Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 30/04/1999 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Bando annuale delle borse di studio). |
Art. 3. (Valutazione del tirocinio). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Abrogazioni). |
§ 2.3.30 - L.R. 30 aprile 1999, n. 11. [1]
Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari, presso le strutture del Consiglio regionale.
(B.U. 3 maggio 1999, n. 18 - 1° suppl ord.).
Art. 1. (Finalità).
1. Il Consiglio regionale istituisce borse di studio annuali, non rinnovabili, destinate ai giovani neolaureati o neodiplomati universitari che hanno discusso una tesi di laurea su tematiche istituzionali riguardanti l'ente Regione o un argomento relativo alla realtà lombarda.
2. Le borse di studio sono concesse per lo svolgimento di tirocinii pratici di un anno presso il Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica amministrazione ed in particolare della Regione.
Art. 2. (Bando annuale delle borse di studio).
1. Su proposta dei singoli direttori generali e compatibilmente con le disponibilità organizzative del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il numero delle borse di studio, da un minimo di tre ad un massimo di sei unità, con un bando di selezione annuale che deve indicare:
a) la suddivisione delle borse per direzione generale con l'indicazione del progetto di tirocinio e del tipo di laurea richiesto;
b) l'ammontare della borsa di studio che è pari al 50% dello stipendio complessivo lordo del personale regionale appartenente alla settima qualifica funzionale, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
2. Ai fini dell'ammissione alla selezione gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
a) diploma di laurea o diploma universitario, conseguito da non più di due anni nelle discipline individuate dal bando, con una votazione non inferiore al 90% del punteggio massimo attribuibile;
b) aver discusso una tesi di laurea su tematiche istituzionali riguardanti l'ente Regione o un argomento relativo alla realtà lombarda;
c) età non superiore ai trenta anni;
d) cittadinanza italiana o di Stati aderenti all'Unione Europea;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) conoscenza di almeno una lingua straniera.
3. Per la valutazione delle candidature è istituito un comitato di valutazione nominato dall'ufficio di presidenza. Il comitato è così composto:
a) dai direttori generali o dai dirigenti da loro designati;
b) da un componente del nucleo di valutazione di cui all'art. 22, comma 5, della
c) da tre esperti esterni, preferibilmente docenti universitari, nelle materie relative alle competenze delle tre direzioni generali.
4. Le attività di segreteria connesse allo svolgimento delle procedure selettive sono assicurate dalla struttura consiliare competente in materia di gestione del personale.
5. La selezione dei candidati avviene per titoli e per colloquio. Viene ammesso al colloquio un numero massimo di candidati pari al triplo rispetto al numero dei tirocinii banditi. Il bando di selezione individua i titoli valutabili, l'oggetto del colloquio e le modalità di svolgimento della selezione.
Art. 3. (Valutazione del tirocinio).
1. Il tirocinio pratico non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro dipendente con la Regione.
2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, ivi compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione consiliare.
3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante rassegna al dirigente cui è assegnato una relazione sull'attività svolta.
4. La regolare frequenza del tirocinio ed il suo proficuo svolgimento, attestati dal direttore generale, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali cui va riconosciuto un punteggio pari al 50% del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate annualmente sul capitolo del bilancio regionale 1.1.1.1.295, la cui descrizione è così modificata "Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche e borse di studio".
Art. 5. (Abrogazioni).
1. E' abrogata la
[1] Abrogata dall'art. 8 della