§ 2.1.127 - L.R. 19 settembre 1988, n. 51.
Organizzazione, programmazione e esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:19/09/1988
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Progetto-obiettivo regionale per la prevenzione delle tossicomanie, la riabilitazione ed il reinserimento dei tossicodipendenti.
Art. 2 bis.  Interventi per l'alcoolismo.
Art. 3.  Sistema organizzativo.
Art. 4.  Funzioni dei nuclei operativi.
Art. 5.  Personale dei nuclei operativi.
Art. 6.  Formazione, riqualificazione e aggiornamento.
Art. 7.  Attivazione e composizione dei nuclei operativi.
Art. 8.  Integrazione dei nuclei operativi in presenza di strutture carcerarie.
Art. 9.  Ricoveri nelle strutture ospedaliere.
Art. 10.  Terapia mediante farmaci ad azione analgesico-narcotica e continuità terapeutica.
Art. 11.  Funzioni degli Enti ausiliari.
Art. 12.  Funzionamento delle strutture riabilitative: autorizzazione e vigilanza.
Art. 13.  Albo degli enti ausiliari per le tossicodipendenze: condizioni, procedure e modalità di iscrizione.
Art. 14.  Convenzionamento degli enti ausiliari.
Art. 15.  Programmi di assistenza integrata.
Art. 16.  Finanziamento delle attività e degli enti gestori.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Norma transitoria per gli enti ausiliari.
Art. 19.  Abrogazione.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.1.127 - L.R. 19 settembre 1988, n. 51.

Organizzazione, programmazione e esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza. [*]

(B.U. 21 settembre 1988, n. 38, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e della legge 23 ottobre 1985, n. 595 «Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario triennale 1986/88», del DPCM 8 agosto 1985 «Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni e alle Province autonome in materia di attività a rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della L. 23 dicembre 1978 n. 833» nonché degli atti legislativi ed amministrativi regionali di attuazione, disciplina il programma di interventi finalizzati alla lotta alle tossicodipendenze da prevedersi in un progetto-obiettivo e determina l'organizzazione operativa inerente a tali interventi secondo le disposizioni della presente Legge.

     2. A tale scopo, la Regione, sulla base di quanto definito nei titoli V e VI della L.R. 11 aprile 1980, n. 39 «Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali», stabilisce:

     a) gli obiettivi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il recupero degli stati di tossico ed alcool dipendenza;

     b) i criteri per la pianificazione degli interventi di cui al successivo art. 2, nelle diverse fasi: conoscitivo-valutativa, propositiva, attuativa e di verifica;

     c) gli standard funzionali delle strutture e dei servizi di cui al successivo art. 3;

     d) l'entità delle risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità.

 

     Art. 2. Progetto-obiettivo regionale per la prevenzione delle tossicomanie, la riabilitazione ed il reinserimento dei tossicodipendenti.

     1. Nell'ambito dei piani sanitari nazionali e regionali e delle indicazioni del piano socio-assistenziale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/871 del 23 dicembre 1987, nonché della L.R. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio- assistenziali della Regione Lombardia», il progetto-obiettivo regionale individua le azioni di intervento, con particolare riferimento all'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali nel rispetto delle indicazioni della presente Legge, e detta gli indirizzi per le specifiche attività di formazione ed aggiornamento professionale.

     2. Per l'elaborazione del progetto-obiettivo di cui al precedente primo comma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'Assessore al Coordinamento per i servizi sociali se delegato, sentita la competente commissione consiliare, è istituita una commissione di studio ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della L.R. 20 agosto 1981, n. 49 «Procedure per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio- assistenziale modifiche alla L.R. 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della L.R. 10 maggio 1980, n. 56».

     3. Il progetto-obiettivo, da definirsi entro sei mesi dalla data di insediamento della commissione di studio, contiene le indicazioni metodologiche per l'attivazione di un osservatorio permanente sull'evoluzione del fenomeno della tossicodipendenza e dell'alcolismo, nonché:

     a) l'individuazione delle mappe di rischio e il sistema informativo;

     b) le azioni preventive;

     c) le azioni di presa in carico dei soggetti e il programma per la loro integrazione sociale;

     d) le azioni innovative di promozione e ricerca, nonché di aggiornamento e formazione del personale;

     e) gli interventi per l'adeguamento delle strutture tecnico- amministrative e gestionali;

     f) individuare e trasmettere i risultati dei programmi terapeutici e di reintegrazione sociale secondo i criteri indicati dalla Commissione di studio prevista dal precedente secondo comma.

