Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 27/08/1983 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Istituzioni culturali di interesse regionale. |
Art. 2. Requisiti per il riconoscimento. |
Art. 3. Contributi alle istituzioni di interesse regionale. |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Norme transitorie. |
§ 2.4.24 - L.R. 27 agosto 1983, n. 66. [1]
Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale.
(B.U. 31 agosto 1983, n. 35, 1 suppl. ord.).
Art. 1. Istituzioni culturali di interesse regionale.
1. Gli enti, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni culturali, operanti nel territorio regionale, che recano un apporto particolarmente elevato allo sviluppo culturale, scientifico, artistico e sociale, possono essere riconosciuti di interesse regionale.
2. Il riconoscimento è concesso con deliberazione della giunta regionale, in base ai requisiti di cui al successivo art. 2, sentita la commissione consiliare competente.
3. Periodicamente e con cadenza non inferiore a tre anni, la giunta regionale provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle istituzioni culturali riconosciute precedentemente e delle proposte degli enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che siano entrati in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento.
4. La giunta regionale cura con le modalità da essa stabilite, la tenuta dell'elenco delle istituzioni culturali riconosciute di interesse regionale. Tale elenco può essere modificato od integrato in base alla verifica prevista al comma precedente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione.
Art. 2. Requisiti per il riconoscimento.
1. Il riconoscimento come istituzione culturale di interesse regionale può essere richiesto dagli enti di cui al I comma dell'art. 1 che abbiano i seguenti requisiti:
- che gli enti non perseguano scopi di lucro;
- che gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;
- che gli enti promuovano e svolgano attività di ricerca, documentazione e informazione;
- che gli enti svolgano la loro attività sulla base di una programmazione pluriennale e dispongano di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle loro attività;
- che i programmi delle attività interessino specificamente la comunità regionale.
2. Alle domande di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto, la documentazione finanziaria relativa alle risorse economiche dell'ente, la documentazione sull'attività svolta e il programma delle attività future.
3. Rimangono fermi i riconoscimenti effettuati per gli enti culturali in base all'art. 5 della
Art. 3. Contributi alle istituzioni di interesse regionale.
1. Agli enti che abbiano ottenuto il riconoscimento di istituzione culturale di interesse regionale, di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi, anche pluriennali, per iniziative e programmi concernenti le loro attività di istituto, e comunque non rientranti nei programmi di promozione educativa e culturale concordati con la regione di cui all'art. 10, 3° comma della
2. I soggetti interessati debbono presentare i propri programmi alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il contributo è deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla giunta, settore cultura e informazione, il resoconto delle attività svolte e il conto consuntivo.
5. Condizione per l'erogazione del contributo regionale è la presentazione della documentazione di cui al precedente comma.
6. La giunta regionale, in caso di inattività dell'ente, procede alla revoca del contributo e denega la prosecuzione della concessione dello stesso.
7. Il settore cultura e informazione vigila comunque sulla destinazione dei contributi e presenta alla commissione consiliare competente una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi presentati dai singoli istituti.
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 5 della
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Per la finalità di cui al precedente art. 3 sono autorizzate, a partire dall'esercizio 1984, spese per la concessione di contributi ad enti che abbiano ottenuto il riconoscimento di istituzione culturale di interesse regionale alla cui determinazione si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, 1° comma della
2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 parte I ambito 1, settore 6, attività 3, finalità 1 è istituito al capitolo 1.1.6.3.1.1662 «Contributi per le istituzioni culturali di interesse regionale».
Art. 6. Norme transitorie.
1. Per l'esercizio finanziario 1983 e fino all'esaurimento delle attività in atto su tale esercizio si applicano le norme vigenti prima dell'abrogazione di cui al precedente art. 4, salvo gli atti per il riconoscimento di nuove istituzioni le cui istanze saranno istruite ai fini del loro eventuale inserimento nell'elenco di cui all'art. 1, IV comma, che sarà predisposto a partire dal 1984.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della