Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 10/08/2004 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 14. (Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle Aziende di promozione turistica) |
§ 3.1.69 - L.R. 10 agosto 2004, n. 14. [1]
Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco).
(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Artt. 1. - 13.
(Omissis)
Art. 14. (Liquidazione, soppressione e gestione provvisoria delle Aziende di promozione turistica) [2]
1. Le Aziende di Promozione Turistica (APT), istituite con
2. Alla data di cui al comma 1, i Direttori Generali delle APT assumono le funzioni di Commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione delle stesse, da attuarsi entro il 31 dicembre 2005, termine entro il quale le APT sono soppresse [3].
3. I Commissari straordinari svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) fino alla soppressione delle APT adottano gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni delle Aziende e la loro regolare gestione economica e patrimoniale;
b) entro il termine di centoventi giorni dall'assunzione dell'incarico sottopongono all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridiche e patrimoniali in atto nonché l'inventario dei beni esistenti.
4. Durante il periodo della liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni i Collegi dei Revisori dei Conti.
5. Ai Commissari straordinari spetta un compenso pari a quello già percepito in qualità di Direttori Generali.
Artt. 15. - 24.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 32 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[3] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 31 dicembre 2006 dall'art. 3 della