§ 3.7.35 - R.R. 6 aprile 1985, n. 3.
Regolamento d'attuazione della legge regionale 9 maggio 1983, n. 39"Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:06/04/1985
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Attività delle agenzie.
Art. 3.  Attività connesse delle agenzie.
Art. 4.  Direttore tecnico.
Art. 5.  Domande di autorizzazione.
Art. 6.  Procedura di rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7.  Nullaosta.
Art. 8.  Parere dell'E.P.T.
Art. 9.  Deposito cauzionale.
Art. 10.  Tassa sulle concessioni.
Art. 11.  Concessione dell'autorizzazione.
Art. 12.  Variazione delle condizioni d'autorizzazione.
Art. 13.  Registro regionale delle agenzie di viaggio.
Art. 14.  Organismi associativi senza scopo di lucro.
Art. 15.  Uffici di biglietteria.
Art. 16.  Chiusura temporanea.
Art. 17.  Programmi di viaggio.
Art. 18.  Escursioni e viaggi su percorsi serviti da auto linee in concessione.
Art. 19.  Requisiti di ammissione all'esame di direttore tecnico.
Art. 20.  Prove d'esame d'idoneità per il direttore tecnico d'agenzia.
Art. 21.  Indizione dell'esame.
Art. 22.  Commissione d'esame.
Art. 23.  Svolgimento dell'esame.
Art. 24.  Registro regionale dei direttori tecnici.
Art. 25.  Vigilanza.
Art. 26.  Norme transitorie.


§ 3.7.35 - R.R. 6 aprile 1985, n. 3. [1]

Regolamento d'attuazione della legge regionale 9 maggio 1983, n. 39"Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo" e successive modificazioni.

(B.U. 10 aprile 1985, n. 15, 1 Suppl. Ord.).

 

Art. 1. Definizione.

     1. Nel presente regolamento con «legge» si intende, salvo diversa indicazione, la legge regionale 9 maggio 1983, n. 39.

     2. Nel presente regolamento con «agenzia» si intende, fatte salve ulteriori specificazioni, ogni e qualsiasi agenzia di viaggio e turismo, sua filiale o succursale, ivi comprese le agenzie di viaggio indicate al n. 2 dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Attività delle agenzie.

     1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, lettera a) della legge si considerano attività di produzione quelle svolte mediante contratti di organizzazione di viaggio e diretta all'ideazione, creazione ed operatività di viaggi.

     2. Ai sensi dell'art. 1 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, si considera contratto di organizzazione di viaggio qualunque contratto tramite il quale un'agenzia si impegna in nome proprio a procurare alla controparte per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.

     3. L'esercizio di attività dell'agenzia si svolge in locali distinti ed indipendenti da quelli destinati ad altre attività.

     4. La sede delle filiali e succursali delle agenzie che svolgono l'attività disciplinata dalla lettera b) dell'art. 2 della legge può essere ubicata all'interno di strutture alberghiere, purché sia garantito l'esercizio dell'attività in modo continuativo ed autonomo con accesso diretto anche dalla pubblica via.

 

     Art. 3. Attività connesse delle agenzie.

     1. Le attività di cui all'art. 3 della legge possono essere svolte dalle agenzie nel rispetto delle leggi che disciplinano dette attività.

     2. In particolare:

     - per l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e le visite a città o altri luoghi le agenzie si avvalgono per i servizi di guida turistica, interprete turistico e di accompagnatore turistico, delle prestazioni fornite da soggetti in possesso della licenza prescritta dalle norme vigenti;

     - il servizio di accoglienza dei clienti è effettuato da personale appositamente incaricato dalle agenzie di viaggio;

     - il servizio di inoltro, ritiro e deposito dei bagagli per conto e nell'interesse dei clienti è effettuato da personale o unità operative indipendenti provvisti di autorizzazione scritta del titolare dell'agenzia o di persona dallo stesso delegata;

     - il servizio di noleggio di mezzi di trasporto può essere effettuato con mezzi propri o mediante prenotazione degli stessi nel rispetto delle norme che disciplinano tale attività.

 

     Art. 4. Direttore tecnico.

     1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, il direttore tecnico proposto è tenuto a rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna a dare esclusiva e continua prestazione unicamente nell'agenzia.

     2. Il titolare dell'agenzia è tenuto a fornire, su richiesta della giunta regionale - servizio turismo ed industria alberghiera, la documentazione atta a comprovare il rapporto in essere con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto.

