Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.6 sport e tempo libero |
Data: | 07/10/2003 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Figura professionale). |
Art. 3. (Albo professionale regionale dei maestri di sci). |
Art. 4. (Condizioni per l'iscrizione all'albo). |
Art. 5. (Abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci). |
Art. 6. (Corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci). |
Art. 7. (Atleti esonerati). |
Art. 8. (Esami di abilitazione). |
Art. 9. (Commissioni d'esame). |
Art. 10. (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati). |
Art. 11. (Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'albo). |
Art. 12. (Corsi di specializzazione). |
Art. 13. (Tariffe). |
Art. 14. (Collegio regionale dei maestri di sci). |
Art. 15. (Esercizio in forma autonoma). |
Art. 16. (Scuole di sci). |
Art. 17. (Sanzioni). |
Art. 18. (Figura professionale). |
Art. 19. (Gradi della professione). |
Art. 20. (Albo professionale regionale delle guide alpine). |
Art. 21. (Condizioni per l'iscrizione all'albo). |
Art. 22. (Abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina). |
Art. 23. (Corsi di formazione e preparazione all'esame di guida alpina). |
Art. 24. (Esami di abilitazione). |
Art. 25. (Commissioni d'esame). |
Art. 26. (Guide alpine di altre Regioni e altri Stati). |
Art. 27. (Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'albo). |
Art. 28. (Tariffe). |
Art. 29. (Collegio regionale delle guide alpine). |
Art. 30. (Esercizio in forma autonoma). |
Art. 31. (Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo). |
Art. 32. (Sanzioni). |
Art. 33. (Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna). |
Art. 34. (Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'elenco). |
Art. 35. (Norma di rinvio). |
Art. 36. (Tipi di aree in cui si pratica lo sci). |
Art. 37. (Requisiti generali delle piste). |
Art. 38. (Requisiti delle piste da discesa). |
Art. 39. (Requisiti delle piste da fondo). |
Art. 40. (Classificazione delle piste da discesa). |
Art. 41. (Classificazione delle piste da fondo). |
Art. 42. (Autorizzazione all'apprestamento della pista). |
Art. 43. (Autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata). |
Art. 44. (Elenco regionale delle piste da sci). |
Art. 45. (Esercente della pista). |
Art. 46. (Compiti del direttore della pista). |
Art. 47. (Requisiti del direttore della pista). |
Art. 48. (Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso). |
Art. 49. (Compiti del servizio pista). |
Art. 50. (Delimitazione delle piste da discesa). |
Art. 51. (Delimitazione delle piste da fondo). |
Art. 52. (Segnaletica delle piste). |
Art. 53. (Preparazione delle piste). |
Art. 54. (Protezione delle piste). |
Art. 55. (Regolazione dell'accesso alle piste). |
Art. 56. (Controllo sulle piste). |
Art. 57. (Regole generali). |
Art. 58. (Regole comportamentali per la pratica dello sci alpino). |
Art. 59. (Regole comportamentali per la pratica dello sci da fondo). |
Art. 60. (Regole comportamentali per la pratica dello snowboard). |
Art. 61. (Azioni di prevenzione). |
Art. 62. (Sanzioni). |
Art. 63. (Disposizioni transitorie). |
Art. 64. (Entrata in vigore). |
§ 2.6.17 - R.R. 7 ottobre 2003, n. 22. [1]
Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia».
(B.U. 10 ottobre 2003, n. 41 – 1 suppl. ord.).
CAPO I
OGGETTO
Art. 1. (Oggetto).
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della
a) la professione di maestro di sci;
b) la professione di guida alpina;
c) l'ordinamento delle piste da sci.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI SEZIONE I ALBO PROFESSIONALE
Art. 2. (Figura professionale).
1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, in particolare: nelle discipline dello sci alpino, dello sci da fondo e dello snowboard; nella stagione invernale ed estiva; esercitate con sci, tavole da snowboard e qualsiasi altro tipo di attrezzo; esercitate su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
Art. 3. (Albo professionale regionale dei maestri di sci).
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 10, l'esercizio della professione di maestro di sci nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci.
2. L'albo è ripartito in tre sezioni corrispondenti alle discipline:
a) sci alpino;
b) sci da fondo;
c) snowboard.
3. I maestri di sci possono esercitare la professione limitatamente alle discipline per le quali sono iscritti all'albo.
4. Il Collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione.
Art. 4. (Condizioni per l'iscrizione all'albo).
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline per le quali è richiesta l'iscrizione, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato partenente all'Unione Europea o cittadinanza di paese terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica alla professione di maestro di sci attestata da certificato medico;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione Europea;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all'articolo 11.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al Collegio regionale dei maestri di sci corredate della documentazione relativa all'abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Art. 5. (Abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci).
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza del corso di cui all'articolo 6 e il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.
2. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci da fondo o per la disciplina dello snowboard.
Art. 6. (Corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci).
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni di corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina. La Direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi tecnico-pratici e didattici, con la collaborazione di istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI); in particolare, fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 1500 euro per ciascun corso.
2. I corsi sono organizzati nel rispetto della
3. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso entro tre anni dall'espletamento della prova attitudinale di cui al comma 4, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
c) certificato atte stante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
d) attestato di superamento della prova attitudinale.
4. La Direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali per l'ammissione ai corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alla sottocommissione tecnica di cui all'articolo 9. La Direzione rende noti i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, mediante avviso, che pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e diffonde presso tutte le scuole di sci della Regione.
5. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla Direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 4. La domanda è corredata dai documenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), regolari e non scaduti.
6. Gli istruttori nazionali e i maestri di sci facenti parte della sottocommissione tecnica, prima dello svolgimento della prova attitudinale devono: accertare l'idoneità della pista e del campo di prova; apportare agli stessi gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche, soprattutto in termini di sicurezza per i candidati; rilasciare al presidente della sottocommissione immediata attestazione relativa agli accertamenti, alle attività e ai giudizi svolti. In presenza di accertamento o giudizio sfavorevole, il presidente rinvia la prova.
7. A due maestri di sci, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci è affidato il compito di accertare durante lo svolgimento delle prove, la sussistenza dell'idoneità della pista e del campo di prova, con l'obbligo di segnalare alla sottocommissione eventuali condizioni ostative o di pericolo; in tal caso il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 7. (Atleti esonerati).
1. Sono esonerati dalla prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 4, per una determinata disciplina gli atleti che, nei tre anni precedenti l'espletamento della prova, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la corrispondente disciplina.
2. Sono esonerati dalla fase tecnico-pratica di cui all'articolo 6, comma 2, per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di Coppa del mondo o delle Olimpiadi o dei campionati mondiali, per la corrispondente disciplina.
Art. 8. (Esami di abilitazione).
