§ 4.1.99 - L.R. 22 luglio 2002, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 ‘Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:22/07/2002
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13).
Art. 2.  (Disposizioni transitorie e finali).


§ 4.1.99 - L.R. 22 luglio 2002, n. 14. [1]

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 ‘Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)’

(B.U. 26 luglio 2002, n. 30, suppl. n. 1).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13).

     1. All’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 1 bis è abrogato;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) il comma 5 è abrogato;

     e) il comma 6 è abrogato;

     f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. I collegi commissariali delle ALER, nominati ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 14/1995, restano in carica fino alla nomina, a norma dell’articolo 1, dei consigli di amministrazione, che deve avvenire entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano all’ALER di Busto Arsizio a decorrere dalla prima scadenza del consiglio di amministrazione in carica, successiva all’entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.