     3. L'infrazione agli obblighi di cui all'art. 9 della legge comporta la cancellazione dal registro regionale dei direttori tecnici nonché l'applicazione della sanzione prevista dal quinto comma dell'art. 19 della legge nei confronti dell'agenzia inadempiente.

 

     Art. 5. Domande di autorizzazione.

     1. La domanda di autorizzazione per l'apertura di agenzie, redatta in carta legale e indirizzata al presidente della giunta regionale, è presentata all'E.P.T. territorialmente competente sul luogo in cui l'agenzia prevede di svolgere la propria attività e che viene indicata nella domanda a norma del successivo terzo comma.

     2. Copia della domanda in carta libera è presentata contestualmente alla giunta regionale - servizio turismo ed industria alberghiera.

     3. La domanda contiene i seguenti elementi:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del titolare e, ove si tratti di persona giuridica, sua denominazione e sede nonché l'indicazione del legale rappresentante;

     b) indicazione del codice fiscale;

     c) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio del direttore tecnico, nonché la data di rilascio del titolo di abilitazione o la data ed il numero di iscrizione al registro regionale previsto dal presente regolamento o al registro tenuto da altre regioni;

     d) indicazione di più denominazioni, espresse in ordine di preferenza, ed eventuale marchio denominativo, al fine di evitare denominazioni già adottate da altre agenzie di viaggio. Nell'indicazione della denominazione sono inoltre da evitare nomi di città, province o regioni;

     e) ubicazione dei locali in cui l'agenzia prevede di svolgere la propria attività;

     f) attività che l'agenzia intende svolgere tra quelle disciplinate dall'art. 2 della legge.

     4. La domanda è corredata dalla seguente documentazione;

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nel caso di persone giuridiche;

     b) copia autentica dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle attività di direttore tecnico di agenzia ovvero certificato di iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici;

     c) dichiarazione del direttore tecnico che si impegna a dare esclusiva e continua prestazione presso l'istituenda agenzia di viaggio;

     d) relazione illustrativa sulle caratteristiche tecniche (numero dei locali, superficie globale e servizi) e di ambientazione dei locali, avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quelle previste per un'agenzia. Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2 alla relazione deve essere unito il progetto di sistemazione dei locali e la planimetria su scala 1:100.

     5. Le domande di autorizzazione per l'apertura di filiali o succursali di agenzie sono corredate dai documenti di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente.

     6. Per l'apertura di una o più filiali di agenzie con sede principale fuori dal territorio regionale la relativa domanda è corredata, oltre che dalla documentazione prevista al comma precedente, anche dalla copia autentica dell'autorizzazione rilasciata all'agenzia principale.

 

     Art. 6. Procedura di rilascio dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività professionale di agenzia, di cui agli artt. 4 e 5 della Legge è rilasciata dal presidente della giunta regionale dopo aver acquisito il parere dell'E.P.T. territorialmente competente, nonché il nullaosta dell'autorità di pubblica sicurezza e, ove occorra, quello dello Stato, disciplinati dall'articolo seguente.

 

     Art. 7. Nullaosta.

     1. I nullaosta dell'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente riguardanti il titolare dell'agenzia ed il direttore tecnico proposto, qualora questo sia persona diversa dal titolare, e concernenti l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono richiesti d'ufficio a cura del servizio turismo ed industria alberghiera della giunta regionale.

     2. Per le persone fisiche e giuridiche straniere che presentano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 4, la giunta regionale richiede d'ufficio, oltre al nullaosta di cui al comma precedente, anche quello previsto dal n. 2 dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 8. Parere dell'E.P.T.

     1. Il parere dell'E.P.T. di cui all'art. 5 della legge è espresso sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

     - accertamento delle condizioni di cui all'art. 6 della legge relative all'incremento numerico massimo delle agenzie di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge;

     - caratteristiche socio-economiche delle località ove l'agenzia intende operare.

     2. L'E.P.T. esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda e lo inoltra, unitamente alla stessa ed alla documentazione di corredo, al servizio turismo ed industria alberghiera della giunta regionale.

     3. Trascorsi i termini di cui al comma precedente il parere si intende espresso favorevolmente e l'E.P.T. provvede all'inoltro della domanda.

     4. Qualora, prima del termine di cui al secondo comma, l'interessato intenda modificare l'ubicazione dell'agenzia, ne dà tempestiva comunicazione scritta all'E.P.T. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione decorre il termine di cui al secondo comma.

     5. Una ulteriore richiesta di modificazione dell'ubicazione può essere presentata solo mediante una nuova domanda.

 

     Art. 9. Deposito cauzionale.

