§ 4.7.131 - L.R. 29 aprile 1995, n. 39.
Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:29/04/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.
Art. 2.  Clausola d'urgenza.


§ 4.7.131 - L.R. 29 aprile 1995, n. 39.

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.

(B.U. 4 maggio 1995, n. 18 - S.O. n. 3).

 

Art. 1. Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.

     1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 77 «Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone», dell'Art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni» e dell'art. 1 bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, costituito dai seguenti elaborati:

     a) relazione;

     b) tavole di piano:

     tav. 1: articolazione del territorio agricolo e forestale, in scala 1:10.000;

     tav. 2: destinazioni prevalenti delle aree boscate, in scala 1:10.000;

     tav. 3: zone, elementi di interesse storico, paesistico, e ambientale e sistema di fruizione, in scala 1:10.000;

     c) Norme tecniche di attuazione:

     A: elenco-specie autoctone arboree e altoarbustive;

     B: linee-guida di intervento per le diverse destinazioni delle aree boscate;

     C: Unità di paesaggio di Montevecchia: capisaldi identificativi;

     D: Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale;

     E: Schede aree degradate;

     F: Descrizione dei siti di particolare rilievo geologico.

 

     Art. 2. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.