1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci sono indetti dalla Direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, si tengono dinanzi alla commissione di cui all'articolo 9 e consistono nelle seguenti prove, distinte per ciascuna disciplina:
a) prova tecnico-pratica, alla quale si applica l'articolo 6, comma 6;
b) prova didattica;
c) prova teorico-culturale.
2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato regolarmente il corso di cui all'articolo 6.
3. È ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica; successivamente è ammesso alla prova teorico-culturale chi ha superato la prova didattica. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.
Art. 9. (Commissioni d'esame).
1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione sono nominate con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport, sono presiedute dal medesimo dirigente o da suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle commissioni e, nell'ambito delle stesse, la formazione di sottocommissioni delegate allo svolgimento delle prove attitudinali di cui all'articolo 6, comma 4, e delle prove tecnico-pratiche e didattiche di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Le commissioni d'esame, una per ciascuna delle tre discipline, sono composte da:
a) almeno tre istruttori nazionali individuati dal dirigente mediante sorteggio tra nominativi forniti dal Collegio regionale dei maestri di sci in numero minimo di dodici per lo sci alpino, otto per lo sci da fondo e otto per lo snowboard;
b) almeno tre maestri di sci iscritti all'albo regionale della Lombardia, abilitati nella disciplina di riferimento, individuati dal dirigente mediante sorteggio tra almeno trenta nominativi per ciascuna disciplina, forniti dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c) un medico specialista in medicina dello sport;
d) un maestro di sci che sia anche iscritto all'albo regionale delle guide alpine, esperto dei rischi, del soccorso e dell'orientamento in montagna, designato dal Collegio regionale delle guide alpine;
e) un esperto di metodologie e preparazione atletica;
f) un esperto di nivologia, valangologia e meteorologia alpina;
g) un esperto di legislazione nazionale e regionale inerente alla professione di maestro di sci.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del
5. AI verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionali competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
Art. 10. (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati).
1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia l'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci. La domanda è corredata dal certificato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del
2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono segnalare preventivamente al Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia il periodo e le località sciistiche in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La segnalazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. I maestri di sci cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e i maestri di sci cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al
4. I maestri di sci stranieri diversi da quelli di cui al comma 3 non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte della FISI, in accordo con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.
5. Ai maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.
6. L'esercizio occasionale della professione da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di iscrizione o di segnalazione di cui ai precedenti commi, ferma restando la necessità della previa iscrizione all'albo di altra Regione o Provincia autonoma o del previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di una stagione sciistica.
7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a una stagione sciistica (novembre-maggio).
SEZIONE II
AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Art. 11. (Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'albo).
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale, cura o promuove annualmente l'organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci. di. stinti per ciascuna disciplina; in particolare, fissa le quote d’iscrizione entro l'importo massimo di 500 euro per ciascun corso.
2. Con decreto del dirigente regionale competente in mate ria di sport, sono determinate le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale de maestri di sci, avvalendosi per la parte tecnico-pratica e didattica degli istruttori nazionali iscritti agli albi e dando la precedenza agli iscritti all'albo della Lombardia.
3. A pena di cancellazione dall'albo, i maestri di sci, fatta eccezione per i maestri-istruttori nazionali in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, producono al Collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l'identità psico-fisica, nonché un attestato comprovante la positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.
4. Nel caso in cui il maestro di sci non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, non si effettua la cancellazione dall'albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.
Art. 12. (Corsi di specializzazione).
1. In base alle esigenze e all'evoluzione tecnica dello sci la Direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale, cura o promuove l'organizzazione di corsi ed esami di specializzazione dedicati ai maestri di sci, finalizzati anche al conseguimento della qualifica di direttori di scuole di sci; in particolare individua le materie d'insegnamento, i programmi e fissa le quote d'iscrizione entro l'importo massimo di 750 euro per ciascun corso.
2. Gli esami per il conseguimento della specializzazione sono tenuti da apposite commissioni nominate di volta in volta con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci. Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che le presiede, dal presidente del Collegio regionale dei maestri di sci o suo delegato, dal presidente della suddetta associazione o suo delegato e da tre a sei membri esperti nella materia di specializzazione; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.
SEZIONE III
TARIFFE
Art. 13. (Tariffe).
1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale per l'insegnamento dello sci sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il Collegio regionale dei maestri di sci presenta al Dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione e/o modifica con il suddetto decreto.
2. Il decreto prevede tariffe diverse per lezioni individuali, per lezioni a gruppi di non più di quattro allievi e per lezioni collettive a gruppi di non più di dieci allievi. Tariffe preferenziali possono essere previste per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive.
SEZIONE IV
COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI
Art. 14. (Collegio regionale dei maestri di sci).
1. Il Collegio regionale dei maestri di sci, istituito con l'articolo 13, comma 2, della 1.r. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione, è formato da tutti i maestri di sci iscritti all'albo della Regione, nonché da quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio;
b) il direttivo, composto da non più di ventinove maestri di sci, eletti dall'assemblea fra i propri componenti, rappresentanti proporzionalmente i maestri di sci alpino, di sci da fondo e di snowboard, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 4, lettera d);
c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.
3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.
4. Spetta all'assemblea:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i componenti del Collegio nazionale, come previsto all'articolo 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n.81;
d) adottare i regolamenti organizzativi del Collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all'approvazione della Giunta regionale;
e) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.
5. Spetta al direttivo:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo alla Direzione generale regionale competente in materia di sport;
b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 18, comma 8, della 1.r. 26/2002 nei confronti dei maestri di sci che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché dei maestri di sci di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività dei maestri di sci;
e) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 6, Il e 12;
f) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal Collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
SEZIONE V
FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 15. (Esercizio in forma autonoma).
1. I maestri di sci che esercitano autonomamente la professione devono comunicare al Collegio regionale dei maestri di sci:
a) i dati essenziali della polizza assicurativa stipulata contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall'insegnamento;
b) il regime fiscale delle prestazioni professionali.
Art. 16. (Scuole di sci).