     1. La giunta regionale determina ogni cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'entità del deposito cauzionale per l'esercizio delle attività delle agenzie distintamente:

     a) per le agenzie di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge;

     b) per le agenzie di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge;

     c) per l'esercizio di ogni filiale o succursale di agenzia, indipendentemente dalla località in cui si svolge l'attività.

     2. L'ammontare del deposito cauzionale non può essere comunque di misura inferiore all'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie previste dal primo comma dell'art. 19 della legge.

     3. La prestazione della cauzione avviene mediante deposito presso la tesoreria regionale di:

     - libretto di risparmio al potatore intestato al titolare;

     - ricevuta di avvenuto deposito di titoli di Stato;

     - ricevuta di avvenuta prestazione di garanzia fidejussoria.

 

     Art. 10. Tassa sulle concessioni.

     1. Il versamento della tassa di concessione regionale, ai sensi della L.R. 10 marzo 1980, n. 25, e successive modificazioni, è effettuato sul conto corrente intestato alla tesoreria della regione Lombardia conto tasse.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione con la contestuale iscrizione nel registro di cui agli artt. 11 e 12 della legge è subordinato alla presentazione dell'attestato dell'avvenuto deposito cauzionale, di cui all'articolo precedente, e della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, di cui al comma precedente, nonché di copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 8 della legge.

     3. Il versamento della tassa di concessione annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, implica il rinnovo dell'autorizzazione.

 

     Art. 11. Concessione dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore regionale al commercio e turismo se delegato.

     2. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:

     - cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del titolare dell'agenzia o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

     - denominazione ed ubicazione dell'agenzia;

     - cognome, nome, luogo e data di nascita del direttore tecnico;

     - tipo di attività svolta;

     - ammontare della tassa di concessione regionale e del deposito cauzionale.

     3. L'autorizzazione è personale, non può essere ceduta ed è soggetta all'imposta di bollo secondo le norme di leggi vigenti.

     4. L'agenzia che ha ottenuto l'autorizzazione inizia la propria attività entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio del provvedimento. Trascorso tale termine, senza che l'attività sia iniziata, l'autorizzazione si intende decaduta.

     5. La cessazione di attività, i trasferimenti di sede, i subentri nella titolarità, le fusioni tra agenzie non influiscono sull'incremento numerico massimo delle agenzie determinato ai sensi dell'art. 6 della legge.

 

     Art. 12. Variazione delle condizioni d'autorizzazione.

     1. E' subordinata alla preventiva autorizzazione del presidente della giunta regionale ogni variazione delle condizioni originarie in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'agenzia e che riguardi:

     a) la forma giuridica o la titolarità;

     b) il tipo di attività;

     c) la sede;

     d) la denominazione.

     2. In caso di cessazione del servizio, a qualsiasi titolo, del direttore tecnico, il titolare deve darne comunicazione entro cinque giorni al servizio turismo ed industria alberghiera e provvedere alla sua sostituzione entro 30 giorni. Il nominativo del nuovo direttore è comunicato alla regione che provvede alla verifica dei requisiti necessari per coprire la posizione di direttore tecnico e alla conseguente autorizzazione.

     3. Le variazioni delle condizioni di cui ai commi precedenti comportano il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure previste dal presente regolamento.

     4. Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività le agenzie sono tenute a restituire alla giunta regionale - servizio turismo ed industria alberghiera, l'autorizzazione amministrativa e ad inoltrare richiesta di svincolo del deposito cauzionale.

     5. Lo svincolo del deposito cauzionale non può essere concesso prima dei successivi 150 giorni e non oltre il 180°, nel rispetto comunque del terzo comma dell'art. 7 della legge.

     6. Dell'avvenuta cessazione dell'attività il servizio turismo ed industria alberghiera dà comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, all'E.P.T. territorialmente competente e, nel caso di cui al n. 2 dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle competenti autorità statali.

 

     Art. 13. Registro regionale delle agenzie di viaggio.

     1. Il registro regionale delle agenzie è tenuto e aggiornato dal servizio turismo ed industria alberghiera della giunta regionale.

     2. Le caratteristiche tecniche di tale registro sono definite con deliberazione della giunta.

     3. Il registro è articolato nei seguenti settori:

     - settore delle agenzie che svolgono l'attività di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge;

     - settore delle agenzie che svolgono l'attività di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge;

     - settore delle agenzie straniere con autorizzazione rilasciata a persone fisiche e giuridiche non appartenenti a stati aderenti alla CEE.

