Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 beni ambientali |
Data: | 26/04/2007 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Riconoscimento delle tartufaie) |
Art. 3. (Tesserino d'idoneità) |
Art. 4. (Calendario e orario di raccolta) |
Art. 5. (Delimitazione della zona geografica di raccolta) |
Art. 6. (Conservazione del patrimonio tartufigeno) |
Art. 7. (Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura) |
Art. 8. (Consorzi volontari) |
Art. 9. (Commercializzazione dei tartufi) |
Art. 10. (Vigilanza e sanzioni amministrative) |
Art. 11. (Revoca dei contributi) |
Art. 12. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
Art. 14. (Abrogazione di norme) |
§ 4.6.34 - L.R. 26 aprile 2007, n. 18.
Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale
(B.U. 16 maggio 2007, n. 10)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
Art. 2. (Riconoscimento delle tartufaie)
1. Sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in consorzio, di cui alla
2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.
3. Gli Enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi approvato dalla Giunta regionale e delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.
4. Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufaie controllate e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria.
5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'articolo 3 della
Art. 3. (Tesserino d'idoneità)
1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.
2. Al tesserino di idoneità deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d’ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneità.
Art. 4. (Calendario e orario di raccolta)
1. La raccolta delle varie specie di tartufi è consentita nei periodi indicati dalla
2. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la determinazione e la variazione del calendario di raccolta.
3. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e sono opportunamente divulgati.
Art. 5. (Delimitazione della zona geografica di raccolta)
1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'articolo 7 della
2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta gli Enti delegati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.
Art. 6. (Conservazione del patrimonio tartufigeno)
1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena produttrici di Tuber Magnatum Pico, che gestiscono terreni sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un’indennità annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla
2. L’indennità di cui al comma 1, che può essere aggiornata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, è concessa dagli Enti delegati.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la concessione di tali indennità e i relativi controlli.
Art. 7. (Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura)
1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie singoli o associati e dei consorzi volontari di cui all’articolo 8, per i seguenti interventi:
a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all’articolo 6;
b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene.
2. Gli aiuti per le attività di cui al presente articolo e all’articolo 6 sono concessi ai sensi del
Art. 8. (Consorzi volontari)
1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della
2. Tali consorzi devono trasmettere all'Ente delegato competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed ogni anno una relazione sull’attività svolta corredata da copia del bilancio consuntivo.
Art. 9. (Commercializzazione dei tartufi)
1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della
Art. 10. (Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all’articolo 15 della
2. Per le violazioni delle norme della presente legge e della
a) raccolta senza il tesserino prescritto:
1) da euro 501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneità;
2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto e/o non ha l’attestazione di pagamento annuale;
3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto ma ha l’attestazione di pagamento annuale;
4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non è in grado di esibirli al momento del controllo;
b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo, ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta: da euro 520,00 a euro 1550,00;
c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro 520,00 a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore del terreno lavorato;
d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00;
e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;
f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all’articolo 2: da euro 160,00 a euro 470,00;
g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;
h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l’osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00;
i) messa in commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00.
3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell’articolo 18 della
4. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui all’articolo 17 della
5. L’importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato all’Ente delegato e viene eventualmente restituito a chi ne ha diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al presente articolo sono affidate agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi della
Art. 11. (Revoca dei contributi)
1. Le indennità e i contributi concessi ai sensi della presente legge sono revocati e le somme liquidate sono recuperate maggiorate degli interessi legali nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle disposizioni previste per l’accesso ai contributi.
Art. 12. (Disposizioni finali e transitorie)
1. I tesserini di idoneità per praticare la raccolta di tartufi rilasciati in base alla
2. Le Commissioni istituite ai sensi della
3. I riconoscimenti di tartufaie controllate o coltivate di cui all'articolo 3 della
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella
Art. 13. (Norma finanziaria)
(Omissis).
Art. 14. (Abrogazione di norme)
1. La
[1] Comma così modificato dall'art. 14 della