§ 4.3.2 - L.R. 19 novembre 1982, n. 43.
Istituzione del parco fluviale della Magra.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 parchi
Data:19/11/1982
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Scopi e finalità della legge).
Art. 2.  (Istituzione del Parco fluviale).
Art. 3.  (Obiettivi del Parco).
Art. 4.  (Piano territoriale del Parco).
Art. 5.  (Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco).
Art. 6.  (Procedimento di approvazione del Piano territoriale del Parco).
Art. 7.  (Effetti del Piano territoriale del Parco).
Art. 8.  (Coordinamento del Piano territoriale del Parco con altri strumenti di programmazione regionale).
Art. 9.  (Limiti e divieti).
Art. 10.  (Dichiarazione di compatibilità).
Art. 11.  (Osservazioni e proposte circa la delimitazione territoriale del Parco e le misure di salvaguardia).
Art. 12.  (Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra. Statuto del Consorzio).
Art. 13.  (Organi del Consorzio).
Art. 14.  (Compiti del Consorzio).
Art. 15.  (Sede del Consorzio).
Art. 16.  (Funzioni consultive).
Art. 17.  (Personale).
Art. 18.  (Applicazione del testo unico della legge comunale e provinciale).
Art. 19.  (Sanzioni amministrative).
Art. 20.  (Vigilanza).
Art. 21.  (Programmi di intervento).
Art. 22.  (Segnaletica dei confini del Parco).
Art. 23.  (Contributi regionali).
Art. 24.  (Norma finanziaria).
Art. 25.  (Norme transitorie).


§ 4.3.2 - L.R. 19 novembre 1982, n. 43.

Istituzione del parco fluviale della Magra. [1]

(B.U. 9 dicembre 1982, n. 49 - suppl.).

 

     Art. 1. (Scopi e finalità della legge).

     La Regione Liguria, in conformità agli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente naturale espressi dall'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, riconosce particolare rilevanza alla protezione e alla valorizzazione del bacino idrografico della Magra e del suo affluente Vara per le sue caratteristiche ambientali e naturalistiche oltre che per la sua funzione di fonte di rifornimento idropotabile.

     La presente legge, fatte salve le competenze statali e regionali, quali discendono dalla applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, intende salvaguardare le aree prospicienti l'alveo di detti fiumi, appartenenti al territorio della Regione.

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL PARCO - PIANO TERRITORIALE

 

     Art. 2. (Istituzione del Parco fluviale).

     Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il Parco fluviale della Magra.

     Il territorio del Parco, ubicato all'interno dei confini amministrativi dei Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano e Vezzano Ligure, si identifica con le aree di detti Comuni prospicienti l'alveo della Magra e del suo affluente Vara, come individuate nelle allegate planimetrie in scala 1:25.000 che costituiscono parte integrante della presente legge [2].

     Per motivi conseguenti all'assetto generale risultante dal Piano territoriale del Parco di cui all'art. 4, i confini del Parco possono essere modificati ed estesi ai territori di altri Comuni liguri del bacino in sede di procedimento di adozione del Piano stesso, previa intesa con le Amministrazioni comunali interessate alle modifiche. Nella stessa sede devono essere individuate le aree potenzialmente esondabili ai fini del loro inserimento nel Parco.

 

     Art. 3. (Obiettivi del Parco).

     L'istituzione del Parco fluviale della Magra è diretta ad assicurare, in concorso con i competenti organi dello Stato, della Regione e degli Enti locali:

     a) una più efficace tutela da ogni tipo di compromissione e di degrado delle aree che ne costituiscono il territorio nonché delle risorse idriche;

     b) la salvaguardia, la ricostituzione e la valorizzazione delle precipue caratteristiche naturalistiche ambientali ed agricole;

     c) l'utilizzazione sociale, compatibilmente con gli obiettivi di cui alle lettere a) e b), delle aree stesse mediante:

     1) la fruizione pubblica delle sponde, particolarmente per il tempo libero e per le attività sportive;

     2) la promozione e l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura, alla piscicoltura ed al turismo.

 

     Art. 4. (Piano territoriale del Parco).

