§ 4.5.67 - L.R. 11 aprile 1988, n. 12.
Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di Enti e di Imprese di trasporto pubblico collettivo di persone - Contributi per investimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:11/04/1988
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piani pluriennali di investimento.
Art. 3.  Criteri per la formulazione dei piani pluriennali.
Art. 4.  Misure dei contributi.
Art. 5.  Domande.
Art. 6.  Procedure di assegnazione.
Art. 7.  Obblighi dei destinatari dei contributi.
Art. 8.  Modalità di erogazione.
Art. 9.  Criteri per la formulazione dei piani.
Art. 10.  Misura dei contributi.
Art. 11.  Capitolato generale per tecnologie di controllo.
Art. 12.  Domande.
Art. 13.  Procedure di assegnazione.
Art. 14.  Erogazioni.
Art. 15.  Sanzioni.
Art. 16.  Norma transitoria.
Art. 17.  Abrogazione di leggi precedenti.
Art. 18.  Norma finanziaria.


§ 4.5.67 - L.R. 11 aprile 1988, n. 12. [1]

Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di Enti e di Imprese di trasporto pubblico collettivo di persone - Contributi per investimento.

(B.U. 16 aprile 1988, n. 15, 1° suppl. ord.).

 

 

Titolo I

FINALITA'

 

Art. 1. Finalità.

     1. In applicazione del Titolo III della Legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione ammette Enti locali, Enti ed Imprese di trasporto pubblico collettivo di persone a:

     a) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria di autobus, trams, filobus di tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella Legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi, di trasporto di persone, terrestri e lacuali, secondo quanto disposto dal Titolo II della presente Legge;

     b) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di depositi con le relative infrastrutture e di sedi, secondo quanto disposto dal Titolo III della presente Legge;

     c) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria per la realizzazione delle opere previste nel vigente Piano Regionale dei Trasporti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. III/941 del 25 novembre 1982 e successivi aggiornamenti.

 

     Art. 2. Piani pluriennali di investimento.

     1. Il Consiglio Regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie derivanti dalla ripartizione tra le Regioni degli stanziamenti previsti dalle Leggi finanziarie per le finalità di cui all'art. 11 della Legge 10 aprile 1981, n. 151, approva i piani pluriennali di investimento e di locazione finanziaria con articolazioni annuali, tenendo conto dei precedenti piani di assegnazione dei contributi di cui ai successivi artt. 6 e 13.

     2. Le proposte di piano di cui al precedente primo comma sono elaborate dalla Giunta Regionale sentite le Province e i Consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi istituiti rispettivamente con decreto del Prefetto di Como n. 1252/II del 20 gennaio 1975 e del Prefetto di Milano n. 77476 del 4 maggio 1965, secondo le previsioni contenute nel Piano Regionale dei Trasporti.

     3. Nei piani di cui al precedente primo comma è indicato il relativo finanziamento nonché le categorie di interventi di cui al precedente art. 1. Detti piani pongono gli indirizzi ed i vincoli per i piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 10.

 

 

Titolo II

ACQUISTO E LOCAZIONE FINANZIARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO

 

     Art. 3. Criteri per la formulazione dei piani pluriennali.

     1. I piani pluriennali di cui al precedente art. 2 per l'acquisto o la locazione finanziaria dei mezzi di trasporto devono essere formulati sulla base dei seguenti criteri:

     - precedenza al rinnovo dei mezzi più obsoleti;

     - funzionalità dei mezzi, in relazione alle caratteristiche delle linee;

     - incremento, ove necessario, del parco mezzi in funzione delle percorrenze medie annue standard effettuate dai mezzi stessi sulle linee concesse o autorizzate e in funzione del coefficiente di occupazione dei mezzi in servizio;

     - incentivazione all'acquisto e prova in esercizio di veicoli sperimentali che consentano condizioni di maggiore economicità, sicurezza, rapidità e comfort del servizio, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 4. Misure dei contributi.

     1. La misura percentuale dei contributi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a), è determinata nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 11 e 12 della Legge 10 aprile 1981, n. 151, dal Consiglio Regionale in sede di approvazione dei piani di investimento di cui al precedente art. 2 tenendo conto:

     a) per quanto riguarda i trams, i veicoli metropolitani, le filovie ed i natanti del prezzo di riferimento convenuto tra Enti ed Imprese di trasporto collettivo di persone beneficiari dei contributi e Società fornitrici, previa verifica di congruità del prezzo effettuata dalla Giunta Regionale sulla base di apposito capitolato regionale;

     b) per quanto riguarda gli altri mezzi di trasporto, del prezzo convenuto tra la Regione e le Società fornitrici;

     c) per quanto attiene la quota I.V.A. afferente il prezzo di acquisto, essa è ammessa a contributo nella misura corrispondente alla percentuale che residua a carico del richiedente stesso, riferita all'anno precedente a quello della delibera di assegnazione del contributo di cui trattasi.