     4. Ai componenti della commissione di studio di cui al precedente secondo comma, sono riconosciute le indennità previste dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

 

     Art. 2 bis. Interventi per l'alcoolismo.

     1. Il progetto-obiettivo, di cui al precedente art. 2, esplicita in un apposito allegato gli interventi specifici sull'alcoolismo e sui problemi alcool correlati.

     2. Oltre agli elementi di cui al terzo comma del precedente art. 2 il progetto-obiettivo indica in via sperimentale e tendenziale:

     a) il modello organizzativo dei servizi pubblici ed i loro rapporti con il volontariato e con il privato-sociale;

     b) gli standards organizzativi, strutturali e di personale sia dei servizi pubblici, sia degli enti ausiliari convenzionabili;

     c) i requisiti delle strutture terapeutiche per alcoolisti, anche ai fini del convenzionamento con gli E.R.S.Z. se d'iniziativa privata;

     d) le modalità di verifica degli interventi in relazione agli obiettivi specifici individuati ed agli indicatori di efficacia ed efficienza ad essi correlati.

     3. Per l'attuazione di quanto indicato nel progetto-obiettivo, le U.S.S.L. predispongono ed attuano progetti sperimentali sottoposti all'approvazione della giunta regionale, sentita una commissione tecnica consultiva appositamente costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

     4. In apposita sezione dell'Albo degli enti ausiliari la regione redige un elenco divulgativo degli indirizzi e dei numeri telefonici delle Associazioni operanti attraverso gruppi di auto-aiuto, con vincolo di anonimato, a disposizione di enti e di cittadini interessati, presentato dalle associazioni stesse unitamente allo statuto dal quale risulti che esse non hanno fine di lucro e che concorrono alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario nazionale e del sistema dei servizi sociali nel territorio [1].

 

     Art. 3. Sistema organizzativo.

     1. Le finalità di cui al precedente art. 1 ed i contenuti del progetto-obiettivo sono attuati mediante un sistema organizzativo basato su:

     a) Le U.S.S.L. che operano attraverso:

     a1 i nuclei operativi di cui al successivo art. 4;

     a2 i presidi ospedalieri per gli interventi di emergenza, di disintossicazione e per la cura delle patologie correlate alle tossicodipendenze;

     b) le strutture di riabilitazione, residenziali e diurne di norma gestite dagli enti ausiliari di cui al successivo art. 13;

     c) le strutture, i servizi e le realtà di aggregazione, socializzazione ed integrazione ai fini preventivi.

 

     Art. 4. Funzioni dei nuclei operativi.

     1. Il nucleo operativo è una struttura organizzativa a carattere dipartimentale afferente al servizio di assistenza sanitaria di base.

     2. Il nucleo operativo:

     a) coordina e attua, per quanto di competenza, le attività di informazione, educazione alla salute, prevenzione, cura e riabilitazione espletate nell'ambito territoriale di competenza della U.S.S.L.;

     b) assicura l'assistenza diretta, psico-sociale e sanitaria, anche ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1980 «Regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesiconarcotica nel trattamento dei tossicodipendenti»;

     c) elabora programmi terapeutici individualizzati e li concorda con i servizi e le strutture pubbliche o private di cui al precedente art. 3 resi necessari dal programma stesso;

     d) collabora con i servizi e le strutture di cui alla precedente lett. c) nella verifica della corretta attuazione dei programmi individualizzati, ai fini della continuità terapeutica.

 

     Art. 5. Personale dei nuclei operativi.

     1. Il personale dei nuclei operativi è costituito da personale proveniente anche da unità operative di servizi diversi, assegnato stabilmente in misura tale da assicurare una dotazione corrispondente agli standard previsti dal successivo art. 7.

     2. Il personale assegnato al nucleo operativo svolge la propria attività, di norma, esclusivamente presso lo stesso, con le modalità di cui ai successivi commi.