1. In attuazione dell'articolo 15 della 1.r. 26/2002, l'apertura e l'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento coordinato della pratica dello sci possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla Direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:
a) organico costituito da un numero minimo di nove o sei maestri di sci, rispettivamente per le scuole invernali o estive, iscritti all'albo della Lombardia, salvo deroga concessa dalla Direzione generale regionale competente in materia di sport qualora il numero dei maestri di sci residenti nel Comune interessato sia inferiore al minimo richiesto. Per le scuole che insegnano esclusivamente lo sci da fondo il numero minimo è ridotto a cinque unità. Per le scuole che insegnano esclusivamente lo snowboard il numero minimo è ridotto a sei unità per la scuola invernale, quattro per la scuola estiva. Anche ai fini del computo del numero minimo, un maestro non può appartenere a più di una scuola, salvo il caso in cui appartenga sia a una scuola invernale sia a una scuola estiva e vi eserciti l'insegnamento rispettivamente nella sola stagione invernale e nella sola stagione estiva;
b) sede in località di interesse turistico-sciistico, funzionale all'esercizio della scuola;
c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa o cooperativa, con un ordinamento interno a base democratica e con ripartizione dei proventi, dedotte le spese generali, esclusivamente fra i maestri di sci in ragione delle loro effettive prestazioni;
d) il direttore della scuola assume la rappresentanza legale a ogni effetto di legge, deve essere in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci e deve essere un maestro di sci abilitato all'insegnamento della disciplina cui la scuola si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è sufficiente l'abilitazione all'insegnamento per una di esse, preferibilmente per la disciplina che nell'ambito della scuola riveste carattere di prevalenza;
e) coordinamento con le attività turistiche della stazione sciistica allo scopo di una migliore qualificazione delle attività;
f) disponibilità a collaborare con i Comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive per favorire e agevolare la pratica dello sci nelle scuole e da parte dei cittadini, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le Comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna nonché la promozione turistica;
g) stipula di un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall'insegnamento;
h) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole della zona. La denominazione «scuola di sci e di snowboard» è subordinata alla condizione che almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola siano iscritti all'albo come maestri di snowboard.
2. Il dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle scuole di sci. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all'interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio, ovvero la sospensione dell'esercizio accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.
3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci e il parere del Comune dove la scuola ha sede. Il parere s'intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Una scuola può aprire sezioni staccate limitatamente all'ambito comunale, al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive del Comune medesimo.
5. La Provincia verifica annualmente in capo alle scuole di sci aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l'esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle Province.
6. Le scuole di sci, invernali o estive, comunicano rispettivamente entro il 30 giugno o il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate.
7. Qualora in capo a una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, terzo e quarto periodo, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l'attività per almeno un anno.
SEZIONE VI
SANZIONI
Art. 17. (Sanzioni).
1. In attuazione dell'articolo 18, commi 1, 2 e IO della
a) da euro 600,00 a euro 2.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per la disciplina esercitata, in conformità agli articoli 3 e 10, commi 1 e 5; o senza aver effettuato la segnalazione di cui all'articolo 10, commi 2 e 5; o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 10, commi 3 04;
b) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di maestro di sci senza essere in possesso:
1) dell'abilitazione per la disciplina esercitata, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre Regioni o Province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all'articolo 10, commi 3 o 4;
2) o di uno o più requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi dell'articolo 10.
c) da euro 500,00 a euro 5.000,00, per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell'articolo 13;
d) da euro 2.500,00 a euro 5.000,00, per la mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) o all'articolo 16, comma 1, lettera g);
e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, in solido, per coloro i quali esercitino un'attività corrispondente a una scuola di sci, comunque denominata, in difformità dall'art 15 della
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile sia ai sensi del comma 1, lettera a), sia ai sensi del comma 1, lettera b), si applica la sanzione più grave in concreto.
CAPO III
LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA
SEZIONE I
ALBO PROFESSIONALE
Art. 18. (Figura professionale).
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna e su sentiero;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, queste ultime con esclusione delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste da discesa o da fondo;
c) insegnamento delle tecniche alpinisti che e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste da discesa e da fondo.
2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere b) e c), in fine, non si applicano laddove possa essere comunque necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche.
3. Alle guide alpine è riservata la sovrintendenza tecnica dei lavori in forte esposizione e di disgaggio da attuarsi mediante tecniche a mano o attrezzature alpinistiche.
4. Nell'ambito del loro grado professionale, le guide alpine possono:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste da sci;
c) mantenere e segnalare sentieri e itinerari alpini e conservare e attrezzare aree naturali per la pratica dell'arrampicata;
d) collaborare alle operazioni di protezioni civile.
Art. 19. (Gradi della professione).
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida alpina;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. Gli aspiranti guida alpina possono svolgere le attività di cui all'articolo 18 rientranti nel seguente ambito di impegno:
a) per l'alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno misto):
1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza limite di quota;
2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D) e molto difficili (TD) fino a 3500 metri di quota; ascensioni invernali fino a 2000 metri di quota;
b) per l'arrampicata sportiva senza limiti di difficoltà fino a 2000 metri di quota;
c) per lo sci-alpinismo fino a 4000 metri di quota e per escursioni con gli sci fino a un massimo di due giorni (una sola notte in rifugio).
3. A pena di cancellazione dall'albo professionale regionale, l'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina.
Art. 20. (Albo professionale regionale delle guide alpine).
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, l'esercizio della professione di guida alpina nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine.
2. L'albo è ripartito in due sezioni corrispondenti ai gradi della professione.
3. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione.
Art. 21. (Condizioni per l'iscrizione all'albo).
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale delle guide alpine della Lombardia coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina nel grado per il quale è richiesta l'iscrizione, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di un paese terzo che abbia concluso con l'Unione Europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
b) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina;
c) idoneità psico-fisica alla professione di guida alpina attestata da certificato medico;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione Europea;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all'articolo 27.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al Collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Art. 22. (Abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina).
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina, si consegue mediante la frequenza del corso di cui all'articolo 23 e il superamento dell'esame di cui all'art. 24.
2. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida alpina.
Art. 23. (Corsi di formazione e preparazione all'esame di guida alpina).
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di guida alpina, distinti per ciascun grado della professione. La Direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del Collegio nazionale delle guide alpine e del Collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 1000 euro per il corso per aspirante guida alpina e 300 euro per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo. La Direzione, sulla base di apposite convenzioni, può altresì affidare al Collegio nazionale o al Collegio regionale l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi.
2. I corsi sono organizzati nel rispetto della
3. Il corso per aspirante guida alpina ha una durata minima di settanta giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di auto soccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell'alpinismo; leggi e regolamenti professionali.
4. Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo ha una durata minima di venticinque giorni effettivi, in cui l'allievo deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al comma 3.
5. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante l'età prescritta dall'arto 21, comma 1, lettera a), o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
d) solo per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del
e) solo per il corso per aspirante guida alpina, il curriculum alpinistico e l'attestato di superamento della prova attitudinale di cui al comma 6.
6. La Direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione al corso per aspirante guida alpina, da sostenersi dinanzi alla sottocommissione tecnica di cui all'articolo 25. La Direzione rende noti il programma, la data e la sede della prova, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento, mediante avviso, che pubblica sul BURL e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.
7. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla Direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso di cui al comma 6. La domanda è corredata dal curriculum alpinistico e dai documenti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), regolari e non scaduti.
8. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione tecnica, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, devono: accertare l'idoneità della pista e del campo di prova; apportare agli stessi gli opportuni adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche; giudicare circa la sussistenza di condizioni adeguate, soprattutto in termini di sicurezza per i candidati; rilasciare al presidente della sottocommissione immediata attestazione relativa agli accertamenti, alle attività e ai giudizi svolti. In presenza di accertamento o giudizio sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 24. (Esami di abilitazione).
1. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla Direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 23, comma 6, secondo periodo, e si tengono dinanzi alla commissione di cui all'articolo 25.
2. L'esame per aspirante guida alpina consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio e/o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle materie di cui all'articolo 23, comma 3.
3. L'esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati all'articolo 23, comma 3.
4. L'ammissione agli esami è subordinata alla regolare frequenza dei corrispondenti corsi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 23.
Art. 25. (Commissioni d'esame).
1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione sono nominate con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport, sono presiedute dal medesimo dirigente o suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle commissioni e, nell'ambito delle stesse, la formazione di sottocommissioni delegate allo svolgimento delle prove attitudinali di cui all'articolo 23, comma 6, e delle prove tecnico-pratiche, di cui all'articolo 24, comma 2.
2. Le commissioni d'esame sono composte da:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, individuati dal dirigente mediante sorteggio tra almeno dieci nominativi, forniti dal Collegio regionale delle guide alpine;
b) due esperti nelle materie insegnate nel corso;
c) un medico specialista in medicina dello sport;
d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna. 3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionali competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
Art. 26. (Guide alpine di altre Regioni e altri Stati).
1. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventiva mente richiedere al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine. La domanda è corredata dal certificato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono segnalare preventivamente al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La segnalazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).
3. Le guide alpine cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e le guide alpine cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al
4. Le guide alpine straniere diverse da quelle di cui al comma 3 non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte del Collegio nazionale delle guide alpine, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.
5. Alle guide alpine straniere che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.
6. L'esercizio occasionale della professione da parte delle guide alpine provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di iscrizione o di segnalazione di cui ai precedenti commi, fermo restando la necessità della previa iscrizione all'albo di altra Regione o Provincia autonoma o del previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio occasionale s'intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.
7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a sei mesi, anche non consecutivi, nell'arco di un anno o, in ogni caso, se la guida ha un recapito anche stagionale nel territorio della Lombardia.
SEZIONE II
AGGIORNAMENTO
Art. 27. (Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'albo).
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per le guide alpine, distinti per ciascun grado; in particolare, fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 300 euro per ciascun corso.
2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, sono determinate le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale delle guide alpine, avvalendosi per la parte tecnico pratica e didattica degli istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo iscritti agli albi, dando la precedenza agli iscritti all'albo della Lombardia.
3. A pena di cancellazione dall'albo, le guide alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3 della
4. Nel caso in cui la guida alpina non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, non si effettua la cancellazione dall'albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.
SEZIONE III
TARIFFE
Art. 28. (Tariffe).
1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine, sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il Collegio regionale delle guide alpine, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide alpine e approvata dai competenti organi statali, presenta al Dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione e/o modifica con il suddetto decreto.
2. In caso di partecipazione a operazioni di soccorso o di protezione civile, alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida alpina è assicurata almeno la corresponsione del minimo giornaliero previsto dal tariffario.
SEZIONE IV
COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE
Art. 29. (Collegio regionale delle guide alpine).
1. Il Collegio regionale delle guide alpine, istituito con l'articolo 13, comma 2, della
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio. Gli accompagnatori di media montagna vi partecipano senza diritto di voto;
b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali: sette guide alpine-maestri di alpinismo e due aspiranti guida alpina, tutti eletti dall'assemblea tra i propri componenti; un accompagnatore di media montagna eletto dagli iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 33;
c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.
3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.
4. Spetta all'assemblea:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) adottare i regolamenti organizzativi del Collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all'approvazione della Giunta regionale;
d) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.
5. Spetta al direttivo:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco speciale di cui all'articolo 33, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo e dell'elenco alla Direzione Generale regionale competente in materia di sport;
b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 18, comma 8 della
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché delle guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere per tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
f) collaborare con le Comunità montane per l'autorizzazione all'apprestamento e all'apertura delle piste da sci ai sensi della normativa vigente;
g) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 23 e 27;
h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5 lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal Collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
SEZIONE V
FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 30. (Esercizio in forma autonoma).
1. Le guide alpine che esercitano autonomamente in Lombardia la professione devono comunicare al Collegio regionale delle guide alpine:
a) i dati essenziali della polizza assicurativa stipulata contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni derivanti dall'esercizio della professione;
b) il regime fiscale delle prestazioni professionali.
Art. 31. (Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo).
1. In attuazione dell'articolo 15 della 1.r. 26/2002, l'apertura e l'esercizio di scuola per l'insegnamento coordinato delle pratiche cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla Direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:
a) organico costituito da un numero minimo di tre guide alpine, di cui almeno due guide alpine-maestri di alpinismo, iscritte all'albo della Lombardia o che esercitino regolarmente la professione in Lombardia, con esclusione dei casi di esercizio occasionale di cui all'articolo 26, comma 6;
b) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa o cooperativa, con un ordinamento interno a base democratica, che preveda la ripartizione dei proventi tra le guide alpine in ragione delle loro effettive prestazioni;
c) il direttore della scuola deve essere una guida alpina maestro di alpinismo iscritta all'albo regionale e deve essere titolare della rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;
d) coordinamento con le attività turistiche della stazione sciistica allo scopo di una migliore qualificazione delle attività e organizzazione di soccorso;
e) disponibilità a collaborare con i Comuni e le autorità scolastiche per favorire e agevolare la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo giovanile, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le Province e le Comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna;
f) stipula di un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro i rischi di infortuni, derivanti dall'insegnamento.
2. Il Dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all'interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio, ovvero la sospensione dell'esercizio, accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine, dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.
3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del Collegio regionale delle guide alpine e il parere del Comune dove la scuola ha sede; il parere s'intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Una scuola può aprire sezioni staccate limitatamente all'ambito comunale, al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive del Comune medesimo.
5. La Provincia verifica annualmente in capo alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l'esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo dandone comunicazione alle Province.
6. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo comunicano entro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate.
7. Qualora in capo una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, terzo e quarto periodo, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l'attività per almeno un anno.
SANZIONI
Art. 32. (Sanzioni).
