Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 caccia |
Data: | 30/07/2008 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE) |
Art. 2. (Deroghe) |
Art. 3. (Condizioni e controlli) |
Art. 4. (Regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2009-2010 |
Art. 5. (Abrogazioni ed entrata in vigore) |
§ 3.11.58 - L.R. 30 luglio 2008, n. 24.
Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).
(B.U. 1 agosto 2008, n. 31 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e c), della
Art. 2. (Deroghe)
1. La Regione adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell'interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'articolo 19-bis della
3. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:
a) le specie che ne formano oggetto;
b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dal comma 6 per i prelievi in deroga.
4. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
5. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte di cacciatori iscritti agli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Lombardia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche venatorie della Lombardia, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla regione e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
6. I prelievi di cui al comma 5 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo di mezzi, attrezzi e ausili di cui all'articolo 13 della
Art. 3. (Condizioni e controlli)
1. Il numero di capi prelevati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere riconsegnate a cura del cacciatore, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale.
2. L'INFS ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della
3. Il Presidente della Giunta regionale, per il tramite della competente direzione regionale, sentito l'INFS ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), all'entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla
4. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.
5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la deroga viene autorizzata, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'INFS e, se istituito, all'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
6. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della
7. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, entro i termini comporta l'applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51, comma 3, della
Art. 4. (Regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della
1. [Per la stagione venatoria 2009-2010, ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della
TABELLA 1 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi) |
Arco temporale |
Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi) |
FRINGUELLO (Fringilla coelebs) |
15 |
40 |
dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre |
497.350 |
PEPPOLA (Fringilla montifringilla) |
5 |
10 |
dal 1 ottobre al 31 dicembre |
94.600 |
PISPOLA (Anthus pratensis) |
5 |
10 |
dal 1 ottobre al 31 dicembre |
50.000 |
FROSONE (Coccothraustes coccothraustes) |
5 |
10 |
dal 1 ottobre al 31 dicembre |
32.000] [2] |
2. [Il prelievo annuale complessivo consentito nella regione Lombardia:
Storno (Sturnus vulgaris) n. 249.639 complessivo capi
Fringuello (Fringilla coelebs) n. 711.009 complessivo capi
Peppola (Fringilla montifringilla) n. 123.895 complessivo capi] [3].
3. [Lo schema delle schede di monitoraggio, nonché i relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il loro utilizzo sono riportati nell'allegato 1 parte integrante della presente legge] [4].
4. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse'.
4 bis. [Per la stagione venatoria 2011-2012 il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della
4 ter. [Al fine di garantire il rispetto dei limiti di prelievo a livello nazionale come riportati nell'allegato A, la Giunta regionale è autorizzata a modificare tempestivamente i limiti indicati nella tabella 1, di cui all'allegato A [6].
Art. 5. (Abrogazioni ed entrata in vigore)
1. Sono o restano abrogate:
a) la
b) la
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato 1 (articolo 4, comma 3)
SCHEMA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEL NUMERO DI CAPI PRELEVATI IN DEROGA ALLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE PER LA STAGIONE VENATORIA 2008/2009 E RELATIVI INDIRIZZI APPLICATIVI E ADEMPIMENTI PER IL SUO UTILIZZO.
SCHEMA di scheda
La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla
Scheda “madre-figlia”, zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nello schema sotto riportato. Devono essere previste sette tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando:
Quantità prelevata dal …. al …. |
Tagliando da consegnare entro il ….. |
dal 21 settembre al 5 ottobre |
7 ottobre 2008 |
dal 6 ottobre al 19 ottobre |
21 ottobre 2008 |
dal 20 ottobre al 2 novembre |
4 novembre 2008 |
dal 3 novembre al 16 novembre |
18 novembre 2008 |
dal 17 novembre al 30 novembre |
2 dicembre 2008 |
dal 1 dicembre al 14 dicembre |
16 dicembre 2008 |
dal 15 dicembre al 31 dicembre |
15 gennaio 2009 |
Esempio:
- Fronte
Cognome e nome |
Cognome e nome |
|
|
Provincia
|
Provincia
|
N. tess. reg. |
N. tess.reg. |
|
|
Quantità prelevata dal ___ al _______
|
Quantità prelevata dal _______ al _________ |
Fringuello (Fringilla coelebs) n. capi
|
Fringuello (Fringilla coelebs) n. capi
|
Peppola (Fringilla montifringilla) n. capi
|
Peppola (Fringilla montifringilla) n. capi
|
Storno (Sturnus vulgaris) n. capi |
Storno (Sturnus vulgaris) n. capi |
|
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|
|
Tagliando da consegnare
entro il ____________
- Retro
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva Rendiconti (tagliandi)
FIRMA (sulla linea tratteggiata) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva Rendiconti (tagliandi) |
Indirizzi applicativi e adempimenti per l’utilizzo delle schede di monitoraggio
A) PROVINCE
1) Le province provvedono alla vidimazione e alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore richiedente verranno consegnate sette copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte, una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo ed al termine di consegna del relativo tagliando.
2) Le province si attrezzano a ricevere i tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede.
3) Le province, entro i due giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Lombardia, il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione.
B) CACCIATORI
1) I cacciatori interessati ad effettuare i prelievi in deroga per la stagione venatoria 2008/2009, personalmente o per il tramite dell’associazione venatoria di rappresentanza, richiedono alla provincia competente le sette schede di monitoraggio per la rendicontazione del prelievo effettuato opportunamente vidimate, previo pagamento, se richiesto, dei diritti di segreteria.
2) Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle sette schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni di cui all’art. 22, comma 7, della
4) Il cacciatore, entro ognuno dei sette termini temporali previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di rendicontazione sommando, per ogni specie, il numero di capi prelevati risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla consegna dei tagliandi compilati alla provincia che ha rilasciato la scheda.
5) Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all’atto della presentazione del primo successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i tagliandi complessivamente non riportino alcun prelievo devono comunque essere consegnati alla provincia entro il 15 gennaio 2009.
6) La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 51, comma 3, della
C) REGIONE LOMBARDIA
1) La Regione Lombardia, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalle province, provvede, per il tramite della competente direzione regionale, all’immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare l’eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo.
[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della
[2] Comma modificato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della