§ 3.7.38 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 65.
Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:10/12/1986
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Figure professionali.
Art. 2.  (Accesso alle professioni turistiche).
Art. 3.  (Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico).
Art. 4.  (Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame).
Art. 5.  (Requisiti di ammissione all'esame).
Art. 6.  Presentazione delle domande.
Art. 7.  Materie d'esame.
Art. 8.  Esame supplettivo.
Art. 9.  (Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici).
Art. 10.  Tariffe.
Art. 11.  (Divieti).
Art. 12.  (Agevolazioni per le guide turistiche).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  Vigilanza e controllo.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Abrogazione.


§ 3.7.38 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 65. [1]

Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico

[2].

(B.U. 11 dicembre 1986, n. 50, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Figure professionali.

     1. La presente legge disciplina l'accesso, l'abilitazione e l'esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico [3].

     2. La qualifica di «guida turistica» è attribuita a chi, per attività professionali, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

     3. [4].

     4. [5].

     5. La qualifica di «accompagnatore turistico» è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti. Tale qualifica corrisponde, ad ogni effetto, a quella di «corriere» prevista dal punto 2, quinto comma, art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382».

     6. L'esercizio delle professioni di cui ai precedenti secondo e quinto comma, non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate alle guide ed aspiranti guide alpine ed ai maestri di sci dalle LL.RR. 2 gennaio 1980, n. 2, e 15 luglio 1982, n. 37, concernenti «Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina ed aspirante guida» e «Disciplina dell'insegnamento dello sci».

 

     Art. 2. (Accesso alle professioni turistiche). [6]

     1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico previo ottenimento dell'abilitazione rilasciata alternativamente a seguito di:

     a) superamento dell'esame di idoneità relativo a ciascuna professione sostenuto ai sensi della presente legge;

     b) superamento dell'esame di accertamento di idoneità effettuato dopo la frequenza di corsi di formazione professionale ai sensi della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia" e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Esami per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico). [7]

     1. Il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, finalizzate all'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, sostenute avanti alle apposite commissioni giudicatrici previste dall'art. 4.

     2. Ogni anno la provincia, con proprio provvedimento, indice la sessione d'esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di ammissione [8].

     3. Sono esonerati dall'obbligo del possesso dell'abilitazione:

     a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da là provenienti nell'esercizio della loro attività in accompagnamento di stranieri;

     b) coloro che svolgono non professionalmente l'attività di accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati;

     c) coloro che nell'ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali nonché coloro che, in occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del patrimonio artistico e culturale della Lombardia;

     d) coloro che svolgono, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio o di impresa turistica, attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi di trasporto.

     4. Per l'esercizio della professione da parte di un accompagnatore turistico appartenente a paesi membri della U.E., si applicano le disposizioni del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 391 "Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".

     5. Per l'esercizio della professione da parte di una guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro stato membro della U.E., si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 13 dicembre 1995 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".

 

     Art. 4. (Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d'esame). [9]

     1. La provincia, con proprio provvedimento, nomina le commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni [10].

     2. La commissione d'esame per guida turistica è composta da un dirigente che la presiede, due esperti di storia dell'arte, un docente di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

     3. La commissione d'esame per accompagnatore turistico è composta da un dirigente che la presiede, un docente di geografia, due docenti di tecnica del turismo, un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa.

     4. Le commissioni d'esame sono integrate per la prova orale da docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente, che opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività [11].

     5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato provinciale [12].

     6. Ai membri della commissione competono le indennità stabilite dalla provincia ai sensi della normativa vigente [13].

 

     Art. 5. (Requisiti di ammissione all'esame). [14]

     1. I requisiti per l'accesso all'esame di idoneità sono:

     a) la cittadinanza italiana o di altro stato membro della U.E.. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;

     b) la residenza in un comune della Regione Lombardia;

     c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto.

     2. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dall'amministrazione competente.

 

     Art. 6. Presentazione delle domande.

     1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata alla provincia entro i termini stabiliti dal provvedimento, di cui all'art. 3, con il quale viene indetta la sessione d'esame [15].

     2. Nella domanda dovrà essere indicato, oltre alle complete generalità del candidato, il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse ad ogni effetto le comunicazioni relative agli esami, le lingue straniere per le quali si vuole essere abilitati e, nel caso delle guide turistiche, l'indicazione della provincia per la quale si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione.