1. In attuazione dell'articolo 18, commi 1, 2 e 10 della 1.r. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 600,00 a euro 2.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere iscritto all'albo regionale de1la Lombardia per il grado esercitato, in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 5; o senza aver effettuato la segnalazione di cui all'articolo 26, commi 2 e 5; o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 26, commi 3 o 4;
b) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere in possesso:
1) dell'abilitazione per il grado esercitato, rilasciata dalla Regione Lombardia o da altre Regioni o Province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all'articolo 26, commi 3 o 4;
2) o di uno o più requisiti di cui all'articolo 21, comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi dell'articolo 26;
c) da euro 500,00 a euro 5.000,00, per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell'articolo 28;
d) da euro 2.500,00 a euro 5.000,00, per la mancata stipulazione della polizza di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a);
e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, in solido, per coloro i quali esercitino un'attività corrispondente a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall'art 15 della
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile sia ai sensi del comma 1, lettera a), sia ai sensi del comma 1, lettera b), si applica la sanzione più grave in concreto.
SEZIONE VII
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
Art. 33. (Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna).
1. L'accompagnatore di media montagna svolge, nelle zone determinate dal dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono per la progressione l'uso di corda, piccozza e ramponi. In particolare illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 35 in relazione con l'articolo 26, l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale è subordinato all'iscrizione a1l'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine. L'iscrizione dell'accompagnatore di media montagna agli elenchi o albi di altre Regioni che prevedono tale figura non preclude l'iscrizione all'elenco della Regione Lombardia. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della professione.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al Collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa a1l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, nonché relativa ai requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), c), d), e) e alla maggiore età. L'abilitazione deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; possono altresì essere iscritti all'elenco speciale coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento di cui all'articolo 34. L'iscrizione s'intende concessa, qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza del corso di cui al comma 5 e il superamento dell'esame di cui al comma 9. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport ed è dallo stesso revocata qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari al rilascio.
5. La Direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di accompagnatore di media montagna. La Direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 500 euro per ciascun corso. La Direzione, su1la base di apposita convenzione, può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al Collegio regionale.
6. I corsi sono organizzati nel rispetto della
7. Il corso ha una durata minima di 55 giorni e ha contenuto teorico-pratico, volto a formare l'idoneità tecnica e a trasmettere la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata la professione.
8. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva ai sensi del
9. L'esame di abilitazione è organizzato dalla Direzione generale regionale competente in materia di sport e si tiene dinanzi alla commissione di cui all'articolo 25. La Direzione rende noti il programma, la data e la sede dell'esame, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento, mediante avviso, che pubblica sul BURL e diffonde presso le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione. L'esame è volto ad accertare la preparazione tecnico-professionle acquisita dai candidati con la frequenza del corso teorico-pratico.
10. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire Direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione all'esame almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell’avviso di cui al comma 9. La domanda è corredata dall'attestato regolare e non scaduto, comprovante la costante e positiva frequenza del corso di cui al comma 5.
Art. 34. (Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione all'elenco).
1. La Direzione generale regionale competente in materia di sport con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna, secondo modalità e contenuti determinati con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport; in particolare, la Direzione fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 150 euro per ciascun corso.
2. A pena di cancellazione dall'elenco speciale, gli accompagnatori di media montagna producono al proprio Collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica, nonché un attestato comprovante la regolare e positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.
3. Nel caso in cui l'accompagnatore di media montagna non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, non si effettua la cancellazione dall'elenco speciale, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.
Art. 35. (Norma di rinvio).
1. Agli accompagnatori di media montagna si applicano gli articoli 26, 28, 30 e 32, con esclusione della lettera e). A tal fine, le citazioni delle guide alpine e dell'albo professionale regionale delle guide alpine effettuate in detti articoli s'intendono riferite agli accompagnatori di media montagna e all'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.
CAPO IV
ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCI
SEZIONE I
TIPI E REQUISITI
Art. 36. (Tipi di aree in cui si pratica lo sci).
1. Ai fini del presente regolamento, le aree in cui si pratica lo sci si distinguono nei tipi seguenti:
a) pista da discesa: tracciato destinato alla discesa, delimitato, segnalato, segnato in conformità alla classificazione di cui alla Sezione II, preparato, normalmente accessibile, controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;
b) pista da fondo: tracciato destinato al percorso da fondo, delimitato, segnalato, segnato in conformità alla classificazione di cui alla Sezione II, preparato, normalmente accessibile, controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;
c) campo scuola: area delimitata, in lieve pendio, priva di pericoli ed ostacoli, idonea all'esercitazione dei principianti;
d) itinerario sciistico: percorso misto che può non essere: delimitato, classificato ai sensi della sezione II, preparato, controllato, protetto; pertanto è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo; è segnalato e normalmente accessibile nei limiti di cui al comma 3, ed è segnato in arancione.
2. L'esercente di cui all'articolo 45 può destinare apposite piste, con le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e c), alla pratica esclusiva dello sci alpino o dello snowboard.
3. L'esercente di cui all'art. 45 o qualsiasi altro interessato che si faccia carico della segnaletica, volta all'individuazione in loco dell'accesso e del percorso di un itinerario sciistico e alla sua segnatura in arancione, deve provvedere alla chiusura dell'accesso in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici derivanti dalle condizioni atmosferiche o da possibili valanghe, slavine, frane e simili eventi. Egli deve altresì installare in corrispondenza dell'accesso all'itinerario un avviso circa la potenziale pericolosità dell'itinerario, in considerazione dell'eventuale mancanza della delimitazione, della classificazione, della preparazione, del controllo, della protezione, nonché della segnaletica diversa da quella di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 37. (Requisiti generali delle piste).
1. Le piste, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), hanno i seguenti requisiti minimi:
a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;
b) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
c) sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
d) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo, durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) sono prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; tuttavia l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile può essere consentito caso per caso per giustificati motivi, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;
f) ove ciò sia ambientalmente compatibile, sono inerbite, per tutta la superficie, scarpate comprese;
g) l'area comune a più piste presenta caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;
h) i percorsi di trasferimento (skiweg) non superano una pendenza del dieci per cento;
i) la confluenza di due o più piste ha luogo in settore che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione, ferma restando la necessità di opportuna segnalazione.
Art. 38. (Requisiti delle piste da discesa).
1. Le piste da discesa hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi:
a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi, alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista; la larghezza è in ogni caso non inferiore a metri 20, salvo che per tratti opportunamente segnalati;
b) se utilizzate come percorsi di trasferimento (skiweg) o di rientro hanno larghezza non inferiore a metri 3,50;
c) hanno un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 durante l'apertura al transito degli sciatori, salvo casi particolari, quali per esempio i sottopassi, o salvo brevi tratti, ferma restando la necessità in ogni caso di opportuna segnalazione;
d) la parte terminale, per larghezza e profilo, è tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alle caratteristiche della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona.
Art. 39. (Requisiti delle piste da fondo).
1. Le piste da fondo hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti garantiscono la presenza di almeno una traccia per il passo alternato e una per il passo pattinato, oltre a una fascia di almeno metri 1 per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno metri 1 per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;
d) hanno un franco verticale libero non inferiore a metri 2,50 durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) ai tratti in salita e in discesa devono se possibile alternarsi tratti pianeggianti, a] fine di garantire la varietà del percorso e il gradimento dell'utenza.
