§ 3.6.55 - L.R. 3 marzo 2006, n. 6.
Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:03/03/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione e definizioni)
Art. 3.  (Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa)
Art. 4.  (Funzioni autorizzatorie dei comuni)
Art. 5.  (Registro dei centri di telefonia in sede fissa)
Art. 6.  (Orari e modalità di esercizio)
Art. 7.  (Disposizioni urbanistiche)
Art. 8.  (Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari)
Art. 9.  (Revoca dell’autorizzazione e sospensione dell’attività )
Art. 10.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 11.  (Compiti e funzioni della polizia locale)
Art. 12.  (Norme transitorie)
Art. 13.  (Norma finanziaria)


§ 3.6.55 - L.R. 3 marzo 2006, n. 6. [1]

Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa

(B.U. 7 marzo 2006, n. 10 - 1º Suppl. Ordinario).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

     1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina l’insediamento e la gestione delle attività dei centri di telefonia in sede fissa nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione e definizioni)

     1. La presente legge si applica all’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico.

     2. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l’attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;

     b) cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l’attività di vendita di schede telefoniche;

     c) titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 4;

     d) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici di cui alla presente legge.

     3. Nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attività di cui al comma 2, lettera b). È altresì consentita l’installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 3. (Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa)

     1. L’esercizio dell’attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all’autorizzazione di cui all’articolo 4. Non possono esercitare tale attività, quali titolari o gestori preposti all’esercizio, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

     a) sono stati dichiarati falliti;

     b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

     c) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

     d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

     e) hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

     f) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.

     2. In caso di gestione societaria dell’attività di cui alla presente legge, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soci per le società di persone e dal legale rappresentante per le società di capitali.

 

     Art. 4. (Funzioni autorizzatorie dei comuni)

     1. Il comune competente per territorio provvede al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge.

     2. La domanda di autorizzazione o di trasferimento deve contenere l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell’ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l’attività. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.

     3. L’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione sono subordinate, oltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, alla:

     a) disponibilità, all’atto della presentazione della domanda o nel corso dell’istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l’attività;

     b) indicazione del gestore preposto all’esercizio, se diverso dal richiedente l’autorizzazione;

     c) presentazione del certificato igienico-sanitario relativo ai locali e alle superfici;

     d) autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CCE, della direttiva 90/269/CCE, della direttiva 90/270/CCE, della direttiva 90/394/CCE, della direttiva 90/679/CCE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

     4. L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

     5. Prima di iniziare l’attività, il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

     6. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle superfici in essa indicati.

     7. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione, il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, corredati dalle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro di cui all’articolo 5.

     8. Il comune può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Registro dei centri di telefonia in sede fissa)

     1. È istituito, come previsto per le altre attività commerciali, il registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso la CCIAA territorialmente competente.

     2. La Giunta regionale e le CCIAA stipulano apposita convenzione per la tenuta e la gestione del registro.

     3. Il registro contiene:

     a) la denominazione o la ragione sociale o le generalità del titolare di ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 4;

     b) l’ubicazione del locale e delle superfici in cui è esercitata l’attività;

     c) la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione o autorizzato il trasferimento;

     d) la data dell’eventuale revoca dell’autorizzazione;

     e) la registrazione delle sanzioni;

     f) la registrazione di limitazioni all’esercizio dell’attività;

     g) le generalità del gestore.

     4. Il registro deve essere accessibile in via telematica alla Regione, ai comuni, alle prefetture, alle questure e agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi della polizia locale, alle aziende sanitarie locali (ASL) e agli altri organi interessati della pubblica amministrazione.

 

     Art. 6. (Orari e modalità di esercizio)

     1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal comune competente, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

     2. I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Il comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l’apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, gli esercenti possono liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.

     3. I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura di una giornata settimanale.

     4. In ogni caso l’orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio e comunicato al comune.

 

     Art. 7. (Disposizioni urbanistiche)

     1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo l’articolo 98 è inserito il seguente articolo 98 bis:

     «Art. 98 bis. (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)

     1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.

     2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti di PGT, ovvero, fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell’articolo 25, comma 1, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i).

     3. Nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, né la rilocalizzazione di centri preesistenti.».

 

     Art. 8. (Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari)

     1. L’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

     a) allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto pubblico;

     b) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;

     c) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conformi alle norme UNI per la destinazione d’uso degli ambienti commerciali;

     d) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche norme UNI;

     e) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;

     f) un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all’entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso; interno al locale nel caso di esercizi successivamente autorizzati, per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati; un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;

     g) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;

     h) spazio di attesa all’interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva;

     i) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;

     j) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla ASL competente;

     k) devono essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al d.lgs. 626/1994 e degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).

     2. I requisiti e le prescrizioni del presente articolo integrano le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti locali di igiene.

 

     Art. 9. (Revoca dell’autorizzazione e sospensione dell’attività )

     1. L’autorizzazione di cui all’articolo 4 è revocata:

     a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;

     b) quando il titolare dell’autorizzazione o il gestore o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, non risulti più in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo 3;

     c) quando il titolare non abbia adempiuto all’obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all’avvio dell’attività come previsto dall’articolo 4, ovvero entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 12;

     d) quando vengano meno i requisiti richiesti a fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti;

     e) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

     f) quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione.

     2. La proroga di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), non è concessa in caso di mancata richiesta della certificazione igienico-sanitaria, ovvero dei titoli abilitativi edilizi, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore o comunque imprevedibili nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

 

     Art. 10. (Vigilanza e sanzioni)

     1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 9, a chiunque eserciti l’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

     2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

     4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

     5. Il comune competente riceve il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

 

     Art. 11. (Compiti e funzioni della polizia locale)

     1. La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative della stessa adottate dai comuni.

     2. L’operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), e per le finalità di cui al comma 1, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all’interno degli stessi; può in particolare:

     a) diffidare dalla prosecuzione dell’attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell’autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune;

     b) intimare la chiusura immediata dell’esercizio in caso di inosservanza degli orari di apertura;

     c) accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l’esercizio dell’attività;

     d) segnalare alla polizia postale l’eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

     3. Gli operatori di polizia locale chiedono l’intervento delle forze dell’ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle disposizioni vigenti.

     4. Per ogni altro aspetto relativo all’organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo si applica la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

 

     Art. 12. (Norme transitorie)

     1. I titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria previste dalla presente legge entro un anno dall’entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

     1. Per l’istituzione del registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso le CCIAA territorialmente competenti di cui all’articolo 5, comma 1, è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di 75.000,00 euro.

     2. All’onere di 75.000,00 euro, di cui al comma 1, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.8.1.03.333 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico.

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2008, n. 350, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.