     Allo scopo di definire l'assetto complessivo del territorio del Parco, precisandone - mediante gli azzonamenti, la normativa ed i parametri più opportuni - i vincoli e le destinazioni d'uso riferibili ai suoi obiettivi, il Consorzio di cui al Titolo III della presente legge provvede a redigere, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, il Piano territoriale del Parco fluviale della Magra.

     Qualora il Consorzio non provveda nel termine indicato al comma precedente, il Piano viene redatto dalla Giunta regionale per l'approvazione, entro i successivi due anni, con le modalità indicate all'art. 6, 3° comma.

     Nella redazione del Piano, il Consorzio tiene conto delle indicazioni contenute nel documento-guida di carattere metodologico «Elementi per la redazione di un progetto di Parco regionale» fornito dalla Regione ai Comitati di Proposta per l'attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40.

 

     Art. 5. (Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco).

     Il Piano territoriale del Parco è costituito da:

     a) uno studio contenente l'analisi geomorfologica, idrologica e naturalistica del territorio interessato;

     b) una relazione:

     1) che precisi gli obiettivi generali e di settore del Parco;

     2) che prescriva le caratteristiche programmatiche e di metodologia pianificatoria;

     3) che illustri le scelte urbanistico-territoriali;

     4) che individui, all'interno delle aree costituenti il territorio del Parco, le diverse destinazioni con particolare riguardo a:

     - «zone a vegetazione naturale», da conservare o da risanare ai fini di un migliorato rapporto tra vegetazione e condizioni ambientali,

     - «zone a destinazione agricola e piscicola», allo scopo di valorizzare vocazioni produttive tali da contribuire al riequilibrio ambientale, tenuto conto delle previsioni dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità Montane e dei Consorzi costituiti per l'esercizio delle deleghe in agricoltura ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6,

     - «zona a riserva orientata», per la tutela di particolari emergenze di ordine idrogeologico, paesistico e naturalistico,

     - «zone attrezzate», in funzione ricreativa, turistico-sportiva e turistico-ricettiva,

     5) che individui, all'interno delle aree costituenti il territorio del Parco e della zonizzazione di cui al numero 4), gli insediamenti, gli impianti e le utilizzazioni già esistenti o previste dagli strumenti urbanistici vigenti in contrasto con il Piano territoriale del Parco;

     6) che definisca le priorità per trasferire, al di fuori del territorio del Parco, gli insediamenti, gli impianti e le utilizzazioni indicati al n. 5);

     7) che fornisca indicazioni sulle risorse finanziarie per realizzare le previsioni del Piano;

     c) norme di attuazione, specificanti tempi e modalità per realizzare i singoli obiettivi del Piano nonché per trasferire all'esterno del territorio del Parco gli insediamenti, gli impianti e le utilizzazioni in contrasto con gli obiettivi stessi;

     d) rappresentazioni cartografiche in scala non inferiore al rapporto 1:10.000 atte a riprodurre:

     1) l'assetto attuale del territorio interessato;

     2) le previsioni insediative;

     3) i vincoli idrogeologici o di qualsiasi altra natura;

     4) la delimitazione dell'area fluviale soggetta alla competenza statale;

     5) le previsioni e gli azzonamenti del Piano.

 

     Art. 6. (Procedimento di approvazione del Piano territoriale del Parco).

     Il progetto del Piano territoriale del Parco fluviale della Magra, elaborato dal Consorzio di cui al Titolo III è deliberato dall'Assemblea consortile entro il termine indicato all'art. 4.

     Il progetto del Piano è trasmesso a tutti i Comuni facenti parte del Consorzio i quali provvedono, entro 120 giorni, ad adottarlo nel suo insieme, nonché, per la parte concernente il proprio territorio, quale variante allo strumento urbanistico vigente con le procedure e nei termini di legge. Copia della deliberazione è trasmessa anche al Consorzio. Ricevute le deliberazioni di adozione da parte dei Comuni, il Consorzio trasmette il progetto del Piano alla Regione per l'approvazione.

     Il Piano territoriale del Parco fluviale della Magra viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato Tecnico Urbanistico.

     La deliberazione di approvazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso su almeno due giornali quotidiani a diffusione nazionale ed un esemplare del Piano, con i relativi atti grafici, è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso la Provincia della Spezia, i Comuni facenti parte del Consorzio ed il Consorzio stesso, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

 

     Art. 7. (Effetti del Piano territoriale del Parco).