     4. Per ciascuna agenzia sono indicati i seguenti elementi:

     - denominazione dell'agenzia;

     - indicazione eventuale se trattasi di filiale o succursale di altra agenzia;

     - l'esatta ubicazione;

     - le generalità e il domicilio del titolare o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

     - generalità e domicilio del direttore tecnico;

     - gli estremi del rilascio dell'autorizzazione;

     - l'annotazione delle variazioni delle condizioni originarie, in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

     5. Le indicazioni di cui all'articolo precedente, ad eccezione delle ultime due, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sono state iscritte nel registro.

 

     Art. 14. Organismi associativi senza scopo di lucro.

     1. Il registro regionale degli organismi a carattere associativo che operano senza fine di lucro a livello nazionale di cui all'art. 15 della legge è tenuto ed aggiornato dal servizio turismo ed industria alberghiera della giunta regionale.

     2. Nel registro devono essere indicati, per ciascun organismo associativo, i seguenti elementi:

     - denominazione e sede dell'organismo;

     - generalità del legale rappresentante;

     - data e numero di repertorio dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo.

     3. Ai fini dell'iscrizione nel registro l'organismo interessato presenta domanda in carta legale alla giunta regionale - servizio turismo ed industria alberghiera, corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto in originale o copia autentica, dai regolamenti interni, dall'elenco nominativo delle cariche sociali e dal numero dei soci.

 

     Art. 15. Uffici di biglietteria.

     1. Non sono soggetti alle disposizioni della legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici, in locali distinti ed indipendenti da quelli destinati ad altre attività.

     2. Entro 30 giorni dall'apertura degli uffici di cui al precedente comma, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla giunta regionale, servizio turismo ed industria alberghiera.

 

     Art. 16. Chiusura temporanea.

     1. La chiusura di agenzie per un periodo non superiore ai 45 giorni nell'arco di un anno solare sono comunicate alla giunta regionale - servizio turismo ed industria alberghiera.

     2. La chiusura per periodi superiori a 45 giorni, fino ad un massimo di sei mesi nell'arco di un anno solare, è soggetta ad autorizzazione preventiva.

     3. Tale autorizzazione può essere rinnovata per una sola volta purché non venga superato, nel corso di un medesimo anno solare, il periodo di sei mesi di chiusura.

 

     Art. 17. Programmi di viaggio.

     1. I programmi di viaggio diffusi dalle agenzie devono contenere le indicazioni previste dalla convenzione internazionale sui contratti di viaggio, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e quelle previste dall'art. 13 della legge.

     2. In ogni programma di viaggio deve essere indicata, unitamente al periodo di validità, anche la data di diffusione, l'indicazione dell'agenzia e la riproduzione integrale del testo dell'art. 13 della legge.

     3. Il programma costituisce a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile.

 

     Art. 18. Escursioni e viaggi su percorsi serviti da auto linee in concessione.

     1. Le agenzie possono organizzare viaggi, gite ed escursioni su percorsi serviti da linee di trasporto di cui all'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1982, n. 2 alle seguenti condizioni:

     a) per il servizio di noleggio deve essere applicata la tariffa commerciale fissata dalle associazioni di categoria delle aziende erogatrici del servizio;

     b) il viaggio deve avere inizio da un luogo diverso dalla fermata del servizio pubblico di linea ed in orari non coincidenti con le corse pubbliche autorizzate;

     c) il committente deve compilare e sottoscrivere la lista dei passeggeri con il programma di esercizio (percorso, eventuali fermate intermedie, orario di massima della partenza e dell'arrivo, tariffa applicata). Copia della lista e del programma di esercizio sono depositati a bordo del mezzo di trasporto noleggiato ai fini della vigilanza e dei controlli disciplinati dalle leggi regionali.

 

     Art. 19. Requisiti di ammissione all'esame di direttore tecnico.

     1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro stato aderente alla CEE;

     c) possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente diploma conseguito all'estero; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;

     d) godimento di diritti civili e politici;

     e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

     2. I documenti attestanti i requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere presentati in originale o copia autentica in bollo ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione.

     3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), e d) del primo comma è accertato d'ufficio per i candidati stranieri.

     4. La domanda deve contenere altresì l'indicazione di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende essere esaminato, scelte tra quelle maggiormente diffuse.

 

     Art. 20. Prove d'esame d'idoneità per il direttore tecnico d'agenzia.