     3. L'organico del personale medico addetto al nucleo operativo è costituito da medici a tempo pieno; a tal fine si applica quanto previsto dal sesto comma dell'art. 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal terzo e quarto comma dell'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

     4. Al nucleo operativo è preposto un coordinatore individuato dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base, tra il personale medico a tempo pieno, in posizione funzionale più elevata, operante presso il nucleo e nominato dal comitato di gestione.

     5. Il coordinatore del nucleo operativo risponde al responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base.

     6. Tutto il personale assegnato al nucleo operativo dipende funzionalmente dal coordinatore del nucleo stesso.

 

     Art. 6. Formazione, riqualificazione e aggiornamento.

     1. Il personale addetto al nucleo operativo è tenuto a frequentare i corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento deliberati dalla Giunta Regionale e basati su specifici programmi eventualmente comprendenti anche attività di tipo pratico, cui partecipano quale parte integrante anche gli operatori delle strutture che comunque concorrono alla realizzazione del sistema regionale di intervento in materia di tossicodipendenze.

 

     Art. 7. Attivazione e composizione dei nuclei operativi.

     1. In attuazione degli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio Regionale n. III/650 del 22 aprile 1982 riguardante il fenomeno droga in Lombardia e degli atti attuativi del DPCM 8 agosto 1985, in ogni U.S.S.L. è attivato un nucleo operativo per le tossicodipendenze, ad esclusione dell'U.S.S.L. n. 80 Campione d'Italia.

     2. Ai nuclei operativi è assegnato il seguente personale:

     a) per le U.S.S.L. con popolazione fino a 35.000 abitanti di età compresa tra i 15/44 anni:

     a1) un assistente medico dell'area funzionale di medicina generale;

     a2) uno psicologo collaboratore;

     a3) un assistente sociale;

     a4) un infermiere professionale o un assistente sanitario;

     a5) un educatore professionale.

     b) per le U.S.S.L. con popolazione da 35.000 a 80.000 abitanti di età compresa tra i 15/44 anni:

     b1) un coadiutore sanitario dell'area funzionale di medicina generale;

     b2) un assistente medico dell'area funzionale di medicina generale;

     b3) uno psicologo coadiutore;

     b4) uno psicologo collaboratore;

     b5) due assistenti sociali;

     b6) due infermieri professionali o due assistenti sanitari;

     b7) un educatore professionale.

     c) per le U.S.S.L. con popolazione superiore a 80.000 abitanti di età compresa tra i 15/44 anni:

     c1) un coadiutore sanitario dell'area funzionale di medicina generale;

     c2) un assistente medico dell'area funzionale di medicina generale;

     c3) uno psicologo coadiutore;

     c4) due psicologi collaboratori;

     c5) tre assistenti sociali;

     c6) due infermieri professionali o due assistenti sanitari;

     c7) due educatori professionali.

     3. Le dotazioni di cui al comma precedente possono essere modificate dai piani regionali sanitario e socio-assistenziale e dal progetto- obiettivo, di cui all'art. 2, anche mediante l'individuazione di indici riferiti alla diffusione del fenomeno della tossicodipendenza e delle patologie correlate.

 

     Art. 8. Integrazione dei nuclei operativi in presenza di strutture carcerarie.

     1. In presenza di una struttura carceraria nell'ambito territoriale delle U.S.S.L., i nuclei operativi, in relazione alle dimensione ed esigenze di dette strutture ai fini della stipulazione delle convenzioni previste dalle disposizioni statali, sono così integrati:

     a) da uno psicologo collaboratore o da un assistente sociale per le U.S.S.L. in cui la popolazione carceraria sia al di sotto delle 100 unità;

     b) da uno psicologo collaboratore e da un assistente sociale per le U.S.S.L. in cui la popolazione carceraria sia compresa tra 100 e 500 unità;

     c) da un assistente medico dell'area funzionale di medicina generale, uno psicologo collaboratore, un assistente sociale, un infermiere professionale o assistente sanitario per le U.S.S.L. in cui la popolazione carceraria sia superiore alle 500 unità.

