confine di Stato.

     Comune di Cavallasca: confine di Stato.

     Comune di Parè: confine di Stato.

     Comune di Drezzo: confine di Stato.

     Comune di Como:

     Sez. cens. di Camerlata: 1924. 347. 1923. 1573. 351. 354. 358. 1927. 360. 1927. 358. 1576. 388. 379. 380. 3819. 1805. 1807. 4216. 4212. 397/b. 412/g. 412/p. 410/a. 409. 1949.420/f. 424. 1582/f. 422/d. 421/c. 420/f. 1949.

     Sez. cens. di Albate: 3219. 3220. 1072. 3737 1073. 3754. 30. 1667. 1892. 125. 116. 115. 120. 1705. 2124. 121. 2383. 93. 1502. 96. 86. 1669. 1652. 264. 262. 1668. 261. 1610. 2349. 2350. 262. 264. 1652. 1669. 1352. 1170. 276. 277. 246. 273. 1612. 79 1642. 78. 126. 71. 1084. 10. 70. 3168. 2835. 567. 62. 1080. 62. 61. 2833. 56. 3272. 3270. 3373. 1660.

     Sez. cens. di Camerlata: 632. 3061. 633. 3061. 635. 634. 629. 628. 2614. 627. 1998. 1997. 624. 620. 445. 447. 2191. 451. 2601. 457. 2149. 2511. 463/b. 464/n. 464/1. 2165/g. 405/a. 405/t. 405/m. 407/m. 407/a. 406. 3864/a. 408/c. 409/a. 407/e. 3822/f. 333. 4381. 336. 324/a. 4383. 3241. 4382. 3794. 1916/a. 408/a. 408/e. 408/a. 324. 337. 347.

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 2006, n. 10.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 2006, n. 10.

[4] Per la proroga dell'efficacia del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 29 gennaio 1999, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 1995, n. 31.