Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 01/06/1993 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge e rapporti con gli strumenti urbanistici generali). |
Art. 2. (Interventi di recupero edilizio non soggetti ad obbligo di strumento urbanistico attuativo). |
Art. 3. (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente). |
Art. 4. (Assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo o a titolo abilitativo convenzionato). |
Art. 5. (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti). |
Art. 6. (Modifiche d'ufficio e prescrizioni in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti). |
Art. 7. (Silenzio-assenso per concessione o autorizzazione edilizia). |
Art. 8. (Disposizioni transitorie). |
Art. 9. (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme). |
§ 4.1.39 - L.R. 1 giugno 1993, n. 25. [*]
Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
(B.U. 23 giugno 1993, n. 12).
Art. 1. (Finalità della legge e rapporti con gli strumenti urbanistici generali).
1. La presente legge si propone di agevolare il processo di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante lo snellimento e l'accelerazione dei relativi procedimenti urbanistico-edilizi..
2. Resta ferma l'applicazione delle leggi di settore che disciplinano il recupero e in particolare delle disposizioni contenute nelle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle relative al vincolo di destinazione delle strutture ricettive previsto da leggi statali e regionali.
Art. 2. (Interventi di recupero edilizio non soggetti ad obbligo di strumento urbanistico attuativo).
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 31 della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli interventi di cui alla lettera d dell'articolo 31 della
a) la totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;
b) incrementi del volume o della superficie lorda del fabbricato preesistente ad eccezione di quelli consentiti per motivi igienico-sanitari o tecnologico-funzionali dagli strumenti urbanistici generali in vigore;
c) compromissioni delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
d) mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate alla lettera c), ferma restando in ogni caso la destinazione alberghiera eventualmente prevista dallo strumento urbanistico generale;
e) limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, un incremento del numero dei vani, con esclusione dei locali destinati a servizi ed accessori, superiore ad un terzo di quelli preesistenti, fermo restando in ogni caso l'obbligo di osservanza dei requisiti prestazionali dell'edilizia residenziale prescritti dalla vigente normativa statale e regionale nonché l'obbligo di dotazione dei pertinenti spazi per parcheggi nella misura di un posto macchina per ogni unità immobiliare realizzata in aggiunta a quelle preesistenti, sempreché non sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere a tale obbligo.
3. Fino all'entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5 resta ferma altresì l'applicazione dell'articolo 27 della
Art. 3. (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente).
1. In sede di elaborazione della disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali prevista dall'articolo 8 della
2. Sulla base dei risultati di tali analisi e delle conseguenti indagini diagnostiche relative agli aspetti strutturali, archeologici e tecnologici, il Comune formula programmi, compresi quelli di cui alla
a) alla perimetrazione delle zone di territorio in cui procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso gli interventi di cui all'articolo 31 della
b) alla specificazione delle modalità previste per ciascuno dei tipi di intervento sopra richiamati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, ed in particolare, del loro assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo qualora si tratti degli interventi di cui all'articolo 31 lettera d), - fatto salvo in ogni caso quanto stabilito nell'articolo 2, comma 2 - e lettera e) della
3. La perimetrazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto tutte le zone edificate e deve comunque considerare quelle caratterizzate dalla presenza di condizioni di degrado. Tale perimetrazione sostituisce ad ogni effetto la individuazione delle zone di recupero prevista nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50 della
4. In alternativa alla dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'articolo 3 del
Art. 4. (Assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo o a titolo abilitativo convenzionato).