     3. Le domande inoltre dovranno contenere l'indicazione del possesso della cittadinanza italiana o d'altro Stato membro dell'Unione europea e del titolo di studio posseduto. I cittadini extracomunitari sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione, in originale o copia autenticata, comprovante la cittadinanza posseduta [16].

 

          Art. 7. Materie d'esame.

     1. Le materie d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

     a) Guida turistica

     Prova scritta:

     a1) elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della località prescelta, con riferimenti anche alle località limitrofe.

     Prova orale:

     a2) materie della prova scritta;

     a3) colloquio in almeno una lingua straniera scelta dal candidato;

     a4) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica.

     b) [17].

     c) Accompagnatore turistico

     Prova scritta:

     c1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

     c2) legislazione, tecnica ed organizzazione turistica, tecnica dei trasporti.

     Prova orale:

     c3) materia della prova scritta;

     c4) nozioni di tecnica valutaria e doganale;

     c5) colloquio in una lingua straniera prescelta dal candidato;

     c6) elementi di legislazione turistica, compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

     2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di «idoneità» o «non idoneità».

     3. I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta, non sono ammessi a sostenere la prova orale.

     4. Sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione i candidati che abbiano conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

     5. La provincia, riscontrata la regolarità e la validità delle procedure, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente, di guida turistica e di accompagnatore turistico [18].

     6. La provincia rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione valido all'esercizio della professione con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue straniere e, per le sole guide turistiche, con l'indicazione della provincia per la quale il candidato ha ottenuto l'abilitazione [19].

 

     Art. 8. Esame supplettivo. [20]

     1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e che vogliono conseguire l'abilitazione in ulteriori lingue straniere, sono ammessi a sostenere la sola prova orale nella lingua prescelta nelle sessioni ordinarie d'esame.

     2. A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda, contenente l'indicazione del tipo di abilitazione posseduta, entro i termini di cui al comma 1 dell'art. 6 con l'indicazione della lingua straniera per la quale si vuole ottenere l'ulteriore abilitazione.

 

     Art. 9. (Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici). [21]

     1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi numerati progressivamente istituiti presso la direzione generale competente ed annualmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

     2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalla provincia [22].

     3. Le caratteristiche del tesserino di cui al comma 2 sono determinate con decreto del direttore della direzione generale competente della Regione [23].

     4. Il tesserino nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce, deve essere mantenuto visibile sulla persona.

 

          Art. 10. Tariffe. [24]

 

     Art. 11. (Divieti). [25]

     1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale.

     2. Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi e simili.

     3. E' fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.

 

     Art. 12. (Agevolazioni per le guide turistiche). [26]

     1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di abilitazione, nell'esercizio della loro professione, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12 r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249 concernente "Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri", in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio provinciale per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

 

     Art. 13. (Sanzioni). [27]

     1. Alle violazioni delle disposizioni vigenti i comuni applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) per l'esercizio dell'attività di guida turistica ed accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione da L. 2.000.000 a L. 8.000.000;

     b) per chiunque si avvalga di soggetti non abilitati per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000.

     c) per il mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000.

 

     Art. 14. Vigilanza e controllo.

     1. La vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono delegate ai comuni [28].

     2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, concernente «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale», e successive modificazioni.

     3. Per le finalità di cui alla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, e successive modificazioni, i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere comunicati al presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande presentate a norma della L.R. 28 novembre 1983, n. 84, concernente «Disciplina dell'attività di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico», e successive modificazioni, sono utili per la partecipazione alla prima sessione d'esame, bandita ai sensi del precedente art. 6. In tali ipotesi sono ammessi a sostenere l'esame anche coloro i quali siano in possesso dell'attestato rilasciato da centri di formazione professionale della Regione o convenzionati con essa, aventi attinenza col settore turistico.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti al funzionamento delle commissioni previste dal precedente art. 4 si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese», iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali.

 

     Art. 17. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le LL.RR. 28 novembre 1983, n. 84 concernente «Disciplina dell'attività di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico» e 6 agosto 1984, n. 38 concernente «Modifica alla L.R. 28 novembre 1983, n. 84».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera a), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera b), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera d), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera e), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[15] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, ora così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera f), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera g), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[17] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[18] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, ora così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera h), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[19] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, ora così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera h), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera i), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera j), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[23] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera j), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[24] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[28] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.