§ 4.2.13 - L.R. 31 agosto 1976, n. 40.
Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali - Piano di attuazione per l'anno 1976 - Disposizioni finanziarie per la concessione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:31/08/1976
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La regione, nell'intento di favorire l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali della Lombardia, predispone annualmente piani di intervento e di sostegno e programmi [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione dei piani di intervento o di sostegno, la regione concede contributi in capitale, ovvero contributi in annualità e eventuali garanzie fidejussorie per l'ammortamento dei [...]
Art. 3.      1. I contributi in capitale sono concessi fino alla misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile e tale riconosciuta nel piano annuale di cui al successivo art. 5 sulla base degli atti [...]
Art. 4.      1. I contributi in annualità sono concessi nella misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile e tale riconosciuta dal piano annuale di cui al successivo art. 5, per il numero di [...]
Art. 5.      1. Il piano annuale delle provvidenze di cui all'art. 1, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e riferiti ai piani socio- economici dei comprensori, di cui alla legge [...]
Art. 6.      1. Il piano annuale è predisposto dalla giunta regionale con la partecipazione degli organismi comprensoriali, ed è approvato dal consiglio regionale.
Art. 7.      1. Il piano annuale può determinare l'accantonamento di una somma non superiore al 15% degli stanziamenti disposti per la concessione dei contributi in annualità e in capitale, da destinare alla [...]
Art. 8.      1. La liquidazione e l'erogazione dei contributi in annualità e in capitale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato, osservati i [...]
Art. 9.      1. L'ammortamento dei mutui contratti dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane per il finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza può essere [...]
Art. 10.      1. La garanzia fidejussoria regionale è concessa con deliberazione della giunta regionale a richiesta dell'ente interessato, sempreché le opere pubbliche oggetto del finanziamento siano ammesse [...]
Art. 11.      1. La giunta regionale è autorizzata a definire con istituti di credito, cassa depositi e prestiti, casse di previdenza amministrate dal ministero del tesoro, consorzio di credito per le opere [...]
Art. 12.      1. Per la realizzazione del piano annuale 1976 di opere pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono concessi alle province, comuni e loro consorzi e comunità montane della [...]
Art. 13.      1. Per le provvidenze stabilite dal precedente articolo 12 sono autorizzati:
Art. 14.      1. Le somme dovute annualmente alla regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso dei contributi in capitale concessi a termine dei precedenti articoli 5, 12 e 13 saranno versate [...]
Art. 15.      1. Al finanziamento della spesa di L. 30.810.899.000 autorizzato come alla lettera a) del precedente articolo 13, si provvede:
Art. 16.      1. La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione dei contributi pluriennali gravanti sugli stati di previsione della spesa regionale degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, determinati [...]
Art. 17.      1. Al finanziamento dell'impegno di spesa di L. 5.700 milioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 13 si provvede:
Art. 18.      1. Al titolo II, sezione VI, rubrica 5 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 19.      1. Gli oneri eventualmente derivanti alla regione della presentazione di garanzie fidejussorie, la cui concessione è stata e sarà autorizzata dalle leggi regionali, graveranno, a decorrere [...]
Art. 20.      1. Allo stato di previsione della spesa regionale per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 21.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.2.13 - L.R. 31 agosto 1976, n. 40.

Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali - Piano di attuazione per l'anno 1976 - Disposizioni finanziarie per la concessione di garanzie fidejussorie regionali.

(B.U. 2 settembre 1976, n. 35, 2° suppl.).

 

 

Titolo I

NORME GENERALI SULLE PROVVIDENZE A FAVORE DI ENTI LOCALI

 

Art. 1.

     1. La regione, nell'intento di favorire l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali della Lombardia, predispone annualmente piani di intervento e di sostegno e programmi coordinati rispondenti agli indirizzi di programmazione, articolati nei piani comprensoriali.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione dei piani di intervento o di sostegno, la regione concede contributi in capitale, ovvero contributi in annualità e eventuali garanzie fidejussorie per l'ammortamento dei mutui che gli enti locali contrarranno per il finanziamento della costruzione, ampliamento, completamento, riattamento e sistemazione di opere pubbliche di loro competenza, escluse quelle ospedaliere.

 

     Art. 3.

