Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 22/07/2002 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13). |
Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali). |
§ 4.1.99 - L.R. 22 luglio 2002, n. 14. [1]
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 ‘Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)’
(B.U. 26 luglio 2002, n. 30, suppl. n. 1).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 1 bis è abrogato;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 6 è abrogato;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 2. (Disposizioni transitorie e finali).
1. I collegi commissariali delle ALER, nominati ai sensi dell’articolo 13 della
2. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano all’ALER di Busto Arsizio a decorrere dalla prima scadenza del consiglio di amministrazione in carica, successiva all’entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 51 della