1. All'interno delle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera a) il Comune, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'articolo 2, individua:
a) le zone ed i casi in cui è obbligatorio procedere mediante strumento urbanistico attuativo, assumendo come parametri di riferimento:
1) le caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali e funzionali degli immobili e le conseguenze degli interventi sotto il profilo dell'aumento del carico insediativo indotto e del correlativo fabbisogno di standard;
2) il rapporto tra gli interventi da realizzare con il livello di dotazione di attrezzature e di servizi proprio dell'ambito territoriale in cui gli stessi si inseriscono, avuto riguardo in particolare al relativo fabbisogno arretrato;
b) le zone ed i casi in cui si rende necessario intervenire mediante programmi organici di intervento ai sensi della
1) una entità degli interventi finanziari pubblici e privati che comporti una valutazione della loro fattibilità;
2) un rapporto tra la proprietà e l'utenza che richieda accordi di programma per la realizzazione degli interventi;
3) una presenza di pluralità di funzioni e di operatori pubblici e privati, una integrazione di diverse tipologie di intervento e una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana;
c) le zone ed i casi in cui per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente il rilascio di concessione edilizia è subordinato all'impegno del richiedente:
1) all'esecuzione diretta di alcune opere di urbanizzazione primaria di pertinenza ed alla eventuale cessione anche delle relative aree;
2) alla esecuzione di opere di riqualificazione urbana e ambientale indicate nel comma 2 che sono equiparabili alle opere di urbanizzazione primaria al fine dello scomputo dalle corrispondenti quote del contributo di cui all'articolo 5 della
2. Sono considerate opere di riqualificazione urbana e ambientale gli interventi volti a migliorare lo stato e le condizioni di fruibilità collettiva degli immobili e degli ambienti circostanti. Tale categoria comprende:
a) interventi diretti al ripristino e/o alla conservazione dei valori storico-artistici, archeologici, paesistico-ambientali ed architettonici
b) interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi ambientali attinenti alla qualità della vita urbana, ivi comprese le opere di arredo urbano.
3. Gli impegni previsti nel comma 1 lettera c) costituiscono oggetto di preliminare atto unilaterale d'obbligo da registrarsi e trascriversi, a favore del Comune, a cura del richiedente il rilascio del titolo abilitativo, previa accettazione dell'atto stesso da parte
dell'amministrazione comunale. Nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste altresì le garanzie finanziarie per l'adempimento dei relativi impegni.
4. Nelle zone e nei casi non individuati dal Comune a norma del comma 1 si interviene mediante diretta autorizzazione o concessione edilizia in base alla legislazione vigente in materia, eventualmente condizionata al rispetto di obblighi accessori concernenti i materiali da utilizzare nei lavori e, in genere, le particolari modalità esecutive degli stessi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 26 della
Art. 5. (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti).
1. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni della presente legge può effettuarsi, oltre che nei casi indicati nell'articolo 3, anche mediante apposita variante, da adottarsi previa effettuazione delle analisi ivi prescritte.
2. Nell'ambito della variante di cui al comma 1 il Comune deve procedere altresì alla riconferma ovvero alla nuova localizzazione degli standards urbanistici relativi alle aree ricadenti nella perimetrazione prevista dall'articolo 3 interessate da vincoli decaduti ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 6. (Modifiche d'ufficio e prescrizioni in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti).
1. Nell'approvare gli strumenti urbanistici generali e loro varianti la Regione può introdurre d'ufficio o prescrivere modifiche necessarie per adeguarli alle disposizioni della presente legge.
Art. 7. (Silenzio-assenso per concessione o autorizzazione edilizia).
1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 31 della
2. Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di produzione, da parte del richiedente, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei visti e di ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, che siano di competenza di autorità diverse da quella comunale.
3. Nel caso in cui l'intervento da assentire sia relativo ad un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della
4. In caso di formazione del silenzio-assenso a norma del presente articolo, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, previa corresponsione al Comune degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della
5. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni o delle autorizzazioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni per provvedere alla loro rimozione.
Art. 8. (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano nei confronti degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le eventuali modifiche d'ufficio o prescrizioni di cui all'articolo 6.
2. Restano ferme in ogni caso le disposizioni contenute nella
Art. 9. (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).
1. Le disposizioni della presente legge:
a) salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 3, sostituiscono l'articolo 27 della
b) abrogano le seguenti norme:
1) articoli 50, commi 1, 2, 3 e 4 della
2) l'articolo 3, ultimo comma, della
c) sostituiscono o abrogano ogni altra norma incompatibile.
[*] Abrogata dall'art. 88 della