     1. I contributi in capitale sono concessi fino alla misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile e tale riconosciuta nel piano annuale di cui al successivo art. 5 sulla base degli atti tecnici ed amministrativi prodotti dall'ente richiedente.

 

     Art. 4.

     1. I contributi in annualità sono concessi nella misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile e tale riconosciuta dal piano annuale di cui al successivo art. 5, per il numero di anni consecutivi determinato dalla legge regionale di finanziamento.

     2. I contributi possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui contratti per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi a deconto delle rate stesse dovute agli enti mutuatari e per tutta la durata dell'ammortamento. Le eventuali ulteriori annualità di contributo saranno corrisposte agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.

 

     Art. 5.

     1. Il piano annuale delle provvidenze di cui all'art. 1, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e riferiti ai piani socio- economici dei comprensori, di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, tenuto conto delle annuali disponibilità finanziarie regionali e dei limiti di impegno e di spesa autorizzata dalla legge annuale di finanziamento, nonché di eventuali fattori congiunturali, determina per singolo ente beneficiario:

     1a) la misura del contributo costante pluriennale sulla spesa ritenuta ammissibile per singola opera ovvero per programma integrato e funzionale di opere;

     1b) l'eventuale istituto convenzionato per il finanziamento dell'opera o del programma con l'indicazione delle relative condizioni alle quali il finanziamento risulta disponibile;

     2a) la misura del contributo in capitale per singola opera ovvero per programma integrato e funzionale di opere;

     2b) l'eventuale obbligo di rimborsare tutto o in parte il contributo in capitale concesso, maggiorato o meno degli oneri finanziari d'ammortamento in più annualità.

     2. Il piano determina inoltre le modalità, i termini di decadenza dei benefici regionali nonché i tempi di erogazione sia dei contributi in annualità sia dei contributi in capitale.

 

     Art. 6.

     1. Il piano annuale è predisposto dalla giunta regionale con la partecipazione degli organismi comprensoriali, ed è approvato dal consiglio regionale.

     2. Il piano annuale ha valore di provvedimento di concessione dei contributi sia in annualità che in capitale.

     3. Per l'esecuzione delle opere incluse nel piano annuale, si applicano norme per l'accelerazione delle procedure di cui al titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24.

 

     Art. 7.

     1. Il piano annuale può determinare l'accantonamento di una somma non superiore al 15% degli stanziamenti disposti per la concessione dei contributi in annualità e in capitale, da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l'esecuzione delle opere previste dal piano stesso o da piani precedenti, derivanti da aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti indispensabili all'esecuzione delle opere.

     2. La concessione dei maggiori contributi per l'applicazione del precedente comma, è disposta con deliberazione della giunta regionale sulla maggiore spesa riconosciuta ammissibile, osservate la natura, l'entità percentuale e la durata del contributo principale stabilita nel piano.

     3. Le deliberazioni della giunta regionale sono comunicate tempestivamente al presidente del consiglio regionale.

 

     Art. 8.

     1. La liquidazione e l'erogazione dei contributi in annualità e in capitale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato, osservati i termini, modalità e condizioni in proposito stabiliti dal piano annuale di concessione dei contributi medesimi.

     2. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo in capitale determina, inoltre, l'eventuale ammontare e la relativa decorrenza del rimborso dovuto dall'ente beneficiario.

 

     Art. 9.

     1. L'ammortamento dei mutui contratti dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane per il finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza può essere garantito, sia per la quota capitale che per la quota interessi, da fidejussione regionale.

 

     Art. 10.

     1. La garanzia fidejussoria regionale è concessa con deliberazione della giunta regionale a richiesta dell'ente interessato, sempreché le opere pubbliche oggetto del finanziamento siano ammesse a benefici disposti da leggi regionali ovvero siano comprese in piani di coordinamento delle iniziative a sostegno delle opere pubbliche degli enti locali, proposti dalla giunta ed approvati dal consiglio regionale.

     2. Gli enti richiesti devono in ogni caso dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei contraenti mutui e la garanzia regionale opererà per la quota di ammortamento non coperta dalle delegazioni sui cespiti propri dell'ente, nonché dell'eventuale contributo della regione.

     3. In relazione alla garanzia di cui al primo comma e per i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti, la regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza senza obbligo di preventiva esecuzione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938 n. 498, rimanendo sostituita all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario [1].