     2. Per le variazioni di quanto prescritto dal precedente primo comma, si applica il terzo comma dell'art. 7.

 

     Art. 9. Ricoveri nelle strutture ospedaliere.

     1. Le strutture ospedaliere pubbliche sono tenute ad assicurare gli interventi di pronto soccorso e di ricovero per patologie associate in soggetti tossicodipendenti, dandone tempestiva comunicazione al nucleo operativo dell'U.S.S.L. di competenza, al fine di garantire un trattamento terapeutico continuativo qualora gli interventi non siano stati preventivamente concordati.

     2. Nell'ambito del programma terapeutico individualizzato, le strutture ospedaliere sono tenute a rendere disponibili, in ogni divisione di medicina generale, almeno n. 2 posti letto perché su richiesta del nucleo operativo e in accordo con il responsabile della divisione stessa, venga effettuato il ricovero.

     3. Durante la degenza, il nucleo operativo collabora con i sanitari della struttura ospedaliera per il raggiungimento degli obiettivi terapeutico-riabilitativi, anche ai fini della prosecuzione extra- ospedaliera del programma di intervento, e, prima della dimissione, definisce le modalità di prosecuzione del programma terapeutico- riabilitativo.

     4. Fino all'entrata in vigore delle norme di programmazione sanitaria, i ricoveri dei tossicodipendenti saranno garantiti dalle strutture ospedaliere senza alcuna variazione della dotazione dei posti letto.

 

     Art. 10. Terapia mediante farmaci ad azione analgesico-narcotica e continuità terapeutica.

     1. L'impiego dei farmaci ad azione analgesico-narcotica è comunque subordinato all'accertamento dell'esistenza delle condizioni che, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1980, lo rendano necessario.

     2. Per la somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotica a soggetti sottoposti a terapia riabilitativa nell'ambito di programmi terapeutici individualizzati, le U.S.S.L. sono tenute ad assicurare la continuità terapeutica nei giorni festivi, in carenza del servizio preposto, anche mediante l'utilizzo dei servizi o dell'attività di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ovvero di altre strutture ambulatoriali o dei medici abilitati ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. III/34 del 30 ottobre 1980.

 

     Art. 11. Funzioni degli Enti ausiliari.

     1. Gli enti ausiliari di cui alla lett. b), primo comma del precedente art. 3:

     a) elaborano, in collaborazione con i nuclei operativi, i programmi terapeutici individualizzati;

     b) attuano i programmi terapeutici e concorrono ad altre attività previste dal progetto obiettivo, con particolare riferimento alla prevenzione;

     c) partecipano ai momenti di programmazione delle attività di informazione, educazione alla salute, prevenzione, cura e riabilitazione espletate dall'U.S.S.L. nel settore delle tossicodipendenze, nonché alla attuazione di tali attività.

 

     Art. 12. Funzionamento delle strutture riabilitative: autorizzazione e vigilanza.

     1. Gli enti, le associazioni e le cooperative che svolgono o intendono svolgere, anche se non in via esclusiva, attività di prevenzione, riabilitazione e reinserimento a favore di soggetti tossicodipendenti, devono essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale per ciascuna delle strutture operative situate nel territorio regionale, sulla base di un'apposita classificazione delle tipologie di intervento e degli standard e caratteri funzionali a ciascuna di esse inerenti [2].

     2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, l'ente, l'associazione o la cooperativa che gestisce la struttura operativa, deve presentare alla Giunta Regionale, a cura e sotto la responsabilità del legale rappresentante, domanda correlata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere costituito a norma delle Leggi vigenti, secondo la propria natura giuridica;

     b) perseguire come fine diretto, anche se non esclusivo, della propria attività la prevenzione ed il recupero della salute fisica e psichica di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e il superamento della condizione di dipendenza, con modalità di intervento conformi alle Leggi Statali e Regionali in materia e con l'esclusione di programmi farmacologici;

     c) avvalersi, per la propria attività, di strutture, attrezzature, personale, mezzi finanziari idonei al perseguimento dei fini e alla realizzazione dei programmi;

     d) garantire che gli utenti, al momento dell'ammissione, siano informati sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto, e che manifestino il proprio assenso; nel caso in cui l'assistito non goda della capacità di agire, il consenso è prestato da chi ne abbia il diritto;

