§ 4.1.39 - L.R. 1 giugno 1993, n. 25. [*]
Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:01/06/1993
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge e rapporti con gli strumenti urbanistici generali).
Art. 2.  (Interventi di recupero edilizio non soggetti ad obbligo di strumento urbanistico attuativo).
Art. 3.  (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente).
Art. 4.  (Assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo o a titolo abilitativo convenzionato).
Art. 5.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti).
Art. 6.  (Modifiche d'ufficio e prescrizioni in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti).
Art. 7.  (Silenzio-assenso per concessione o autorizzazione edilizia).
Art. 8.  (Disposizioni transitorie).
Art. 9.  (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).


§ 4.1.39 - L.R. 1 giugno 1993, n. 25. [*]

Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

(B.U. 23 giugno 1993, n. 12).

 

Art. 1. (Finalità della legge e rapporti con gli strumenti urbanistici generali).

     1. La presente legge si propone di agevolare il processo di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante lo snellimento e l'accelerazione dei relativi procedimenti urbanistico-edilizi..

     2. Resta ferma l'applicazione delle leggi di settore che disciplinano il recupero e in particolare delle disposizioni contenute nelle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle relative al vincolo di destinazione delle strutture ricettive previsto da leggi statali e regionali.

 

     Art. 2. (Interventi di recupero edilizio non soggetti ad obbligo di strumento urbanistico attuativo).

     1. Fino all'entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono assentibili anche senza l'osservanza dell'obbligo di strumento urbanistico attuativo eventualmente prescritto dallo strumento urbanistico generale, ferme restando le altre previsioni e prescrizioni.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli interventi di cui alla lettera d dell'articolo 31 della legge n. 457/1978, purché i relativi progetti siano corredati di adeguati elementi di documentazione da cui risulti che gli interventi stessi non comportino:

     a) la totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;

     b) incrementi del volume o della superficie lorda del fabbricato preesistente ad eccezione di quelli consentiti per motivi igienico-sanitari o tecnologico-funzionali dagli strumenti urbanistici generali in vigore;

     c) compromissioni delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;

     d) mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate alla lettera c), ferma restando in ogni caso la destinazione alberghiera eventualmente prevista dallo strumento urbanistico generale;

     e) limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, un incremento del numero dei vani, con esclusione dei locali destinati a servizi ed accessori, superiore ad un terzo di quelli preesistenti, fermo restando in ogni caso l'obbligo di osservanza dei requisiti prestazionali dell'edilizia residenziale prescritti dalla vigente normativa statale e regionale nonché l'obbligo di dotazione dei pertinenti spazi per parcheggi nella misura di un posto macchina per ogni unità immobiliare realizzata in aggiunta a quelle preesistenti, sempreché non sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere a tale obbligo.

     3. Fino all'entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5 resta ferma altresì l'applicazione dell'articolo 27 della legge n. 457/1978 come modificato dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, nei limiti ed alle condizioni ivi stabiliti.

 

     Art. 3. (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente).

     1. In sede di elaborazione della disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali prevista dall'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6, il Comune, al fine di addivenire alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, procede all'effettuazione di documentate analisi relative al processo di formazione del tessuto urbano, alla struttura viaria portante, alle rispettive polarità, all'evoluzione di tipi edilizi nonché, per ciascun tipo, all'individuazione dei principali caratteri strutturanti, alle caratteristiche dell'utenza, alla fattibilità economico-finanziaria, all'entità del degrado.

     2. Sulla base dei risultati di tali analisi e delle conseguenti indagini diagnostiche relative agli aspetti strutturali, archeologici e tecnologici, il Comune formula programmi, compresi quelli di cui alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, per la conservazione o la trasformazione del tessuto urbano esistente, individuando le priorità di intervento e procedendo in vista della loro attuazione:

     a) alla perimetrazione delle zone di territorio in cui procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457/1978;

     b) alla specificazione delle modalità previste per ciascuno dei tipi di intervento sopra richiamati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, ed in particolare, del loro assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo qualora si tratti degli interventi di cui all'articolo 31 lettera d), - fatto salvo in ogni caso quanto stabilito nell'articolo 2, comma 2 - e lettera e) della legge n. 457/1978 ovvero a programmi organici di intervento ai sensi della legge regionale n. 25/1987 oppure ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 179/1992 o a titolo abilitativo convenzionato ai sensi del suddetto articolo 4.

     3. La perimetrazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto tutte le zone edificate e deve comunque considerare quelle caratterizzate dalla presenza di condizioni di degrado. Tale perimetrazione sostituisce ad ogni effetto la individuazione delle zone di recupero prevista nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e successive modificazioni.

     4. In alternativa alla dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 il Comune può, limitatamente alle zone ed alle aree interessate da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente disciplinati dalla presente legge, prevedere diverse articolazioni delle dotazioni minime di tali spazi e anche loro aggregazioni polifunzionali, purché tale previsione sia fondata su un sistema analitico di ricognizione dei servizi esistenti e di quelli necessari a coprire i fabbisogni, distinti fra pregressi e futuri, e vengano garantite le modalità d'attuazione, la successione temporale degli interventi e le caratteristiche prestazionali e qualitative dei diversi servizi.

 

     Art. 4. (Assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo o a titolo abilitativo convenzionato).