 

     Art. 11.

     1. La giunta regionale è autorizzata a definire con istituti di credito, cassa depositi e prestiti, casse di previdenza amministrate dal ministero del tesoro, consorzio di credito per le opere pubbliche, istituto nazionale delle assicurazioni e con altri enti o istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali, gli eventuali accordi diretti ad assicurare, alle migliori condizioni, la concessione dei finanziamenti occorrenti agli enti locali per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al primo comma del precedente articolo 10, nonché per l'eventuale concessione della corrispondente garanzia fidejussoria regionale.

     2. Ai finanziamenti occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 10 si applica l'articolo 23 della legge 3 agosto 1948, n. 589.

 

 

Titolo II

NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO 1976

 

     Art. 12.

     1. Per la realizzazione del piano annuale 1976 di opere pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono concessi alle province, comuni e loro consorzi e comunità montane della Lombardia:

     a) contributi costanti ventennali sulla spesa riconosciuta ammissibile dal piano di cui all'articolo 5 della presente legge;

     b) contributi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile dal piano di cui all'articolo 5, salvo gli eventuali obblighi di rimborso in rate annuali costanti posticipate determinati dal piano anzidetto.

 

     Art. 13.

     1. Per le provvidenze stabilite dal precedente articolo 12 sono autorizzati:

     a) la spesa di L. 30.810.899.000 per la concessione dei contributi in capitale;

     b) il limite di impegno di spesa di L. 5,7 miliardi per la concessione dei contributi costanti ventennali decorrenti dall'anno finanziario 1977.

     2. E' abrogato l'articolo 9 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75.

 

     Art. 14.

     1. Le somme dovute annualmente alla regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso dei contributi in capitale concessi a termine dei precedenti articoli 5, 12 e 13 saranno versate direttamente alla tesoreria regionale entro il 31 dicembre di ogni anno ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali di competenza.

 

     Art. 15.

     1. Al finanziamento della spesa di L. 30.810.899.000 autorizzato come alla lettera a) del precedente articolo 13, si provvede:

     - quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione per altrettanta somma dello stanziamento del capitolo 281100 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1976, relativo a «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivante da nuovi provvedimenti legislativi regionali»;

     - quanto a lire 700 milioni con la disponibilità finanziaria derivante sul bilancio 1976 per effetto dell'abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75;

     - quanto a L. 26.110.899.000 con le disponibilità finanziarie derivanti dal disposto del successivo articolo.

 

     Art. 16.

     1. La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione dei contributi pluriennali gravanti sugli stati di previsione della spesa regionale degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, determinati dalle leggi regionali in appresso indicate, è trasferita all'esercizio 1976 per l'importo a fianco dei relativi capitoli di spesa sotto segnati ferma restando la durata pluriennale degli impegni di spesa stabilita dalle leggi di autorizzazione richiamate:

 

 

     Legge regionale 19 gennaio 1973, n. 7 (acquisto aree e impianto

smaltimento dei rifiuti solidi)

capitolo          170/c/3 - anno 1972             L.   250.000.000

capitolo             2402 - anno 1973             L.   250.000.000

capitolo             2403 - anno 1973             L.   250.000.000

capitolo           265203 - anno 1974             L.   250.000.000

capitolo           265204 - anno 1974             L.   250.000.000

capitolo           265203 - anno 1975             L.   250.000.000

capitolo           265204 - anno 1975             L.   250.000.000

     Legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 (opere pubbliche degli enti

locali)

capitolo          170/c/4 - anno 1972             L. 1.500.000.000

capitolo             2404 - anno 1973             L. 1.500.000.000

capitolo           265205 - anno 1974             L. 1.500.000.000

capitolo           265205 - anno 1975             L. 1.500.000.000

capitolo          17O/c/5 - anno 1972             L.   250.000.000

capitolo             2405 - anno 1973             L.   250.000.000

capitolo           251101 - anno 1974             L.   250.000.000

capitolo           251101 - anno 1975             L.   250.000.000

     Legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (opere pubbliche degli enti

locali)