     e) rispettare i fondamentali diritti della persona ed escludere, nelle diverse fasi dell'intervento ogni forma di violenza fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura;

     f) finalizzare il proprio intervento al raggiungimento da parte dei soggetti inseriti nelle strutture, di uno stato di maturità e di autonomia, attraverso adeguati programmi di reinserimento sociale da effettuarsi, possibilmente, in collaborazione con le strutture pubbliche territoriali preposte al reinserimento sociale;

     g) trasmettere tutti i dati ritenuti utili e necessari ai fini statistico-epidemiologici, nei tempi e con le modalità indicate dalla Giunta Regionale, al servizio territoriale competente per residenza, fermo restando il diritto all'anonimato e il rispetto, da parte di tutto il personale, del segreto professionale;

     h) essere in possesso del parere espresso dall'ente responsabile dei servizi di zona competente per territorio.

     3. Fatti salvi i poteri ispettivi della Regione, la vigilanza sulle strutture di cui al presente articolo è esercitata dalla U.S.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la struttura, sulla base dei criteri e degli standard individuati dalle commissioni istituite per l'attuazione del DPCM 8 agosto 1985 e del progetto-obiettivo di cui all'art. 2.

     4. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, la Giunta Regionale, sulla base dell'esito degli accertamenti effettuati dall'U.S.S.L. di competenza, provvede alla sospensione delle attività della struttura riabilitativa e, se del caso, dall'iscrizione all'albo, di cui al successivo art. 13, dell'ente da cui la stessa dipende, sino al momento in cui non siano state rimosse le cause di inidoneità; qualora gli interessati non abbiano ottemperato alle prescrizioni, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione e provvede alla cancellazione dall'albo dell'ente inadempiente.

 

     Art. 13. Albo degli enti ausiliari per le tossicodipendenze: condizioni, procedure e modalità di iscrizione.

     1. E' istituito l'albo degli enti ausiliari per la lotta alle tossicodipendenze ed all'alcoolismo.

     2. L'albo è tenuto dalla Giunta Regionale ed è aggiornato periodicamente, a cura del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente per materia, se delegato e trasmesso opportunamente aggiornato alla Commissione consiliare competente.

     3. Le iscrizioni all'albo sono disposte con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente per materia, se delegato.

     4. Possono iscriversi all'albo i soggetti in possesso

dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12, ed effettivamente operanti da almeno un anno.

     5. Per ottenere l'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, ciascun ente, associazione o cooperativa, oltre ai requisiti che hanno permesso l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di cui al precedente art. 12, deve:

     a) non avere fini di lucro;

     b) trasmettere annualmente il proprio bilancio consuntivo ed una relazione sull'attività complessiva, al competente settore della Giunta Regionale;

     c) concorrere alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario nazionale e del sistema dei servizi sociali nel territorio.

     6. L'iscrizione all'albo è condizione per l'eventuale convenzionamento con gli enti responsabili dei servizi di zona, ai fini degli interventi di cui alla presente Legge.

     7. Le modalità operative di tenuta dell'albo sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 14. Convenzionamento degli enti ausiliari.

     1. Al fine della realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario nazionale nel settore delle tossicodipendenze, gli enti responsabili dei servizi di zona possono stipulare con gli enti, associazioni e cooperative iscritti all'albo di cui al precedente art. 13, che gestiscono le strutture autorizzate, specifiche convenzioni, di cui al sesto comma del suddetto articolo.

     2. La convenzione si conforma allo schema-tipo adottato con deliberazione del Consiglio Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con riferimento al decreto del Ministro della sanità 3 febbraio 1986, in particolare per quanto attiene alle modalità di ammissione.

     3. La convenzione è stipulata dall'ente responsabile dei servizi di zona sul cui territorio si trova la sede legale o la struttura operativa principale dell'ente ausiliario, ove lo stesso abbia sede legale fuori del territorio regionale.

     4. Per ogni ammissione in strutture residenziali e semiresidenziali, le funzioni di cui al precedente art. 4 sono svolte dal nucleo operativo per le tossicodipendenze competente per residenza.

 

     Art. 15. Programmi di assistenza integrata.

