Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 31/03/2008 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM))) |
§ 2.4.81 - L.R. 31 marzo 2008, n. 9. [1]
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM))
(B.U. 4 aprile 2008, n. 14 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. L'articolo 2 (Composizione e durata) della
'Art. 2 (Composizione e durata)
1. Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 8 della
2. Il CORECOM elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 7.
3. Alle procedure di rinnovo del CORECOM si provvede entro quarantacinque giorni dall'effettiva scadenza dei componenti del Comitato in carica.
4. In caso di morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un componente del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato.'.
[1] Abrogata dall'art. 2 della