§ 4.1.97 - L.R. 23 novembre 2001, n. 18.
Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/11/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15).
Art. 2.  (Integrazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15).
Art. 3.  (Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22).


§ 4.1.97 - L.R. 23 novembre 2001, n. 18. [1]

Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22"Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia".

(B.U. 27 novembre 2001, n. 48 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15).

     1. La parola "esistente", di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti", è da intendersi riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività.

 

     Art. 2. (Integrazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15). [2]

 

     Art. 3. (Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22).

     1. L'espressione "tutti gli interventi edilizi" di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 "Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia" è da intendersi riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Modifica il comma 4, art. 1 della L.R. 15 luglio 1996, n. 15.