§ 2.2.72 - L.R. 4 agosto 2003, n. 11.
Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 ‘Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:04/08/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31).
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 13 febbraio 2003, n. 1).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 2.2.72 - L.R. 4 agosto 2003, n. 11.

Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 1997, n. 31 ‘Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali’ e 13 febbraio 2003, n. 1 ‘Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia’.

(B.U. 8 agosto 2003, n. 32 – 1° suppl. ord).

 

     Art. 1. (Modifiche alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31). [1]

     [1. Alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali” sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: “L’intesa si intende acquisita decorse ventiquattro ore dalla proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore.”;

     b) al comma 3bis, primo periodo, dell’art. 7 le parole “a seguito della formalizzazione della valutazione al termine del secondo anno dell’incarico” sono soppresse;

     c) dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

     “Art. 12 bis. (Sanzioni amministrative).

     1. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, ogni struttura sanitaria di diritto pubblico o privato soggetta ad autorizzazione o accreditamento che operi in violazione delle vigenti norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione e accreditamento, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da € 15.000 a € 150.000 per l’esercizio di un’attività sanitaria in struttura carente della prescritta autorizzazione;

     b) da € 15.000 a € 150.000 per l’erogazione di specifiche prestazioni sanitarie per le quali la struttura non ha ottenuto la prescritta autorizzazione;

     c) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per l’assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;

     d) da € 12.000 a € 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per codifiche che non rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate;

     e) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per l’assenza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente;

     f) da € 3.000 a € 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche non rappresentanti in modo corretto le prestazioni erogate;

     g) da € 500 a € 5.000 per il mancato invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

     2. I requisiti che consistono nell’esistenza di documenti, procedure, regolamenti interni o linee guida, si considerano esistenti solamente quando suddetta documentazione risulti conforme alla normativa vigente e la struttura abbia dato esecuzione alle disposizioni prescritte dalla documentazione stessa.

     3. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 spetta agli enti competenti ad effettuare le relative verifiche ispettive e, nei casi di cui al comma 1, lettera g), ai destinatari delle comunicazioni e dei flussi informativi. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni sono introitate dai soggetti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

     4. L’accertamento dell’assenza o del mancato mantenimento dei requisiti autorizzativi o di accreditamento comporta, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo di cui al comma 1, lettera g), la sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento per un periodo di un minimo di 7 ad un massimo di 60 giorni.

     5. Con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di diverse branche o il cui assetto è composto da più unità operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più unità operative.

     6. L’accertamento di una grave carenza di requisiti autorizzativi o di accreditamento, tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, sia diretto e immediato sia indiretto e potenziale, comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale ed immediata sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento per un periodo di un minimo di 3 ad un massimo di 60 giorni.

     7. Le violazioni delle norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione o di accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell’anno solare, determinano l’applicazione della procedura di diffida con contestuale ed immediata sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento, di cui al comma 6.

     8. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento, in seguito alla sospensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comporta la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

     9. Gli atti di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca sono emanati dall’ente che ha concesso la relativa autorizzazione o accreditamento.”.]

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 13 febbraio 2003, n. 1).

     1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 “Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia” sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole “entro il 30 settembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2003”;

     b) al comma 1 dell’articolo 4 le parole “alla scadenza del 30 settembre 2003” e “entro il 31 dicembre 2003” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “alla scadenza del 31 ottobre 2003” e “entro il 31 gennaio 2004”;

     c) al comma 4 dell’articolo 6 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le procedure di estinzione devono comunque concludersi entro il 31 gennaio 2004”;

     d) al comma 10 dell’articolo 18 il primo periodo è sostituito dal seguente: “In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell’ente.”;

     e) al comma 12 dell’articolo 18 le parole “e comunque non oltre il 30 settembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 ottobre 2003”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.