§ 2.4.81 - L.R. 31 marzo 2008, n. 9.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM))


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:31/03/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)))


§ 2.4.81 - L.R. 31 marzo 2008, n. 9. [1]

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM))

(B.U. 4 aprile 2008, n. 14 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)))

1. L'articolo 2 (Composizione e durata) della l.r. 20/2003è sostituito dal seguente:

'Art. 2 (Composizione e durata)

1. Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM è costituito all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. I suoi componenti che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la carica non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2. Il CORECOM elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 7.

3. Alle procedure di rinnovo del CORECOM si provvede entro quarantacinque giorni dall'effettiva scadenza dei componenti del Comitato in carica.

4. In caso di morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un componente del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato.'.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.