     2. Su richiesta degli Enti locali e delle Imprese di trasporto possono essere concessi in alternativa ai contributi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a), contributi in capitale una tantum correlati a contratti di locazione stipulati dai beneficiari nella misura percentuale che sarà determinata dal piano di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 5. Domande.

     1. La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata alla Giunta Regionale - Servizio Gestione Finanziaria Infrastrutture e Navigazione interna - entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei piani pluriennali di cui al precedente art. 2, deve riguardare il periodo di tempo considerato dal piano pluriennale cui si riferisce e deve contenere: l'indicazione del numero e dei tipi dei mezzi di trasporto per i quali si intende procedere all'acquisto o alla locazione finanziaria, l'elenco degli eventuali mezzi di trasporto da sostituire con relativa data di prima immatricolazione, le linee, o reti se trattasi di servizi urbani, nelle quali i nuovi veicoli saranno immessi, nonché le caratteristiche di esercizio delle linee stesse.

     2. Le domande per ottenere i contributi presentate dopo la scadenza del termine di cui al precedente primo comma, con esclusione di quelle che non sono state ammesse al finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti, sono considerate unitamente a quelle non finanziate in sede di assestamento del piano di assegnazione dei contributi rinunciati da precedenti beneficiari.

     3. La domanda per ottenere i contributi di cui ai precedenti commi deve contenere altresì una dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio di linea e di non alienarli a terzi, salve specifiche autorizzazioni della Giunta Regionale:

     a) per gli autobus urbani prima di anni 7;

     b) per gli altri autobus prima di anni 10;

     c) per i filobus prima di anni 20;

     d) per gli altri mezzi di trasporto prima di anni 50.

     4. Deve inoltre essere dichiarata l'accettazione della clausola di cui al successivo art. 7, quarto comma.

     5. Per l'acquisto di trams, veicoli metropolitani, filovie e natanti la domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato piano tecnico finanziario per ogni intervento nel quale devono essere indicate le scadenze dei pagamenti anche in relazione alla copertura della quota non finanziata dalla Regione.

 

     Art. 6. Procedure di assegnazione.

     1. Sulla base dei piani di cui al precedente art. 2, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 12, quarto comma, della Legge 10 aprile 1981, n. 151, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di assegnazione e l'eventuale assestamento dello stesso e determina l'ammontare dei contributi.

     2. L'erogazione dei contributi è disposta direttamente a favore dei beneficiari con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato con le modalità previste dal successivo art. 8.

     3. Gli atti contrattuali per le forniture dei mezzi di trasporto devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia conforme all'originale alla Giunta Regionale - Servizio Gestione Finanziaria Infrastrutture e Navigazione Interna - entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei contributi.

     4. Ove non siano ottemperati i termini di cui al precedente terzo comma, sono revocati i contributi assegnati.

     5. I contributi di cui al precedente quarto comma, sono assegnati sulla base di un suppletivo piano di assegnazione.

 

     Art. 7. Obblighi dei destinatari dei contributi.

     1. La dichiarazione di impegno di cui al precedente art. 5, terzo comma, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, deve essere iscritta a cura del conservatore del Pubblico Registro Automobilistico, sul foglio complementare; per i mezzi di trasporto per i quali non sia previsto il foglio complementare, l'iscrizione deve essere effettuata sul documento costituente il titolo di proprietà.

     2. Ai mezzi di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla presente Legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione; devono inoltre essere osservate le specifiche prescrizioni previste dalla disciplina regionale in materia in vigore all'atto dell'acquisto.

     3. La manutenzione dei mezzi di trasporto deve essere effettuata secondo normative e prescrizioni in vigore e deve risultare, per le relative verifiche, da un'apposita scheda da tenere a bordo dei singoli mezzi.

     4. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota parte dei contributi corrispondenti al periodo di mancata utilizzazione del mezzo, rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienazione, ai sensi del precedente art. 5, terzo comma.

     5. Le quote recuperate ai sensi del precedente quarto comma sono introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui al successivo art. 18.