SEZIONE II
CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE
Art. 40. (Classificazione delle piste da discesa).
1. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al venticinque percento, fatta eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al quaranta percento, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile (segnata in nero): pista avente pendenza superiore al quaranta percento.
Art. 41. (Classificazione delle piste da fondo).
1. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu), praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al dieci per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a 10 chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali: curve molto strette; salite ripide o lunghe, che comportino una discreta padronanza delle tecniche di sciata e siano superabili da un principiante solo con passo a scaletta; discese ripide e lunghe, o con scarsa visibilità;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso), praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci da fondo, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al venti per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a 20 chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che presenta moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile (segnata in nero), praticabile da sciatori esperti, avente almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale superiore al venti percento;
2) dislivello massimo superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;
3) sezione che presenta pendenza trasversale;
4) tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.
SEZIONE III
APPRESTAMENTO E APERTURA AL PUBBLICO
Art. 42. (Autorizzazione all'apprestamento della pista).
1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento della pista, coerente con gli strumenti di pianificazione e con le previsioni di cui all'articolo 16 della Lr. 26/2002, è presentata alla Comunità montana nel cui territorio il richiedente intende apprestare la pista.
2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione in triplice copia, redatta da un tecnico abilitato:
a) progetto della pista che s'intende apprestare, costituito da:
1) planimetria del comprensorio sciistico, a curve di livello, in scala 1: 10.000, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati;
2) planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue:
2.1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste,comprese quelle di cui siano esercenti altri soggetti;
2.2) i tratti di pista serviti da più impianti di trasporto a fune;
2.3) gli impianti, ]e infrastrutture e i servizi funzionali alla pista;
2.4) le particolarità morfologiche della pista;
2.5) le opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, scavi, movimenti di terra, rete di canali per la raccolta di acque superficiali, ecc.);
2.6) le sezioni di cui al numero 3);
2.7) gli elementi materiali che s'intende posare o gli interventi materiali che s'intende realizzare al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48,50, 51,52,53, 54, 55, 56;
3) sezioni trasversali più significative e, in ogni caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
4) carta delle pendenze in scala minima 1 :4.000;
5) carta e relazione geologica relativa alla pista e alle aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio valanghe e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s'intende mettere in atto contro di esso;
b) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) descrizione del contenuto degli elaborati di cui alla lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4. La relazione si sofferma, fra l'altro, sui seguenti punti:
1.1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);
1.2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);
1.3) descrizione di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano;
1.4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti serventi;
2) descrizione degli elementi e degli interventi finalizzati a garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51,52,53,54,55,56, ove non possano essere rappresentati ai sensi della lettera a), numero 2.7);
3) proposta motivata di classificazione della pista.
3. La Comunità montana:
a) accerta la regolarità della domanda e della documentazione;
b) accerta la conformità della pista progettata alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare ai requisiti di cui agli articoli 37, 38, 39;
c) accerta la coerenza della domanda con gli strumenti di pianificazione e con le previsioni di cui all'articolo 16 della
d) acquisisce parere tecnico della commissione tecnica per le piste da sci istituita presso la Comunità montana ai sensi dell'art. 16, comma 2, della
e) raggiunge un'intesa con i Comuni interessati.
4. Perfezionata l'istruttoria, la Comunità montana rilascia, entro novanta giorni dalla domanda, l'autorizzazione all'apprestamento della pista, stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni, nonché il termine per l'apprestamento.
5. La Comunità montana trasmette l'autorizzazione al richiedente e, in copia, alla Direzione generale regionale competente in materia di sport.
Art. 43. (Autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata).
1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'arto 42 provvede nel termine all'apprestamento della pista.
2. Perfezionato l'apprestamento, l'interessato presenta alla Comunità montana la domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico.
3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all'autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del
c) copia autentica del contratto di cui all'art. 45, comma 1, lettera a); la presentazione della copia può essere sostituita dall'esibizione dell'originale.
4. Perfezionata l'istruttoria, la Comunità montana rilascia entro trenta giorni dalla domanda l'autorizzazione all'apertura al pubblico della pista, con la quale provvede altresì alla classificazione ai sensi della Sezione Il e fissa eventuali prescrizioni specifiche per l'esercizio e il termine adeguato entro cui deve essere aperta la pista.
5. La Comunità montana trasmette l'autorizzazione al richiedente e, in copia, alla Direzione generale regionale competente in materia di sport, alla quale comunica altresì il nominativo del direttore della pista.
6. Il richiedente autorizzato all'apertura al pubblico assume la funzione di esercente della pista.
Art. 44. (Elenco regionale delle piste da sci).
1. Le piste classificate sono incluse nell'elenco regionale delle piste da sci, istituito presso la Direzione generale regionale competente in materia di sport, ove sono riportate in particolare:
a) le generalità dell'esercente della pista;
b) la classificazione della pista e le sue caratteristiche;
c) le generalità del direttore della pista.
SEZIONE IV
ESERCIZIO
Art. 45. (Esercente della pista).
1. L'esercente della pista deve, prima dell'apertura al pubblico:
a) stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli utenti, che deriva dall'esercizio della pista;
b) istituire un adeguato servizio pista, composto da una o più persone a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; ovvero affidare i compiti a terzi ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 54, comma 4;
c) nominare un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 46, comma 1;
d) istituire un adeguato servizio di soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 48, comma 4, salvo che la Comunità montana autorizzi l'esercente a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso.
2. Il servizio piste, il direttore delle piste e il servizio di soccorso possono essere comuni a più piste facenti parte del medesimo comprensorio. In tal caso l'adeguatezza del servizio piste e del servizio di soccorso sono commisurate al complesso delle piste alle quali ineriscono.
3. L'esercente della pista deve:
a) provvedere alla manutenzione estiva delle piste adottando tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque;
b) astenersi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente, nella produzione di neve artificiale.
4. La Comunità montana comunica alla Direzione generale regionale competente in materia di sport il nominativo del direttore della pista.
Art. 46. (Compiti del direttore della pista).
1. L'esercente della pista è responsabile del coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi dell'articolo 54, comma 4.
2. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione di cui al comma 1, l'esercente della pista nomina il direttore della pista.
Art. 47. (Requisiti del direttore della pista).
1. Può essere nominato direttore della pista chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l'Unione Europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;
b) maggiore età;
c) idoneità psicofisica, risultante da certificato medico;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione Europea;
e) non aver riportato condanne penali che comportino !'interdizione anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni o, in alternativa, qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali ed esercizio della corrispondente attività da almeno cinque anni;
g) assenza di nomina quale direttore di altra pista situata in diverso comprensorio.
Art. 48. (Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso).