capitolo             2407 - anno 1973             L. 1.400.000.000

capitolo             2408 - anno 1973             L.   550.000.000

capitolo           251102 - anno 1974             L.   550.000.000

capitolo           265208 - anno 1974             L. 1.400.000.000

capitolo           251102 - anno 1975             L.   550.000.000

capitolo           265208 - anno 1975             L. 1.400.000.000

     Legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 (opere pubbliche dei comuni

montani)

capitolo             2206 - anno 1973             L.   200.000.000

capitolo           261102 - anno 1974             L.   200.000.000

capitolo            26112 - anno 1975             L.   200.000.000

     Legge regionale 3 aprile 1974, n. 16 e 9 giugno 1975, n. 75 (strutture

e attrezzature per assistenza degli anziani)

capitolo           252200 - anno 1974             L.   800.000.000

capitolo           252200 - anno 1975             L. 1.100.000.000

     Legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 e 9 giugno 1975, n. 75

(provvidenze a favore di imprese artigiane associate e cooperative)

capitolo           273102 - anno 1974             L. 1.000.000.000

capitolo           273102 - anno 1975             L. 1.000.000.000

capitolo           273114 - anno 1975             L. 1.000.000.000

     Legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 e 12 giugno 1975, n. 82

(interventi per l'edilizia scolastica)

capitolo           231201 - anno 1974             L. 1.000.000.000

capitolo           231201 - anno 1975             L. 2.210.899.000

     Legge regionale 3 settembre 1974, n. 56 e 9 giugno 1975, n. 75

(contributi per strutture sociali - soggiorni di vacanze per minori)

capitolo           252105 - anno 1974             L.   300.000.000

capitolo           252105 - anno 1975             L.   300.000.000

capitolo           252113 - anno 1975             L.   100.000.000

     Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (interventi per sviluppo

attrezzature sportive)

capitolo           266120 - anno 1974             L.   400.000.000

capitolo           266120 - anno 1975             L.   400.000.000

     Legge regionale 22 aprile 1975, n. 62 (finanziamento strutture

ricettive per turismo sociale)

capitolo           266104 - anno 1975             L.    70.000.000

     Legge regionale 11 giugno 1975, n. 76 (promozione associazione

operatori turistici)

capitolo           266115 - anno 1975             L.    80.000.000

capitolo           266116 - anno 1975             L.    50.000.000

     Legge regionale 20 giugno 1975, n. 105 (agevolazioni per opere di

urbanizzazione primaria e secondaria)

capitolo           241201 - anno 1975             L.   400.000.000

 

 

     Gli impegni di spesa assunti in via amministrativa sino all'entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti sopra citati con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, conservano efficacia negli stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza dei correlativi impegni poliennali di spesa che si intendono pertanto automaticamente differite, per effetto della presente norma, ferma restando la durata dell'impegno poliennale, rispettivamente all'anno finanziario 1976 e all'anno termine della durata stabilita dalle singole leggi di autorizzazione dei limiti di impegno.

     2. In conseguenza del trasferimento della decorrenza dei limiti di impegno disposto come ai precedenti commi i residui passivi accertati al 31 dicembre 1975, sui capitoli di spesa sopra elencati sono cancellati d'ufficio per gli importi indicati per singolo stanziamento e costituiscono economie di spese in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975.

     3. Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 9 della legge 9 giugno 1975, n. 75, lo stanziamento di lire 700 milioni del capitolo 265215 del bilancio 1975, accertato come residuo passivo alla chiusura dell'esercizio 1975, è cancellato d'ufficio e costituisce economia di spesa in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975.

 

     Art. 17.

     1. Al finanziamento dell'impegno di spesa di L. 5.700 milioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 13 si provvede:

     - quanto a lire 700 milioni con la disponibilità finanziaria derivante sul bilancio 1977 e successivi dalla abrogazione dell'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 75;

     - quanto a lire 4.000 milioni con la disponibilità finanziaria derivante dalla cessazione, dall'anno 1977, della spesa di lire 4.000 milioni autorizzata e finanziata come all'art. 15 della presente legge;

     - quanto a lire 1.000 milioni con altrettanta quota della maggiore entrata che deriverà dall'assegnazione alla regione della quota di competenza 1977 e successive sul «fondo comunale» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

 

     Art. 18.

