Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 19/11/1999 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Localizzazione e rapporto di pertinenza). |
Art. 2. (Disciplina degli interventi). |
Art. 3. (Utilizzo del patrimonio comunale). |
Art. 4. (Principi e ambito di applicazione). |
Art. 5. (Immobili vincolati con specifico provvedimento amministrativo). |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti). |
Art. 7. (Programma pluriennale di attuazione). |
§ 4.1.90 - L.R. 19 novembre 1999, n. 22. [1]
Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia.
(B.U. 22 novembre 1999, n. 47 - 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Localizzazione e rapporto di pertinenza).
1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi, ai sensi dell'art. 4 della
2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sè, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.
Art. 2. (Disciplina degli interventi).
1. I parcheggi non devono essere incompatibili con il piano urbano del traffico ove esistente, con la tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comportano necessità di deroga ai sensi dell'art. 9 della
2. I parcheggi sono considerati opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.
Art. 3. (Utilizzo del patrimonio comunale).
1. I comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, possono cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.
2. Al fine della cessione di cui al comma 1, i comuni pubblicano apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche, proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione, definendo:
a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
b) le modalità di selezione delle richieste e di concessione del diritto di superficie sulle aree;
c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unità immobiliari interessate;
d) la documentazione tecnico progettuale necessaria;
e) le garanzie economico-finanziarie da prestare.
3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della
Art. 4. (Principi e ambito di applicazione).
1. La denuncia di inizio attività è disciplinata dai successivi articoli sulla base dei principi di cui all'art. 19 della
2. In coerenza con i principi indicati al comma 1 sono subordinati a denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'art. 4 della
3. La facoltà di denuncia di inizio attività si applica a tutti gli interventi edilizi definiti nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 6/38573 del 25 settembre 1998, avente ad oggetto "Criteri ed indirizzi generali per la predisposizione dei regolamenti edilizi comunali", purché conformi alla vigente strumentazione urbanistica comunale; nei casi in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento va effettuato nelle modalità previste dalla vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori, fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere anche successivamente al predetto termine eventuali integrazioni, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla normativa vigente [3].
Art. 5. (Immobili vincolati con specifico provvedimento amministrativo). [4]
1. Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 4, la facoltà di procedere con denuncia di inizio attività non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico-artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione di autorizzazione da parte delle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo ad eccezione delle opere edilizie previste dall'art. 1, comma 8, della
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 2 della
Art. 7. (Programma pluriennale di attuazione).
1. L'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale previsto dalle leggi vigenti è sospeso sino al 31 dicembre 2000 e comunque sino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'art. 20 della
2. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla scadenza.
[1] Legge abrogata dall’art. 104 della
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 23 dicembre 1999, n. 51, S.O..
[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della
[4] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 dicembre 1999, n. 49, S.O..
[5] Sostituisce l'art. 2 della