Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 22/02/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II, all'articolo 55 e inserimento dell'articolo 55 bis alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio') |
Art. 2. (Modifiche al comma 114 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 'Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di [...] |
Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.139 - L.R. 22 febbraio 2010, n. 12.
Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')
(B.U. 26 febbraio 2010, n. 8 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II, all'articolo 55 e inserimento dell'articolo 55 bis alla
1. Al titolo II della parte II della
a) la rubrica del titolo è sostituita dalla seguente:
'TITOLO II
Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo nei sottobacini idrografici della Regione Lombardia - Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici';
b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
'Art. 55
(Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici)
1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico ed idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo e l'attrattività del territorio regionale. Tali attività sono esercitate per le finalità e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 53 del
2. L'azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i seguenti obiettivi, in conformità con le politiche europee e statali:
a) promuovere un'efficace attività di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per l'equilibrata composizione della molteplicità degli interessi presenti;
b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello insediativo sostenibile, come definito dagli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla presente legge e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti;
c) promuovere le misure specifiche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del territorio, in conformità con i contenuti del piano di bacino distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di cui al
d) promuovere la manutenzione degli alvei fluviali, delle opere necessarie a garantire la mitigazione dei rischi idraulico ed idrogeologico, anche al fine di migliorare la qualità delle acque e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio; per assicurare efficienza ed efficacia a tale azione la Giunta regionale può individuare le opere strategiche e le aree nelle quali la manutenzione del territorio assume una valenza significativa per l'equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva degli enti locali, degli operatori del settore agricolo e delle associazioni di volontariato;
e) riqualificare i corsi d'acqua del reticolo principale e del reticolo idrico minore.
3. Sulla base degli indirizzi della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 61 del
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Giunta regionale, nell'ambito delle azioni di governo integrato delle acque, definisce:
a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, individuando le esigenze di ulteriore approfondimento delle conoscenze;
b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, sulla base dei piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio sismico e l'individuazione delle zone sismiche, compresi la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;
c) le linee guida per la valorizzazione dei corsi d'acqua;
d) le linee guida e standard metodologici e procedurali per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli enti locali, anche in coerenza con il SIT di cui all'articolo 3;
e) le misure di indirizzo e coordinamento dell'azione degli enti del sistema regionale, di cui all'allegato A della
5. Quanto definito al comma 4, lettere a), b) e c), integra i contenuti del piano territoriale regionale di cui all'articolo 19.
6. Nell'ambito delle attività di pianificazione del territorio di cui alla prima parte della presente legge e in conformità ai criteri di cui all'articolo 57, è assicurato il coordinamento con gli strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della
c) dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:
'Art. 55 bis
(Progetti strategici di sottobacino idrografico)
1. La Regione riconosce nei sottobacini idrografici lombardi del distretto del fiume Po gli ambiti territoriali adeguati per il governo delle acque e dei suoli.
2. In applicazione dell'articolo 61, comma 1, lettere b) e h), e dell'articolo 62, comma 1, del
3. I progetti strategici di cui al comma 2 sono predisposti nel rispetto del piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 65 e 67 del
a) governo dei processi di trasformazione territoriale finalizzati alla riqualificazione dei sottobacini idrografici, con riferimento ai corsi d'acqua di competenza della Regione;
b) integrazione delle politiche regionali e locali, nonché raccordo e coordinamento con le azioni di interesse interregionale, per il contenimento e la riduzione del degrado paesaggistico - ambientale e per la valorizzazione delle acque e dei suoli;
c) integrazione in un contesto di sottobacino idrografico della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e dei piani di governo del territorio, con particolare riferimento agli indirizzi ed ai contenuti di cui agli articoli 56 e 57;
d) individuazione delle priorità di intervento per l'assetto idraulico ed idrogeologico e promozione di un sistema permanente di manutenzione territoriale diffusa integrato con le politiche regionali di sviluppo rurale e di forestazione.
4. Per la elaborazione dei progetti di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta linee guida che comprendono, tra l'altro:
a) criteri e metodi per la individuazione, delimitazione e caratterizzazione dei sottobacini idrografici naturali;
b) misure ed indirizzi per il contenimento dei fenomeni di degrado, per la valorizzazione e riqualificazione paesaggistico - ambientale dei sottobacini di cui alla lettera a);
c) tempi e modalità di regolazione dei processi di condivisione da parte dei soggetti istituzionali e sociali interessati secondo quanto disposto dall'articolo 14 della
5. I progetti strategici di sottobacino sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali e sociali che hanno partecipato all'elaborazione del progetto, nei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque ed alluvioni. I progetti approvati costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione dei contratti di fiume di cui all'articolo 45, comma 9, della
6. I progetti strategici di sottobacino, approvati ai sensi del comma 5, si configurano come proposte per la formazione di programmi e progetti di cui all'articolo 61, comma 1, lettera b), del
Art. 2. (Modifiche al comma 114 dell'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 114, della
a) alla lettera a) dopo le parole 'relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica' sono aggiunte le parole 'di cui al
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
'a bis) la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'articolo 52, comma 4, della
Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta Regionale adotta le linee guida di cui all'articolo 55 bis, comma 4, della
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Alle spese per i progetti strategici di sottobacino idrografico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.2.2.109 'Pianificazione territoriale e difesa del suolo' ed alla UPB 6.4.6.2.146 'Risorse idriche' del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.