     Il Piano territoriale del Parco fluviale della Magra ha vigore a tempo indeterminato salvo le eventuali variazioni conseguenti alla sua revisione da effettuarsi almeno ogni 15 anni con le procedure previste all'art. 6.

     Le previsioni e le prescrizioni del Piano, che acquistano efficacia dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, sono vincolanti nei confronti di chiunque.

     I Sindaci dei Comuni interessati territorialmente dal Piano assicurano l'osservanza ed il rispetto delle prescrizioni, delle previsioni, dei limiti e dei divieti contenuti nel Piano territoriale del Parco nell'esercizio dei poteri loro spettanti, ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8. (Coordinamento del Piano territoriale del Parco con altri strumenti di programmazione regionale).

     La Regione, in sede di approvazione del Piano territoriale del Parco, provvede a coordinare lo stesso, per le aree di comune interesse, con gli strumenti di programmazione previsti dagli artt. 12 e 13 della legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50.

     Divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del Piano territoriale del Parco, la Regione coordina con esso, per le aree di comune interesse, gli strumenti di programmazione citati al comma precedente ancora da approvare o da modificare.

     La Regione provvede altresì, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a coordinare le previsioni di pianificazione del territorio ligure nel bacino idrografico della Magra con le iniziative assunte dalla Regione Toscana per le proprie aree ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE AREE IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE

DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA

 

     Art. 9. (Limiti e divieti).

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di esecutività del provvedimento di attuazione del Piano territoriale del Parco e comunque, per non oltre cinque anni da tale data, le aree delimitate ai sensi dell'art. 2, sono sottoposte ai seguenti divieti:

     a) effettuazione di discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, sia solidi, sia liquidi, salvo quanto direttamente connesso all'esercizio delle attività agricole e zootecniche;

     b) prelievi di inerti, escavazioni e sbancamenti, fatta eccezione per quelli indicati al punto 5) della successiva lettera d);

     c) apertura di nuove cave; prosecuzione della coltivazione di quelle esistenti oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'eventualità che la relativa autorizzazione cessi anteriormente a tale data per effetto dell'art. 11, 4° comma, della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12;

     d) esecuzione di qualsiasi intervento per nuova costruzione o relativo al patrimonio edilizio esistente, fatta eccezione, sempre che l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigente, per:

     1) quelli relativi all'edilizia rurale quali definiti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1979, n. 457;

     2) quelli indicati alle lettere b), c), d), e) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, esclusivamente su edifici in uso alla data di entrata in vigore della presente legge;

     3) quelli di ripristino di fabbricati rurali in disuso o abbandonati, ai soli fini dell'esercizio dell'attività agricola;

     4) quelli volti a realizzare serre od altre strutture connesse all'esercizio di attività agricole;

     5) quelli indispensabili per la manutenzione di impianti e di infrastrutture pubbliche esistenti, per la prevenzione di dissesti idrogeologici e per la bonifica dei suoli nonché per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, sempre che tali opere siano compatibili con le finalità della presente legge e ne favoriscano il raggiungimento [3];

     e) nuovi insediamenti ovvero interventi sugli edifici e sulle strutture esistenti - che riguardino attività di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico - non compatibili con gli obiettivi del Parco; gli insediamenti e gli interventi compatibili, compresi quelli di ordinaria manutenzione, e di restauro e di risanamento conservativo o comunque modificativi dell'esistente, dovranno in ogni caso essere conformi agli strumenti urbanistici comunali;

     f) manomissione ed alterazione delle bellezze naturali;

     in particolare è vietato:

     1) abbandonare rifiuti;

     2) danneggiare ed asportare la flora delle zone umide;

     3) disturbare animali selvatici, asportare o distruggere i loro nidi o distruggere le loro tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, salvo che questo sia conseguenza di attività ammesse ai sensi della vigente normativa;

     4) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalle leggi regionali 7 gennaio 1980, n. 6 e 30 gennaio 1982, n. 52 [4].

     Nelle aree individuate quali «zone a vegetazione naturale» dal Piano territoriale del Parco continuano ad applicarsi i divieti indicati alla lettera f) del comma precedente [5].