 

     Art. 8. Modalità di erogazione.

     1. Il contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 4, è erogato dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore competente, se delegato, in nome e per conto del beneficiario, alle aziende fornitrici o alle società di locazione finanziaria secondo le seguenti modalità:

     - entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 6, terzo comma, fino alla concorrenza del settanta per cento del contributo;

     - entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di consegna del mezzo di trasporto - nel quale il legale rappresentante della ditta fornitrice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve attestare la rispondenza del mezzo alle norme sulla unificazione nonché alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato regionale e alle prescrizioni regionali vigenti al momento della determinazione del prezzo - per il restante trenta per cento.

     2. Per quanto riguarda i contributi per l'acquisizione di trams, veicoli metropolitani, filovie e natanti, l'erogazione è disposta direttamente a favore dei beneficiari in relazione alle scadenze del contratto di fornitura ed ai relativi stati di avanzamento, sempreché detti mezzi siano conformi alle norme sull'unificazione ed alle caratteristiche tecniche risultanti dal capitolato regionale.

     3. L'erogazione dei contributi per la locazione finanziaria nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 4, è effettuata direttamente alle società locatrici entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della copia del contratto di cui al terzo comma del precedente art. 6 per quanto riguarda la quota «una tantum» e dopo la consegna del mezzo, con le modalità di cui ai precedenti commi in relazione al tipo di mezzo di cui trattasi, entro il 31 dicembre di ogni anno, per quanto attiene ai contributi in annualità.

 

 

Titolo III

 

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI FISSI, TECNOLOGIE DI CONTROLLO, OFFICINE, DEPOSITI

E SEDI

 

     Art. 9. Criteri per la formulazione dei piani.

     1. I piani pluriennali di cui al precedente art. 2 per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, sono predisposti sulla base degli obiettivi del Piano Regionale dei Trasporti, in modo da consentire la massima economicità gestionale dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone in un sistema di trasporti integrati.

 

     Art. 10. Misura dei contributi.

     1. L'entità dei contributi del presente Titolo è determinata nel piano pluriennale di investimenti di cui al precedente art. 2, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 11 e 12 della Legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 11. Capitolato generale per tecnologie di controllo.

     1. La Giunta Regionale approva il capitolato generale per la fornitura di tecnologie di controllo ai fini dell'assegnazione dei contributi.

     2. Tale capitolato deve garantire il perseguimento dell'obiettivo della gestione informativa unitaria dei dati a livello regionale.

 

     Art. 12. Domande.

     1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta Regionale - Servizio Gestione Finanziaria Infrastrutture e Navigazione Interna - entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei piani di cui al precedente art. 2.

     2. Le domande di contributo presentate dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma sono considerate, unitamente a quelle non finanziate, in sede di assestamento del piano di assegnazione dei contributi rinunciati da precedenti beneficiari.

     3. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica finanziaria che comprovi la necessità, e convenienza economica dell'intervento, nonché un atto di impegno a non modificare, salva autorizzazione della Giunta Regionale, la destinazione d'uso del bene. L'impegno a non modificare la destinazione d'uso vale per i seguenti periodi:

     - per le tecnologie di controllo installate sui mezzi o a terra, lo stesso numero di anni per il quale vale l'impegno di non alienazione ai sensi del precedente art. 5, comma terzo;

     - per le attrezzature ed impianti di officina e tecnologie di controllo a terra, anni 25;

     - per gli impianti fissi, depositi, sedi ed infrastrutture, anni 50.

 

     Art. 13. Procedure di assegnazione.

     1. La Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi e l'eventuale assestamento dello stesso sulla base dei piani di cui al precedente art. 2.

     2. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere di cui al presente titolo devono essere stipulati dai destinatari di contributi e trasmessi in copia conforme all'originale alla Giunta Regionale - Servizio Gestione finanziaria Infrastrutture e Navigazione Interna - non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi.

     3. Decorsi i termini inutilmente di cui al precedente secondo comma, sono revocati i contributi assegnati.

     4. I contributi di cui al precedente terzo comma, sono riassegnati sulla base di un piano suppletivo di assegnazione sentita la competente Commissione consiliare.

     5. In caso di cessazione del rapporto di concessione, a qualsiasi titolo prima della scadenza, si applica quanto disposto dal precedente art. 7, quarto comma, in riferimento ai periodi previsti dal precedente art. 12, terzo comma.

     6. Le quote recuperate ai sensi del precedente comma sono introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui al successivo art. 18.

