§ 3.2.60 - L.R. 11 settembre 1991, n. 27.
Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:11/09/1991
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità di applicazione).
Art. 2.  (Controllo micologico).
Art. 3.  (Tariffa per il controllo effettuato).
Art. 4.  (Modalità di pagamento della tariffa).
Art. 5.  (Corresponsione indennità).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.60 - L.R. 11 settembre 1991, n. 27. [1]

Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

(B.U. 18 settembre 1991, n. 13).

 

Art. 1. (Finalità di applicazione).

     1. La presente legge, in attuazione degli artt. 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e secchi.

 

     Art. 2. (Controllo micologico).

     1. Ai fini della tutela della salute pubblica la vendita di funghi epigei spontanei è soggetta a controllo effettuato da esperti micologi dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) che ne rilasciano idonea dichiarazione.

 

     Art. 3. (Tariffa per il controllo effettuato).

     1. Per il controllo di cui all'art. 2 è previsto il pagamento di una tariffa di L. 500 per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi controllata, purché la stessa non presenti un peso superiore a chilogrammi 5.

     2. La Giunta regionale provvede, ogni due anni, ad aggiornare la tariffa prevista dal 1° comma.

     3. Il controllo dei funghi destinati al consumo diretto del richiedente è effettuato gratuitamente e senza rilascio di dichiarazione.

 

     Art. 4. (Modalità di pagamento della tariffa). [2]

     1. Il pagamento della tariffa di cui all'articolo 3 è effettuato a favore dell'Unità sanitaria locale competente per la gestione del servizio.

 

     Art. 5. (Corresponsione indennità).

     1. Al personale delle U.S.L., addetto al controllo micologico e che rilascia idonea certificazione nell'ambito della struttura pubblica, viene corrisposta, all'interno dell'applicazione dell'istituto d'incentivazione alla produttività, una quota da stabilire nella contrattazione decentrata delle Unità Sanitarie Locali, secondo gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità dell'8 agosto 1984, recante «Applicazione del tariffario di cui all'art. 62 ex d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 relativo all'istituto di incentivazione alla produttività».

     2. (Omissis) [3].

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita dei funghi epigei spontanei senza la prescritta dichiarazione dell'avvenuto controllo micologico, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. In caso di recidiva, l'Autorità sanitaria, su proposta del competente servizio dell'U.S.L., può procedere alla revoca dell'autorizzazione di vendita del prodotto.

     2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della l.r. 14 aprile 1983, n. 11.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 luglio 2014, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 ottobre 1994, n. 55.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 1994, n. 55.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 1994, n. 55.