     La caccia e la pesca sono consentite nel rispetto della vigente normativa.

     Non sono consentite deroghe ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di compatibilità).

     Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a norma dell'art. 9 sono subordinate a preventiva dichiarazione di compatibilità, espressa dal Consorzio di cui al Titolo III. Le dichiarazioni di compatibilità sono definite e motivate con riguardo agli aspetti idrogeologici, naturalistici, paesistici nonché della salvaguardia e dell'uso delle risorse idropotabili e territoriali.

     Alla dichiarazione di compatibilità di cui al comma precedente, ai fini delle modalità per il rilascio delle concessioni od autorizzazioni relative ad interventi di edilizia residenziale, si applicano gli artt. 7 e 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     Al Consorzio citato competono altresì le preventive dichiarazioni di compatibilità di cui al punto 5) della lettera d) ed alla lettera e) dell'art. 9, primo comma.

     Il Sindaco, nel rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni nelle aree adiacenti al territorio del Parco, deve stabilire prescrizioni volte ad evitare che gli interventi assentiti e le attività ad essi conseguenti comportino compromissione delle aree tutelate con la presente legge.

     Il Piano territoriale del Parco, fermi restando anche dopo la sua efficacia i limiti ed i divieti per i quali la presente legge prevede l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, può ulteriormente specificare e diversamente distribuire nelle zone indicate all'art. 5, lettera b), numero 4), i vincoli, i limiti ed i divieti in materia urbanistico-edilizia.

 

     Art. 11. (Osservazioni e proposte circa la delimitazione territoriale del Parco e le misure di salvaguardia).

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali, altri organismi pubblici, associazioni interessate a rappresentanza provinciale ovvero sezioni provinciali o regionali di associazioni nazionali interessate, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte in merito alle delimitazioni territoriali indicate nelle tavole costituenti parte integrante della presente legge, nonché alla disciplina dei limiti e divieti di cui all'art. 9.

     Su tali osservazioni e proposte, entro i successivi 60 giorni, provvede il Consiglio regionale.

TITOLO III

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE

DEL PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA

 

     Art. 12. (Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra. Statuto del Consorzio).

     I Comuni indicati all'art. 2 e la Provincia della Spezia si riuniscono in Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra allo scopo di provvedere agli adempimenti indicati dalla presente legge e ad ogni altra funzione necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 3.

     Il Presidente dell'Amministrazione provinciale della Spezia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i Sindaci dei Comuni indicati all'art. 2 presso la sede della Provincia al fine di predisporre lo schema di Statuto del Consorzio che dovrà essere adottato dai citati Comuni e dalla Provincia della Spezia nei successivi trenta giorni.

     Ciascuna Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale inviano lo Statuto, entro trenta giorni dall'adozione, alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

     Le modifiche dello Statuto sono adottate dal Consorzio ed approvate dal Consiglio regionale.

     Qualora, ai sensi del terzo comma dell'art. 2, i confini del Parco siano estesi a territori di altri Comuni del bacino della Magra, il Consorzio regionale approva le conseguenti modifiche statutarie contemporaneamente all'approvazione del Piano territoriale del Parco, previa adozione dello Statuto così modificato da parte del Consorzio e dei Comuni interessati dall'incremento territoriale.

 

     Art. 13. (Organi del Consorzio).

     Sono organi del Consorzio:

     a) l'Assemblea consortile;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Presidente.

     L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei Comuni partecipanti al Consorzio e della Provincia della Spezia eletti dai rispettivi Consigli tra i propri componenti:

     1) in numero di due, dei quali uno designato dalla minoranza, per ciascun Comune;

     2) in numero di quattro, dei quali due designati dalla minoranza, per la Provincia.

     I Consigli provinciali e comunali eleggono i propri rappresentanti nell'Assemblea consortile - in sede di prima applicazione della presente legge - in occasione dell'adozione dello Statuto del Consorzio e - successivamente - nella seduta immediatamente seguente alla nomina del Sindaco e della Giunta municipale e del Presidente e della Giunta provinciale.

     I componenti l'Assemblea durano in carica fino alla data di scioglimento del Consiglio da loro rappresentato.