 

     Art. 14. Erogazioni.

     1. L'erogazione dei contributi di cui al presente Titolo III è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessorato competente, se delegato, direttamente a favore dei creditori degli assegnatari dei contributi stessi per alienazioni, forniture, opere e locazioni finanziarie con previsione di riscatto finale effettuate in applicazione della presente Legge.

     2. L'erogazione dei contributi è disposta, fino alla concorrenza della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero alla presentazione del contratto di locazione finanziaria e delle relative annualità o del titolo idoneo al trasferimento di proprietà, se trattasi di bene immobile.

     3. Qualora i contributi riguardino opere ed impianti di cui al presente Titolo eseguite direttamente da Enti pubblici o loro aziende, gli atti contrattuali sono sostituiti da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale sono indicate puntualmente le caratteristiche dell'opera e l'analisi della spesa.

     4. L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori presentati dall'Ente o azienda, dal quale debbono risultare l'utilizzo dei fattori produttivi aziendali impiegati e le eventuali prestazioni fornite da terze Imprese fino alla data di riferimento dello stato di avanzamento.

     5. Il cinque per cento del contributo è comunque erogato previa verifica della congruità degli atti e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.

 

     Art. 15. Sanzioni.

     1. Per le inosservanze degli obblighi assunti a mente dell'art. 7 della presente Legge, si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000, ferma restando in caso di grave e persistente inosservanza la facoltà di revocare i contributi.

     2. Nel caso di cui al precedente art. 7, secondo comma, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, il mezzo va rimesso in pristino a cura del trasgressore beneficiario dei contributi.

     Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni predette si applica la L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     1. Le assegnazioni di contributi per acquisto di autobus relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate nella misura del settantacinque per cento del prezzo di acquisto e della quota I.V.A. in conformità al disposto della L.R. 9 luglio 1984, n. 34.

     2. In sede di prima applicazione della presente Legge sono considerate per l'anno 1989 le domande di contributi già presentate e quelle che saranno presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     3. Le domande presentate dopo il quarantacinquesimo giorno di cui al precedente secondo comma, con esclusione di quelle che non sono state ammesse al finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti, sono considerate unitamente a quelle non finanziate, in sede di assestamento del piano di assegnazione dei contributi rinunciati da precedenti beneficiari.

     4. I contributi compresi quelli concessi in applicazione della L.R. 2 gennaio 1982, n. 1 per la realizzazione di impianti di risalita sono determinati nella misura indicata dal precedente primo comma.

     5. Il termine per la trasmissione degli atti contrattuali assunti a seguito delle assegnazioni di contributi per tecnologie di controllo e per infrastrutture di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 3/51172 del 23 aprile 1985 e n. 3/52595 del 21 maggio 1985, è prorogato al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente Legge.

     6. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di tecnologie di controllo e relative infrastrutture per l'anno 1986 di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/403 esecutiva dal 25 luglio 1986 è prorogato al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 17. Abrogazione di leggi precedenti.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo l'espletamento dei procedimenti pendenti sono abrogati:

     - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della L.R. 26 gennaio 1978, n. 21;

     - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e l'art. 20 della L.R. 2 gennaio 1982, n. 1;

     - la L.R. 27 agosto 1983, n. 65;

     - la L.R. 9 luglio 1984, n. 34;

     - la L.R. 12 luglio 1986, n. 26;

     - la L.R. 12 settembre 1986, n. 51.

     2. In deroga a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste dalla presente Legge:

     a) gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma delle predette LL.RR. 26 gennaio 1978, n. 21; 2 gennaio 1982, n. 1; 27 agosto 1983, n. 65; 9 luglio 1984, n. 34; 12 luglio 1986, n. 26; 12 settembre 1986, n. 51, continuano a produrre i propri effetti;

     b) possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi a dar corso ai provvedimenti di cui alla precedente lettera a).

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla presente Legge sono finanziati, per quanto di competenza regionale, con le assegnazioni statali di cui alla Legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. In relazione a quanto disposto dai precedenti artt. 6 quarto comma

- e 13 - sesto comma - allo stato di previsione delle entrate del bilancio

per l'esercizio finanziario 1988 sarà apportata la seguente variazione:

     - al titolo 3, categoria 4, è istituito il capitolo 3.4.2278 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali concessi o revocati in materia di trasporti».

 

 


[1] Per l'abrogazione della presente legge, vedi quanto previsto dal comma 2, art. 12, della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.