Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 15/09/1989 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Tabella delle apparecchiature consentite. |
Art. 3. Autorizzazione. |
Art. 4. Qualificazione professionale. |
Art. 5. Regolamenti comunali. |
Art. 6. Norma sanzionatoria. |
Art. 7. Attività vietate all'estetista. |
Art. 8. Dichiarazione di urgenza. |
§ 3.5.21 - L.R. 15 settembre 1989, n. 48.
Disciplina dell'attività di estetista.
(B.U. 20 settembre 1989, n. 38, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Finalità.
1. La presente Legge disciplina nell'ambito della Regione Lombardia l'attività di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale.
2. Tale attività comprende:
a) la pulizia ed il trattamento estetico del viso;
b) la depilazione a caldo e a freddo;
c) il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo;
d) il trucco;
e) il manicure e pedicure estetico.
3. Tale attività consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed è svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla
Art. 2. Tabella delle apparecchiature consentite.
1. Le apparecchiature utilizzabili nell'esplicazione delle attività di estetista sono quelle indicate nella tabella, di cui all'allegato «A», annessa alla presente Legge. Le apparecchiature, nonché le relative installazioni, devono essere conformi alla normativa tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare la tabella di cui al precedente primo comma, con propria deliberazione, previa consultazione delle Organizzazioni di Categoria.
Art. 3. Autorizzazione.
1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della
2. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma, reca menzione dei locali e delle apparecchiature indicate nella tabella annessa alla presente Legge, utilizzabili nell'esercizio dell'attività di estetista.
Art. 4. Qualificazione professionale.
1. La qualificazione professionale richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale è conseguita a norma della lett. c) dell'art. 2 della
2. La Giunta Regionale provvede ad adeguare i programmi dei corsi di formazione professionale per estetisti, aggiornandoli in relazione all'uso delle apparecchiature di cui alla tabella annessa alla presente Legge.
Art. 5. Regolamenti comunali.
1. I Comuni, in conformità ai principi della legislazione vigente, disciplinano con apposite norme regolamentari l'attività di estetista, sentita la commissione di cui all'art. 2/bis della
2. I Regolamenti comunali prevedono:
a) le disposizioni concernenti la distanza fra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nell'azienda;
b) le modalità del rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione ed idonea documentazione, relativa ai requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla successiva lett. c);
c) la determinazione dei requisiti di agibilità tecnica, di prevenzione incendi ed idoneità igienico-sanitaria dei locali, oltre che dei requisiti previsti dalle norme sanitarie anche per gli addetti.
3. La disciplina del Regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetista.
Art. 6. Norma sanzionatoria.
1. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
2. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, il Sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione della sanzione, si osservano le norme dettate dalla
Art. 7. Attività vietate all'estetista.
1. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata parimenti ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.
Art. 8. Dichiarazione di urgenza.
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato A
TABELLA ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA
a) Vaporizzatore/polverizzatore;
b) disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4m°);
c) aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
d) doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera);
e) lampade abbronzanti UV-A (a bassa ed alta pressione);
f) lampade ad infrarossi (IR);
g) massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
h) scaldacera per cerette;
i) ginnastica passiva;
l) attrezzature per manicure e pedicure;
m) trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
n) stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
o) ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1m° ogni 10 centimetri quadri);
p) depilatori elettrici;
q) massaggiatori subacquei (idro-massaggi);
r) apparecchi per presso-massaggio;
s) massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);
t) sterilizzatori.