     In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altra causa di cessazione dalla carica di componenti l'Assemblea, i loro sostituti, nominati dai Consigli competenti nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza, durano in carica per il periodo di nomina dei componenti sostituiti.

     Il Comitato direttivo, composto da otto membri, ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea consortile nel proprio seno.

     I componenti l'Assemblea consortile ed il Comitato direttivo ed il Presidente esercitano le loro attribuzioni sino alla nomina dei loro successori.

 

     Art. 14. (Compiti del Consorzio).

     Il Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra, anche a specificazione di funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, provvede in particolare a:

     a) redigere e deliberare il Progetto del Piano territoriale del Parco e sue eventuali modifiche;

     b) adottare le modifiche allo Statuto del Consorzio;

     c) redigere ed approvare i regolamenti interni per la gestione del Parco, per il funzionamento degli uffici del Consorzio e per il personale;

     d) approfondire, assicurandone la continuità nel tempo, i processi di pianificazione del territorio del Parco, collaborando con gli Enti locali interessati territorialmente al fine di razionalizzare ed omogeneizzare l'attività di pianificazione nei diversi Comuni in una prospettiva di tutela unitaria dell'ambiente e delle naturali vocazioni del bacino fluviale;

     e) esprimere le dichiarazioni di compatibilità di cui all'art. 10, primo e terzo comma;

     f) fino all'entrata in vigore del Piano territoriale del Parco, fornire ai Comuni interessati territorialmente parere preventivo sugli strumenti urbanistici generali nonché sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone adiacenti al territorio del Parco;

     g) redigere e approvare i programmi di intervento previsti all'art. 21;

     h) stabilire, ai sensi dell'art. 19, i tempi e le modalità per il ripristino dell'ambiente compromesso da comportamenti sanzionati amministrativamente.

 

     Art. 15. (Sede del Consorzio).

     Il Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra ha sede presso la Provincia della Spezia.

 

     Art. 16. (Funzioni consultive). [6]

     Ai fini dei più idonei supporti tecnici, il Consorzio si avvale della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio, con i compiti stabiliti dallo Statuto.

 

     Art. 17. (Personale).

     Il Consorzio utilizza personale professionalmente qualificato, in relazione alle finalità del Parco, comandato dagli Enti locali consorziati.

 

     Art. 18. (Applicazione del testo unico della legge comunale e provinciale).

     Al Consorzio si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 ed in particolare il Titolo IV - Dei Consorzi fra Comuni e Province.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. (Sanzioni amministrative).

     La violazione dei limiti e dei divieti previsti all'articolo 9 e diversi da quelli in materia urbanistico-edilizia comporta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal Consorzio nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni discarica effettuata, aumentata di un'ulteriore somma da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale scaricato;

     b) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per ciascuna escavazione e per ciascun prelievo di inerti, aumentata di un'ulteriore somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di materiale prelevato;

     c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per ogni ara di terreno interessato dall'apertura o dall'ampliamento di cava, aumentata di un'ulteriore somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 per ogni metro cubo di materiale prelevato;

     d) da lire 20.000 a lire 200.000 per l'abbandono di rifiuti;

     e) da lire 15.000 a lire 150.000 per l'asportazione od il danneggiamento della flora delle zone umide;

     f) da lire 20.000 a lire 200.000 per il disturbo di animali selvatici, per la raccolta o la distruzione dei relativi nidi e tane, per il danneggiamento o la distruzione del relativo ambiente;

     g) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade carrozzabili [7].

     (Omissis) [8].

     L'obbligo del ripristino previsto dal primo comma si applica anche ai casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative, sulla base di normativa diversa dalla presente legge, per infrazioni commesse nel territorio del Parco. A tal fine l'autorità amministrativa competente è tenuta a comunicare al Consorzio di cui al Titolo III l'avvenuta comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria; nel caso in cui l'autorità amministrativa competente possa prescrivere anche il ripristino, è tenuto a sentire in merito il Consorzio.

     Qualora i soggetti tenuti al ripristino non vi ottemperino, il Consorzio, previa diffida, adotta le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio e provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 20. (Vigilanza).

