§ 3.7.9 - L.R. 22 aprile 1975, n. 62.
Finanziamento di strutture ricettive per il turismo sociale in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:22/04/1975
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. La regione, allo scopo di favorire le iniziative volte a dare attuazione alle direttive di promozione e sostegno del turismo sociale, mediante idonee e qualificate strutture, concede [...]
Art. 2.      1. I contributi saranno concessi dalla giunta regionale a favore dei comuni, comunità montane o di enti, con o senza personalità giuridica, che provvedano nel territorio regionale alla [...]
Art. 3.      1. I contributi possono essere:
Art. 4.      1. Al finanziamento della complessiva spesa di L. 370 milioni autorizzata dalla presente legge, si provvede in quanto a L. 70 milioni mediante riduzione della dotazione del «fondo globale per il [...]
Art. 5.      1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1975, lo stanziamento del capitolo 511100 relativo a «Prestiti a lungo termine per spese di investimento» è incrementato di lire [...]


§ 3.7.9 - L.R. 22 aprile 1975, n. 62. [1]

Finanziamento di strutture ricettive per il turismo sociale in Lombardia.

(B.U. 23 aprile 1975, n. 17 - 2 suppl.).

 

Art. 1.

     1. La regione, allo scopo di favorire le iniziative volte a dare attuazione alle direttive di promozione e sostegno del turismo sociale, mediante idonee e qualificate strutture, concede contributi finanziari, in capitale e in annualità secondo le disposizioni della presente legge, per la realizzazione anche mediante totale o parziale utilizzo di strutture esistenti, di villaggi turistici destinati a soggiorni di lavoratori autonomi o dipendenti.

 

     Art. 2.

     1. I contributi saranno concessi dalla giunta regionale a favore dei comuni, comunità montane o di enti, con o senza personalità giuridica, che provvedano nel territorio regionale alla realizzazione delle opere previste dall'articolo precedente, a condizione che:

     a) con i progetti delle opere da realizzare sia sottoposto alla giunta regionale uno schema di regolamento del villaggio turistico che preveda quale requisito indispensabile per poter fruire dell'ospitalità nel villaggio stesso la condizione di lavoratore dipendente o autonomo;

     b) il villaggio turistico per lavoratori sia dato in gestione comune agli enti di turismo sociale delle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 3.

     1. I contributi possono essere:

     a) in capitale, fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) in annualità costanti posticipate per 25 anni in ragione del 7% della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Al fine di facilitare l'accesso al credito da parte dei beneficiari dei contributi regionali, la giunta regionale stipulerà apposite convenzioni con idonei istituti di credito, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

     3. Per la concessione dei contributi in capitale ed in annualità di cui al comma precedente sono autorizzati per l'anno 1975, rispettivamente, la spesa di lire 300 milioni e gli impegni di spesa al limite di lire 70 milioni.

     4. Per poter fruire dei benefici previsti dalla presente legge gli enti interessati dovranno inoltrare alla giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione di cui all'art. 2, nonché delle deliberazioni esecutive degli enti locali interessati.

 

     Art. 4.

     1. Al finanziamento della complessiva spesa di L. 370 milioni autorizzata dalla presente legge, si provvede in quanto a L. 70 milioni mediante riduzione della dotazione del «fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e in quanto a lire 300 milioni mediante parziale utilizzazione per altrettanto importo dell'avanzo finanziario netto accertato alla chiusura degli esercizi 1972 e 1973 di cui alle leggi 13 giugno 1975, nn. 90 e 91 [2].

 

     Art. 5.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1975, lo stanziamento del capitolo 511100 relativo a «Prestiti a lungo termine per spese di investimento» è incrementato di lire 300 milioni.

     2. Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio regionale, al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª sono istituiti:

     - il capitolo 266104, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in annualità a comuni, comunità montane ed altri enti per la realizzazione di villaggi turistici per soggiorni di lavoratori - prima delle venticinque annualità del limite di impegno di lire 70 milioni» e con la dotazione di lire 70 milioni;

     - il capitolo 266105, categoria 10ª, con la denominazione «Contributi in capitale a comuni, comunità montane ed altri enti per la realizzazione di villaggi turistici per soggiorni di lavoratori» e con la dotazione di lire 300 milioni.

     3. Le spese come sopra autorizzate per l'anno 1975 e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 21 gennaio 1976, n. 3.