     1. Nell'ambito delle linee della programmazione sanitaria e delle indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, e secondo le prescrizioni del progetto-obiettivo di cui al precedente art. 2, gli enti responsabili dei servizi di zona, d'intesa con il comitato di coordinamento dei Comuni di cui alla L.R. 7 gennaio 1986 n. 1, predispongono annualmente programmi di assistenza integrata finalizzati alla prevenzione ed alla riabilitazione delle tossicodipendenze.

     2. La progettazione e la conduzione tecnica di tali programmi sono attuate a cura del nucleo operativo con il concorso ed il coinvolgimento delle strutture di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 3.

     3. Nell'ambito dei programmi di assistenza integrata, possono trovare adeguate risposte esigenze di carattere locale che richiedano soluzioni particolari in ordine a strutture, personale e risorse finanziarie.

     4. I programmi devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono definire il concorso di tutti gli enti e organismi partecipanti in termini di personale, strutture e risorse finanziarie.

     5. Per i programmi di cui al precedente primo comma, sono concessi contributi finanziari, previa verifica della conformità delle iniziative ai criteri stabiliti dal Consiglio Regionale.

     6. L'assegnazione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 16. Finanziamento delle attività e degli enti gestori.

     1. Per la realizzazione delle strutture, l'eventuale ristrutturazione e la dotazione o l'adeguamento delle attrezzature necessarie al loro funzionamento e all'esercizio delle attività previste dalla presente Legge, vengono erogati agli enti responsabili dei servizi di zona contributi in capitale.

     2. Per la promozione e lo sviluppo del sistema di intervento per le tossicodipendenze, la Giunta Regionale può attivare ogni opportuna iniziativa, anche sperimentale, nell'ambito delle finalità della presente Legge e delle Leggi statali in materia di tossicodipendenze.

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. In attesa dei piani sanitari nazionale e regionale, può essere approvato dal Consiglio Regionale un progetto-obiettivo urgente che all'entrata in vigore degli stessi verrà adeguato alle loro prescrizioni.

 

     Art. 18. Norma transitoria per gli enti ausiliari.

     1. Gli enti, le associazioni e le cooperative che gestiscono le strutture operative per la riabilitazione dei tossicodipendenti, ancorché già riconosciute dalla Regione ai sensi della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, devono presentare alla Giunta Regionale, presso il settore competente in materia, ai sensi del precedente art. 12, domanda di autorizzazione, entro il 16 ottobre 1989 [3].

     2. I soggetti di cui al comma precedente, in attesa del rilascio dell'autorizzazione, possono continuare la propria attività per i dodici mesi successivi alla predetta data.

     3. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al precedente primo comma, comporta l'obbligo di cessare l'attività entro i trenta giorni successivi allo scadere del termine stesso.

     4. Il diniego dell'autorizzazione per inidoneità comporta la cessazione dell'attività della struttura operativa entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento. La Giunta Regionale settore competente, nel caso di carenza di alcuno dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 12, assegna un termine al richiedente per comprovarne il possesso non superiore a trenta giorni.

     5. Le convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 94 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685 mantengono la loro efficacia fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 14, sempre che gli enti che gestiscono strutture operative siano stati autorizzati all'apertura e alla gestione delle stesse.

     6. Per le finalità di cui al DPCM 8 agosto 1985, la Giunta Regionale provvede alla riclassificazione delle strutture riabilitative per le tossicodipendenze.

 

     Art. 19. Abrogazione.

     1. Sono abrogate la L.R. 30 marzo 1983, n. 21 «Finanziamento per interventi finalizzati alla lotta contro le tossicodipendenze» e la L.R. 14 dicembre 1983, n. 101 concernente modifiche alla L.R. 30 marzo 1983, n. 21.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente Legge si provvederà con successivi provvedimenti in relazione alle entrate previste dal fondo sanitario e dalle specifiche Leggi statali per il settore.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 2, secondo comma, si provvederà, mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il finanziamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

 

     Art. 21. Dichiarazione di urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4, comma 91, lett. d), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 92 dello stesso articolo della legge.

[1] Articolo aggiunto dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 49.

[2] Articolo così modificato dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 49.

[3] Comma così modificato dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 49.