     1. All'interno delle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera a) il Comune, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'articolo 2, individua:

     a) le zone ed i casi in cui è obbligatorio procedere mediante strumento urbanistico attuativo, assumendo come parametri di riferimento:

     1) le caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali e funzionali degli immobili e le conseguenze degli interventi sotto il profilo dell'aumento del carico insediativo indotto e del correlativo fabbisogno di standard;

     2) il rapporto tra gli interventi da realizzare con il livello di dotazione di attrezzature e di servizi proprio dell'ambito territoriale in cui gli stessi si inseriscono, avuto riguardo in particolare al relativo fabbisogno arretrato;

     b) le zone ed i casi in cui si rende necessario intervenire mediante programmi organici di intervento ai sensi della legge regionale n. 25/1987 ovvero mediante programmi integrati di intervento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 179/1992 sulla base, oltreché dei parametri indicati ai numeri 1) e 2) della lettera a) anche dei seguenti criteri:

     1) una entità degli interventi finanziari pubblici e privati che comporti una valutazione della loro fattibilità;

     2) un rapporto tra la proprietà e l'utenza che richieda accordi di programma per la realizzazione degli interventi;

     3) una presenza di pluralità di funzioni e di operatori pubblici e privati, una integrazione di diverse tipologie di intervento e una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana;

     c) le zone ed i casi in cui per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente il rilascio di concessione edilizia è subordinato all'impegno del richiedente:

     1) all'esecuzione diretta di alcune opere di urbanizzazione primaria di pertinenza ed alla eventuale cessione anche delle relative aree;

     2) alla esecuzione di opere di riqualificazione urbana e ambientale indicate nel comma 2 che sono equiparabili alle opere di urbanizzazione primaria al fine dello scomputo dalle corrispondenti quote del contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

     2. Sono considerate opere di riqualificazione urbana e ambientale gli interventi volti a migliorare lo stato e le condizioni di fruibilità collettiva degli immobili e degli ambienti circostanti. Tale categoria comprende:

     a) interventi diretti al ripristino e/o alla conservazione dei valori storico-artistici, archeologici, paesistico-ambientali ed architettonici

     b) interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi ambientali attinenti alla qualità della vita urbana, ivi comprese le opere di arredo urbano.

     3. Gli impegni previsti nel comma 1 lettera c) costituiscono oggetto di preliminare atto unilaterale d'obbligo da registrarsi e trascriversi, a favore del Comune, a cura del richiedente il rilascio del titolo abilitativo, previa accettazione dell'atto stesso da parte

dell'amministrazione comunale. Nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste altresì le garanzie finanziarie per l'adempimento dei relativi impegni.

     4. Nelle zone e nei casi non individuati dal Comune a norma del comma 1 si interviene mediante diretta autorizzazione o concessione edilizia in base alla legislazione vigente in materia, eventualmente condizionata al rispetto di obblighi accessori concernenti i materiali da utilizzare nei lavori e, in genere, le particolari modalità esecutive degli stessi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti).

     1. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni della presente legge può effettuarsi, oltre che nei casi indicati nell'articolo 3, anche mediante apposita variante, da adottarsi previa effettuazione delle analisi ivi prescritte.

     2. Nell'ambito della variante di cui al comma 1 il Comune deve procedere altresì alla riconferma ovvero alla nuova localizzazione degli standards urbanistici relativi alle aree ricadenti nella perimetrazione prevista dall'articolo 3 interessate da vincoli decaduti ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 ovvero comunque inerenti agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 6. (Modifiche d'ufficio e prescrizioni in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti).

     1. Nell'approvare gli strumenti urbanistici generali e loro varianti la Regione può introdurre d'ufficio o prescrivere modifiche necessarie per adeguarli alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 7. (Silenzio-assenso per concessione o autorizzazione edilizia).

     1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978, ivi compresi quelli in attuazione di uno strumento urbanistico attuativo debitamente esecutivo ovvero di atto unilaterale d'obbligo accettato a norma dell'articolo 4, comma 3, ancorché relativi ad immobili non aventi destinazione residenziale, l'istanza di autorizzazione o di concessione edilizia si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni dalla sua presentazione.

     2. Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di produzione, da parte del richiedente, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei visti e di ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, che siano di competenza di autorità diverse da quella comunale.

     3. Nel caso in cui l'intervento da assentire sia relativo ad un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e successive modificazioni ed integrazioni ed il rilascio della prescritta autorizzazione paesistico-ambientale rientri tra le funzioni subdelegate ai comuni a norma della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20, il Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 3 della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15, come modificata con legge regionale 19 novembre 1982 n. 44, è tenuto ad assumere le proprie determinazioni, aventi anche valore di pronuncia sull'istanza di autorizzazione paesistico- ambientale, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, senza che peraltro in detti casi possa comunque formarsi il silenzio-assenso.

     4. In caso di formazione del silenzio-assenso a norma del presente articolo, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, previa corresponsione al Comune degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni dei competenti organi comunali.

     5. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni o delle autorizzazioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni per provvedere alla loro rimozione.

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano nei confronti degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le eventuali modifiche d'ufficio o prescrizioni di cui all'articolo 6.

     2. Restano ferme in ogni caso le disposizioni contenute nella legge regionale n. 25/1987 e sono fatti salvi i programmi organici di intervento approvati a norma della legge regionale n. 25/1987 nonché dell'articolo 16 della legge n. 179/1992 prima della entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5.

 

     Art. 9. (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).

     1. Le disposizioni della presente legge:

     a) salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 3, sostituiscono l'articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457;

     b) abrogano le seguenti norme:

     1) articoli 50, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 febbraio 1983 n. 6 salvo il disposto di cui all'articolo 8.

     2) l'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 3 settembre 1976 n. 28;

     c) sostituiscono o abrogano ogni altra norma incompatibile.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 salvo quanto ivi stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II. Nuovemente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.