     1. Le prove d'esame per l'idoneità a direttore tecnico d'agenzia consistono in due prove scritte ed in una prova orale.

     2. Sono argomenti della prima prova scritta:

     1) tecniche dell'amministrazione delle agenzie: ragioneria e contabilità aziendale, legislazione tributaria, organizzazione e legislazione del lavoro;

     2) organizzazione dei servizi di agenzia: trasporti con vettore aereo, marittimo, automobilistico, ferroviario; servizi di informazione turistica; organizzazione ed esecuzione dei servizi singoli o forfettari per qualsiasi tipo di viaggi e vacanze in Italia ed all'estero; tecnica delle assicurazioni; dei contratti di viaggio a norma della convenzione disciplina internazionale CCV; tecnica valutaria;

     3) elementi di diritto commerciale e legislazione statale e regionale in materia turistica;

     4) geografia turistica;

     5) elementi di tecnica commerciale del turismo: indagini di mercato, formazione e commercializzazione del prodotto turistico; sistemi e tecniche di promozione e pubblicità turistica.

     3. La seconda prova scritta consiste nella traduzione nelle lingue straniere scelte dal candidato di una lettera di contenuto commerciale.

     4. La prova orale verte sulle materie oggetto della prima prova scritta, sulla disciplina dei trasporti, nonché in una conversazione nelle lingue straniere indicate dal candidato.

 

     Art. 21. Indizione dell'esame.

     1. Entro il 31 luglio di ogni anno il presidente della giunta regionale, o l'assessore al commercio e turismo, se delegato, indice l'esame di abilitazione all'attività di direttore tecnico di agenzia con proprio decreto che contiene i seguenti elementi:

     1) le materie oggetto di prova d'esame, a norma dell'articolo precedente;

     2) il termine entro cui devono essere presentate le domande di cui al precedente art. 20;

     3) la sede e le date di svolgimento delle prove.

     2. La prima prova d'esame non può aver luogo prima di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 22. Commissione d'esame.

     1. Ai fini della composizione della commissione giudicatrice d'esame di cui all'art. 10 il rappresentante delle organizzazioni di categoria degli agenti di viaggio e quello delle organizzazioni sindacali dei direttori di agenzia, è scelto tra una terna di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a livello regionale.

     2. Per ciascun componente della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere previsto un membro effettivo ed uno supplente.

     3. La commissione, una volta insediata, procede:

     a) all'indicazione dei criteri di valutazione delle singole prove d'esame;

     b) alla fissazione del calendario delle prove d'esame.

     4. Il segretario redige processo verbale dei lavori della commissione.

 

     Art. 23. Svolgimento dell'esame.

     1. La valutazione di ciascuna prova d'esame è espressa con un giudizio sintetico espresso con una delle seguenti formule: «idoneo», «non idoneo».

     2. Sono abilitati all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneità.

     3. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore regionale al commercio e turismo se delegato, rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini dell'iscrizione nel registro regionale dei direttori di agenzia.

 

     Art. 24. Registro regionale dei direttori tecnici.

     1. Il registro regionale dei direttori tecnici abilitati è tenuto ed aggiornato annualmente dal servizio turismo ed industria alberghiera della giunta regionale.

     2. Le caratteristiche tecniche del registro sono definite con deliberazione della giunta.

     3. Il registro è diviso nelle seguenti sezioni:

     - sezione dei direttori tecnici in servizio presso agenzie di viaggio operanti in Lombardia;

     - sezione dei direttori tecnici abilitati in altre regioni ed in servizio presso agenzie operanti in Lombardia;

     - sezione dei direttori tecnici abilitati in Lombardia e non in servizio presso agenzie operanti in Lombardia;

     - sezione dei direttori tecnici, cittadini di stati non aderenti alla comunità europea.

     4. Per ciascun direttore tecnico dovranno essere indicate:

     a) le generalità, la residenza e il domicilio;

     b) l'agenzia presso cui esercita l'attività;

     c) gli estremi dell'attestato di abilitazione;

     d) le lingue conosciute.

 

     Art. 25. Vigilanza.

     1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sullo svolgimento delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, sono esercitate ai sensi della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90.

     2. La giunta regionale esercita le funzioni di cui al precedente comma ed individua con proprio provvedimento gli uffici e gli agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti ed a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge.

 

     Art. 26. Norme transitorie.

     1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650 hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge.

     2. A tal fine deve essere presentata istanza alla giunta regionale - servizio turismo ed industria alberghiera, indicando l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 2 della legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. I direttori tecnici già riconosciuti idonei ai sensi della precedente legislazione devono essere iscritti al registro regionale di cui all'art. 12 della legge purché presentino apposita istanza alla giunta regionale - servizio turismo ed industria alberghiera entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.