§ 3.11.60 - L.R. 16 settembre 2009, n. 21.
Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:16/09/2009
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24/2008)
Art. 2.  (Modifiche alle leggi regionali n. 26/1993 e n. 17/2004)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.11.60 - L.R. 16 settembre 2009, n. 21.

Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali

(B.U. 18 settembre 2009, n. 37 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24/2008)

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla rubrica dell'articolo le parole 'stagione venatoria 2008-2009' sono sostituite dalle seguenti 'stagione venatoria 2009-2010';

b) al comma 1 le parole 'stagione venatoria 2008-2009' sono sostituite dalle seguenti 'stagione venatoria 2009-2010';

c) al comma 1 la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

 

SPECIE

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)

Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)

Arco temporale

Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)

FRINGUELLO (Fringilla coelebs)

15

40

dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre

497.350

PEPPOLA (Fringilla montifringilla)

5

10

dal 1 ottobre al 31 dicembre

94.600

PISPOLA (Anthus pratensis)

5

10

dal 1 ottobre al 31 dicembre

50.000

FROSONE (Coccothraustes coccothraustes)

5

10

dal 1 ottobre al 31 dicembre

32.000

 

d) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche alle leggi regionali n. 26/1993 e n. 17/2004)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole 'la consulta di cui all'art. 3, istituisce' sono inserite le seguenti ', esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali,';

b) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole 'riconosciuti a livello' è inserita la seguente 'regionale,';

c) al comma 2 dell'articolo 26 le parole 'appartenenti alle specie cacciabili' sono sostituite dalle seguenti 'senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento.';

d) al comma 8 dell'articolo 27 dopo le parole 'istituto nazionale della fauna selvatica' sono inserite le seguenti 'o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge,';

e) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 30 le parole 'a livello nazionale e' sono sostituite dalle seguenti 'a livello nazionale o';

f) il comma 1 bis dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

'1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.';

g) al comma 3 dell'articolo 41 le parole 'istituto nazionale della fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi' sono sostituite dalle seguenti 'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'istituto o l'osservatorio verifichino';

h) al comma 3 dell'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti 'dal Consiglio regionale su proposta delle province';

2) le parole 'e comunque' sono sostituite dalla seguente 'esclusivamente'.

2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) le parole 'vietare o' sono soppresse.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.