1. L'esercente della pista è responsabile dei compiti di soccorso di cui al comma 4 e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio di soccorso, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista.
2. Il servizio di soccorso è composto da persone in possesso di abilitazione al pronto soccorso, conseguita secondo la vigente normativa in materia, e in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili. L'esercente della pista determina annualmente l'organico del servizio di soccorso, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre di ogni anno alla Comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla Direzione generale regionale competente in materia di sport.
3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 4. In particolare, ove necessario, sulla pista sono posti dei punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti.
4. Il servizio di soccorso ha il compito di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulla pista, effettuare gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare l'infortunato sino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.
5. La responsabilità del servizio di soccorso, cessa con la consegna dell'infortunato agli ordinari servizi di soccorso.
Art. 49. (Compiti del servizio pista).
1. L'esercente della pista è responsabile dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio pista, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista, ovvero procede con affidamento a terzi ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 54, comma 4.
Art. 50. (Delimitazione delle piste da discesa).
1. Le piste da discesa aperte al transito degli sciatori sono delimitate lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.
2. La palinatura può essere omessa:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, quali pendii o scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate;
b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;
c) nei tratti di confluenza di più piste;
d) in brevi tratti di raccordo delle piste.
3. La palinatura è integrata con dischi posti a intervalli di circa 100 metri recanti la denominazione o numerazione della pista. I dischi sono numerati in progressione a partire dalla quota inferiore.
4. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un'altezza rispettivamente di 80 centimetri e di 30 centimetri.
Art. 51. (Delimitazione delle piste da fondo).
1. Le piste da fondo aperte al transito degli sciatori sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
a) lungo il bordo pista che separa tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
b) lungo almeno un bordo pista quando questa sia tracciata in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. Sulle piste da fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri la pali natura è integrata con cartelli che, posti a intervalli di 200 metri, indicano la distanza ancora da percorrere.
3. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. La parte terminale delle paline è colorata di arancione per un altezza di 80 centimetri.
Art. 52. (Segnaletica delle piste).
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono dotate della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
2. All'utente è data adeguata informazione sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori.
3. La segnaletica soddisfa le seguenti esigenze:
a) integrare la pali natura di cui agli articoli 50 e 51, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;
b) all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una biforcazione, evidenziare la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;
c) lungo la pista, fornire le informazioni integrative della palinatura, di cui all'articolo 50, comma 3 e all'articolo 51, comma 2;
d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, dare, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita che costituiscono principali linee di alimentazione dei comprensori per lo sci da discesa, fornire mediante appositi pannelli sia un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che riproduca le norme di cui agli articoli 57, 58 e 60;
f) in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornire mediante appositi pannelli sia un prospetto generale delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che riproduca le norme di cui agli articoli 57 e 59;
g) le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche sono segnalate in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, alle stazioni degli impianti di risalita;
h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo si conformano alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
i) informare adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.
Art. 53. (Preparazione delle piste).
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto di adeguata preparazione e manutenzione, affinché siano in condizioni idonee alla sicura agibilità e alla sicura pratica dello sci.
2. In particolare, si provvede a:
a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;
c) proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente.
3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale batti tura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.
Art. 54. (Protezione delle piste).
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto di adeguata protezione, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici, specialmente dal pericolo di valanghe.
2. In particolare, si provvede a:
a) proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni, e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
b) segnalare le intersezioni delle piste di sci con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia.
3. Nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, devono essere adottati, anche in relazione alla funzione degli stessi, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.
4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
Art. 55. (Regolazione dell'accesso alle piste).
1. Salvo quanto previsto al comma 3, le piste di sci da discesa sono aperte al transito degli sciatori dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le piste di sci da fondo sono aperte al transito degli sciatori negli orari esposti sugli appositi pannelli di cui all'articolo 52, comma 3, lettera f).
3. È disposta ed effettuata la chiusura degli accessi delle piste, anche durante l'orario di cui ai commi 1 e 2, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità atipica, anche temporanea, con particolare riferimento a:
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56;
b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;
c) pericolo di distacco di valanghe;
d) le operazioni di battitura con mezzi meccanici e tutte le altre operazioni potenzialmente pericolose;
e) gare o allenamenti.
4. La chiusura delle piste ai sensi del comma 3 è totale o parziale a seconda dell'estensione della potenziale pericolosità.
5. La chiusura delle piste ai sensi del comma 3 è effettuata per mezzo di pali natura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata sia, dove occorre, mediante segnale di pericolo, sia nei pannelli di cui all'artic010 52, comma 3, 1ettere e) e f).
6. Durante l'orario di apertura è consentito il transito sulle piste di mezzi battipista e motoslitte soltanto per interventi di soccorso e per interventi del servizio pista dovuti a causa di forza maggiore.
Art. 56. (Controllo sulle piste).
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto di controllo costante, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51,52,53,54,55, con particolare riguardo alla sicurezza degli sciatori.
2. Il controllo è anche volto a effettuare 1a vigilanza sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 57, 58, 59 e 60. L'addetto al servizio pista può disporre l'allontanamento dalle piste dell'utente che violi detti obblighi.
3. Dopo la chiusura degli impianti di risalita sono effettuate discese di controllo per accertare che sulle piste servite da detti impianti non siano rimasti sciatori in difficoltà.
SEZIONE V
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Art. 57. (Regole generali).
1. È fatto obbligo ai praticanti dello sci di rispettare le seguenti regole di comportamento:
a) ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata;
b) lo sciatore è tenuto a conoscere e a rispettare le prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita;
c) ogni pista di sci da discesa o da fondo può essere percorsa con l'attrezzo o con gli attrezzi al cui uso la pista è destinata;
d) è vietato salire, scendere o comunque percorrere a piedi, ovvero con altro mezzo diverso dagli sci, dal monosci o dallo snowboard, le piste di sci da discesa o da fondo, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di servizio, nonché per il personale addetto o autorizzato;
e) è altresì vietato salire lungo le piste di sci da discesa con attrezzature da sci alpinismo o da sci escursionismo;
f) la salita, la discesa o il percorso a piedi di una pista da sci sono consentiti solo nei casi di assoluta necessità e a condizione che siano effettuati lungo i bordi della medesima pista;
g) lo sciatore deve agire nella consapevolezza che lo sci comporta una certa dose di rischio e che una non consona preparazione fisica/mentale, l'utilizzo di una attrezzatura non adeguata rispetto alle proprie capacità o non idonea rispetto alle condizioni ambientali e comportamenti scorretti possono causare dei danni a sé stesso e a terzi, di cui è direttamente responsabile;
h) chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente;
i) ogni persona coinvolta in un incidente, sia da protagonista sia da testimone, sia responsabile sia non, è tenuto a fornire le proprie generalità;
j) è obbligatorio seguire i consigli sul comportamento o le prescrizioni stabilite dal gestore dell'impianto di risalita, riportati sugli appositi cartelli;
k) ogni sciatore deve avere le conoscenze tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;
l) se sul percorso è in svolgimento una competizione organizzata, lasciare libera la pista fino al termine della gara;
m) è vietato l'accesso e la permanenza sulle piste chiuse ai sensi dell'arto 55, commi 1,2 e 3.