     Il Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra esercita la vigilanza sul territorio del Parco stesso per assicurare l'osservanza dei limiti e dei divieti per i quali la presente legge prevede l'applicazione di apposita sanzione amministrativa pecuniaria. A tal fine il Consorzio ed il suo presidente sono delegati ad esercitare, con le modalità di cui alla legge regionale di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione della violazione nonché quelle conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta della somma prevista per la violazione.

     Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ed in particolare per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, il Consorzio si avvale:

     - del Corpo forestale impiegato dalla regione;

     - delle guardie di caccia e pesca;

     - degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

     Nel territorio del Parco fluviale della Magra la vigilanza in materia urbanistico-edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa; in particolare i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche con riferimento ai vincoli, ai limiti ed ai divieti previsti nella stessa materia dalla presente legge e, successivamente, dal Piano territoriale del Parco.

     Continua ad esercitarsi nel territorio del Parco la vigilanza da parte dei soggetti competenti per il rispetto di vincoli, limiti e divieti altrimenti previsti ed eventualmente richiamati dalla presente legge e dal Piano territoriale del Parco.

     Qualora gli organi od agenti del Consorzio incaricati della vigilanza di cui al primo comma constatino la violazione di norme la cui osservanza è demandata ad altri enti od organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'ente o l'organismo competente.

 

     Art. 21. (Programmi di intervento).

     Il Piano territoriale del Parco disciplina le modalità di approvazione ed il contenuto dei programmi pluriennali di intervento anche per l'acquisizione di aree.

     Il programma pluriennale di intervento può prevedere la concessione di contributi per la tutela di manufatti di interesse ambientale, per la fruizione pubblica del Parco e per il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti.

 

     Art. 22. (Segnaletica dei confini del Parco).

     Al fine di indicare sul terreno i confini delle aree di cui all'art. 2 della presente legge, la Provincia della Spezia provvede alla messa in opera di apposita segnaletica mediante cartelli portanti la scritta «Regione Liguria - Parco fluviale della Magra» da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso.

     La segnaletica dovrà eventualmente essere ricollocata e mantenuta in buono stato a cura del Consorzio.

 

     Art. 23. (Contributi regionali).

     La Giunta regionale, per gli scopi di cui al precedente art. 22, primo comma, concede alla Provincia della Spezia un contributo di lire 25.000.000.

     La Giunta regionale concede altresì al Consorzio istituito ai sensi della presente legge:

     a) contributi fino ad un massimo del 90% a titolo di concorso nelle spese occorrenti per la redazione del Piano territoriale del Parco della Magra;

     b) contributi in conto capitale per la realizzazione di opere previste dai programmi indicati all'art. 21.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 25. (Norme transitorie).

     Al fine di garantire l'osservanza dei divieti e dei limiti urbanistici di cui al precedente art. 9, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed applicare le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     L'entrata in vigore della presente legge comporta di diritto la decadenza delle licenze edilizie o delle concessioni di edificare in contrasto con quanto previsto negli articoli precedenti salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante la realizzazione delle opere di cui agli ultimi due commi dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 e vengano completati entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     I Sindaci, nell'esercizio dei poteri loro conferiti dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, sono tenuti ad accertare con proprio provvedimento dichiarativo l'avvenuta decadenza o meno della licenza edilizia o della concessione di edificare e ne danno comunicazione al titolare della stessa.

     In specifiche zone incluse nel territorio del Parco, individuate nelle planimetrie allegate alla presente legge con apposito tratteggio, insistono insediamenti di natura industriale contemplati dai vigenti strumenti urbanistici che, in quanto incompatibili con gli obiettivi del Parco, dovranno essere rilocalizzati all'esterno dell'area del Parco stesso.

     In tali zone possono essere consentiti, fino all'esecutività del provvedimento di approvazione del Piano territoriale del Parco e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1983, soltanto gli interventi che, conformi agli strumenti urbanistici e a seguito di concessioni rilasciate dalle competenti autorità comunali, si rendano necessari sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.

 

 

ALLEGATO (Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 45 della L.R. 24 febbraio 1995, n. 12. Per la fase transitoria si veda anche la L.R. 17 giugno 1998, n. 21.

[2] Le planimetrie sono state sostituite dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 8.

[3] Numero così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 8.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 8.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 18 marzo 1985, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 8.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 8.