§ 4.7.178 - L.R. 1 dicembre 2003, n. 23.
Istituzione del Parco naturale dell'Adamello.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:01/12/2003
Numero:23

§ 4.7.178 - L.R. 1 dicembre 2003, n. 23. [1]

Istituzione del Parco naturale dell'Adamello.

(B.U. 5 dicembre 2003, n. 49 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale dell’Adamello).

     1. Ai sensi dell’articolo 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale dell’Adamello.

     2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata alla presente legge.

 

Art. 2. (Obiettivi e finalità del Parco naturale).

     1. Il Parco naturale dell’Adamello è istituito per perseguire i seguenti obiettivi:

     a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

     b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;

     c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;

     d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

     e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

 

Art. 3. (Ente di gestione).

     1. La gestione del Parco naturale è affidata alla Comunità montana Valle Camonica, già preposta alla gestione del Parco regionale dell’Adamello, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 (Istituzione del parco naturale dell’Adamello).

 

Art. 4. (Piano per il parco).

     1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

     a) alle zone di protezione integrale nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

     b) alle zone di protezione orientata nelle quali lo scopo è sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura;

     c) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali botanica, biologica, zoologica, forestale, morfopaesistica;

     d) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere;

     e) ai contenuti ed ai criteri di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni).

     2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. Il piano per il parco, ai sensi dell’articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

Art. 5. (Regolamento del parco).

     1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 2 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d’uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

     2. Il regolamento è approvato dall’ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.

 

Art. 6. (Norme di salvaguardia).

     1. Fino all’approvazione della disciplina di cui all’articolo 4, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell’Adamello è vietato:

     a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;

     b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatte salve le raccolte di specie e frutti del sottobosco come regolamentate dall’ente gestore;

     c) aprire nuove cave e coltivare torbiere, realizzare nuove discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi;

     d) accendere fuochi all’aperto ed allestire attendamenti o campeggi, con la sola esclusione del bivacco alpino o delle aree individuate dall’ente gestore;

     e) realizzare nuovi elettrodotti, fatti salvi la manutenzione e l’adeguamento tecnologico di quelli esistenti;

     f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), istituire zone di addestramento cani;

     g) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;

     h) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole, di malga e di gestione dei rifugi, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;

     i) avviare altre attività, anche di carattere temporaneo e che comportino alterazioni alla qualità dell’ambiente, incompatibili con le finalità del parco naturale.

     2. Fino alla data di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dalla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2001, n. VII/6632 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell’Adamello – articolo 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni) se non contrastanti con le disposizioni del comma 1.

 

     Art. 7. (Norme finali).

     1. Alla l.r. 79/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Istituzione del Parco regionale dell’Adamello”;

     b) all’articolo 1 le parole “Parco naturale dell’Adamello” sono sostituite dalle parole “Parco regionale dell’Adamello”;

     c) il titolo dell’Allegato B è sostituito dal seguente: “Istituzione del Parco regionale dell’Adamello”.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 394/1991, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e della l.r. 86/1983.

 

Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     ALLEGATO

     Planimetria dei confini del parco naturale dell’Adamello

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.