Art. 58. (Regole comportamentali per la pratica dello sci alpino).
1. Gli utenti degli impianti di risalita delle piste da sci hanno l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni relative all'uso dei medesimi, contenute nei regolamenti d'esercizio esposti al pubblico, e sono tenuti ad attenersi agli inviti, alle avvertenze e alle disposizioni impartiti dal personale dipendente o incaricato della sorveglianza, concernenti il corretto funzionamento degli impianti, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
2. Ogni sciatore deve sciare «a vista», deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alle proprie capacità e ai propri limiti, alle condizioni del percorso e dell'innevamento, alle condizioni atmosferiche e all'affollamento sulla pista.
3. Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.
5. Lo sciatore che si immette su una pista, o attraversa un terreno di esercitazione, o si rimette in movimento dopo una sosta, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.
6. Lo sciatore deve evitare di fermarsi sulle piste e, in special modo, nei passaggi obbligati o senza visibilità, se non in caso di assoluta necessità. In caso di caduta lo sciatore deve sgombrare la pista il più presto possibile.
7. Lo sciatore che risale o discende la pista a piedi deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene in caso di cattiva visibilità.
Art. 59. (Regole comportamentali per la pratica dello sci da fondo).
1. Il fondista deve rispettare la delimitazione della pista e la segnaletica. Sui binari deve seguire il senso di marcia e la direzione indicata.
2. Se la pista è battuta a più binari, lo sciatore deve utilizzare la pista di destra. Nel caso di gruppi occorre procedere sempre in fila sulla pista di destra.
3. Lo sciatore che precede non è tenuto a dare pista, tuttavia deve lasciare il passo al fondista più veloce ogniqualvolta ritenga di poterlo fare senza pericolo. Il sorpasso può essere effettuato sia a destra sia a sinistra su una traccia libera o fuori pista, avvertendo a voce lo sciatore che precede, ma sempre, senza creare pericolo per gli altri.
4. In caso di percorso a traccia semplice e doppio senso di marcia, per evitare l'incrocio, entrambi gli sciatori debbono liberare la pista portandosi alla propria destra. Sui pendii dare precedenza allo sciatore che scende. Tenere sempre i bastoncini accostati al corpo per evitare difficoltà nelle manovre.
5. Ogni fondista, specie nella discesa, deve adattare la sua velocità e il suo comportamento alle proprie capacità tecniche, nonché alle condizioni della neve, del tempo, della visibilità, dell'affollamento sulla pista. Tenere sempre una distanza di sicurezza con lo sciatore che precede.
6. La sosta deve essere effettuata fuori dai binari e dalla pista. In caso di caduta lo sciatore deve lasciare libera la pista il più presto possibile, spostandosi dalla traccia.
7. Il fondista non deve mai abbandonare rifiuti sulla pista, né danneggiare l'ambiente. La traccia non deve essere rovinata, camminando senza sci, con sci da discesa, con slitte o altri mezzi.
Art. 60. (Regole comportamentali per la pratica dello snowboard).
1. Si applicano allo snowboarder le regole di cui all'articolo 58.
2. Lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone (giri di tallone/spinte all'indietro) deve guardare indietro e controllare tutt'intorno, così come nei salti è necessario assicurarsi che la zona circostante sia libera.
3. Ogni snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta.
4. Lo snowboarder deve usare i seguenti accorgimenti:
a) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;
b) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli;
c) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini.
Art. 61. (Azioni di prevenzione).
1. La Direzione generale competente in materia di sport attiva le seguenti iniziative:
a) con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, delle Province e delle Comunità montane, procede alla raccolta, all'esame e allo studio dei dati inerenti agli incidenti occorsi nello svolgimento di attività sportive nelle località montane, al fine di concordare con gli stessi l'individuazione e l'attuazione di efficaci azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sportive della montagna;
b) promuove campagne di informazione per i cittadini e iniziative didattiche rivolte ai giovani, finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica dello sci.
SEZIONE VI
SANZIONI
Art. 62. (Sanzioni).
1. In attuazione dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della
a) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista da sci senza le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43;
b) da euro 2.500,00 a euro 20.000,00 per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista da sci in difformità dai contenuti dell'autorizzazione;
c) da euro 8.000,00 a euro 25.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista da sci senza aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 45, comma 1, letto a);
d) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista senza aver istituito il servizio piste di cui all'articolo 49;
e) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista senza aver istituito il servizio soccorso di cui all'articolo 48;
f) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista senza aver nominato il direttore delle piste;
g) da euro 1.300,00 a euro 13.000,00 per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista, senza ottemperare alle prescrizioni contenute nella sezione IV;
h) da euro 40,00 a euro 400,00 per chiunque, nell'esercizio della pratica dello sci, non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 57, 58, 59 e 60.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63. (Disposizioni transitorie).
1. Sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale i maestri di sci già iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale le guide alpine già iscritte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Sono iscritti di diritto all'elenco speciale gli accompagnatori di media montagna già iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. La specializzazione per l'insegnamento dell'uso dello snowboard conseguita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline dello sci alpino o dello sci da fondo è equivalente a tutti gli effetti all'abilitazione di maestro di sci nella disciplina dello snowboard.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo già iscritte agli elenchi regionali provvedono ad adeguare gli atti costitutivi, gli statuti e le proprie strutture ai requisiti e ai presupposti prescritti nel presente regolamento, dando ne comunicazione alla Direzione generale competente in materia di sport.
6. Nell'elenco regionale delle piste da sci sono incluse le piste esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali la Comunità montana competente per territorio attesta l'idoneità alla pratica dello sci, su domanda dell'esercente e previo parere della commissione tecnica per le piste da sci.
7. Coloro i quali hanno svolto su incarico dell'esercente della pista, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, funzioni di direttore di pista per almeno tre anni, hanno titolo per essere nominati direttore di pista, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e, g dell'articolo 47.
8. Gli esercenti delle piste già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono ad adeguare la segnaletica esistente alle prescrizioni di cui all'articolo 52 entro tre anni dell'entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, essi sono immediatamente obbligati a dotare le piste della segnaletica volta a fornire le indicazioni minime necessarie agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste.
Art. 64. (Entrata in vigore).
1. Il presente regolamento entra in vigore in data 31 ottobre 2003.
2. Da tale data s'intende cessata la vigenza delle disposizioni citate dall'articolo 20, comma 2, della
[1] Abrogato dall’art. 65 del