     1. Al titolo II, sezione VI, rubrica 5 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

     - è soppresso il capitolo 265215 con la relativa dotazione di lire 700 milioni;

     - è istituito il capitolo 265218, categoria 10 con la denominazione «Contributi in capitale alle province, ai comuni e loro consorzi e alle comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche» con la dotazione di L. 30.810.899.000.

     2. Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1977 e successivi sino al 1996 andrà iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 5, categoria 10, il capitolo 265219 con la denominazione «Contributi in annualità a province, comuni e loro consorzi e comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche» con la dotazione annuale di lire 5,7 miliardi.

     3. Il consiglio regionale, nell'adozione del piano delle provvidenze per l'anno 1976 assume gli impegni di spesa per la concessione di contributi in annualità decorrenti dall'anno finanziario 1977 nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.

     4. Gli stanziamenti di spesa come innanzi autorizzata non impegnati nell'esercizio di competenza possono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LE GARANZIE FIDEJUSSORIE REGIONALI

 

     Art. 19.

     1. Gli oneri eventualmente derivanti alla regione della presentazione di garanzie fidejussorie, la cui concessione è stata e sarà autorizzata dalle leggi regionali, graveranno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'apposito capitolo 183103 che viene iscritto nello stato di previsione della spesa 1976 e successivi, al titolo I, sezione VIII, rubrica 3, categoria 7, con la denominazione «Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative», con la dotazione di lire 1.200 milioni.

     2. La spesa annualmente iscritta come al comma precedente è di natura obbligatoria ed il relativo capitolo è compreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato alla legge regionale di approvazione di bilanci di competenza.

     3. Nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali 1976 e successivi è iscritto «per memoria» al titolo III, categoria IV, il capitolo 241120 denominato «Recupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in dipendenza alle garanzie fidejussorie prestate dalla regione».

 

     Art. 20.

     1. Allo stato di previsione della spesa regionale per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) i seguenti capitoli sono soppressi unitamente alla relativa dotazione finanziaria risultante dalle leggi di autorizzazione:

     152110 «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sui muti contratti da enti ospedalieri per il finanziamento di opere edilizie»: iscritto «per memoria»;

     152111 «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sulle aperture di credito ottenute dagli enti ospedalieri per il pagamento dei debiti contratti verso fornitori e del trattamento dovuto ai dipendenti a tutto il 31 dicembre 1974»: iscritto «per memoria»;

     153202 «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da comuni e loro consorzi per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e centri ricreativi diurni - garanzia dell'intervento per l'anno 1975»: iscritto «per memoria»;

     166104 «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale per le anticipazioni contratte da aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori»: L. 23.000.000;

     166109 «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale in favore delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea, per le obbligazioni loro derivanti dai contratti di locazione finanziaria di nuovi autobus»: iscritto «per memoria»;

     174110 «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale in favore delle imprese artigiane per operazioni di credito assistibili dalla cassa per il credito alle imprese artigiane»: iscritto «per memoria»;

     252103 «Oneri derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per mutui contratti da comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento di asili nido e micronidi - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1973»: L. 20.000.000;

     252106 «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da comuni e consorzi di comuni per l'acquisto e la costruzione di case di vacanza e di centri ricreativi diurni - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974»: L. 20.000.000;

     265102 «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per mutui contratti da comuni, province e loro consorzi e comunità montane per l'acquisto di materiale rotabile autofilotranviario e di attrezzature per l'emissione ed obliterazione di documenti di viaggio - 3ª delle dieci annualità a garanzia dell'intervento per l'anno 1974»: L. 50.000.000;

     271107 «Oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria concessa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni»: L. 450.000.000;

     272101 «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale a garanzia di prestiti a medio termine contratti da forme associative e cooperative - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974»: L. 60.000.000;

     273103 «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1973»: L. 100.000.000.

     273106 «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate - 3ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974»: L. 200.000.000;

     273115 «Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate - 2ª delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1975»: L. 200.000.000;

     b) lo stanziamento del capitolo di spesa 183102 relativo a «fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» è ridotto di lire 100 milioni.

     2. Le disposizioni legislative relative al finanziamento degli oneri derivanti dalle concessioni delle garanzie fidejussorie, autorizzate dalle leggi regionali richiamate al primo comma del presente articolo sono revocate e si intendono sostituite dal disposto dell'articolo 19 della presente legge.

 

     Art. 21.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dalla L.R. 24 gennaio 1978, n. 13.