§ 3.1.27 - L.R. 25 maggio 1992, n. 13.
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:25/05/1992
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 3.  (Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).
Art. 4.  (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 5.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 6.  (Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).
Art. 7.  (Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività).
Art. 8.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 9.  (Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).
Art. 10.  (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 11.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 12.  (Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie).
Art. 13.  (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 13 bis.  (Attività ricettiva a conduzione familiare).
Art. 14.  (Definizione e caratteristiche).
Art. 15.  (Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie).
Art. 16.  (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).
Art. 17.  (Norma di rinvio).
Art. 18.  (Mini-aree di sosta).
Art. 19.  (Accertamento dei requisiti).
Art. 20.  (Validità e rinnovo dell'autorizzazione).
Art. 21.  (Diffida, sospensione, revoca e cessazione).
Art. 22.  (Comunicazione dei provvedimenti).
Art. 23.  (Denuncia e pubblicità dei prezzi).
Art. 24.  (Vigilanza e controllo).
Art. 25.  (Classificazione e comparazione ai fini tributari).
Art. 26.  (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi).
Art. 27.  (Osservanza di norme statali e regionali).
Art. 28.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 29.  (Divieto).
Art. 30.  (Sanzioni).


§ 3.1.27 - L.R. 25 maggio 1992, n. 13. [1]

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

(B.U. 10 giugno 1992, n. 10).

 

CAPO I

GENERALITA'

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla l. 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive extra-alberghiere denominate:

     a) case per ferie,

     b) ostelli per la gioventù;

     c) rifugi alpini ed escursionistici;

     d) affittacamere;

     e) case e appartamenti per vacanze;

     f) alloggi agrituristici;

     g) mini-aree di sosta.

 

CAPO II

CASE PER FERIE

 

     Art. 2. (Definizione e caratteristiche).

     1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

     2. In attuazione di apposite convenzioni nelle case per ferie è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, nonché gli assistiti dagli enti di cui al comma 1.

     3. Nelle case per ferie deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

     4. I predetti complessi ricettivi possono altresì essere strutturati ed attivati per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonomie modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 4.

     5. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1, assumono in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati universitari, casa della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, case per esercizi spirituali, centri di vacanze per anziani, centri di vacanze per minori e simili.

 

     Art. 3. (Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).

     1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:

     a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico- edilizi di ogni singolo comune;

     b) un w.c. e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidet ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private;

     c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

     d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq. 25 per i primi dieci posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più;

     e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;

     f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

     g) servizio di telefono ad uso comune.

     2. Nelle case per ferie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotate della superficie di cui al punto a), è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura minima di mc. 12 per persona.

 

     Art. 4. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).

     1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore ed il Comune, allo scopo di definire:

     a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

     b) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;

     c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;

     d) le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;

     e) il regolamento interno, per l'uso della struttura.

     3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso e nei limiti indicati dalla convenzione stipulata con il Comune.

     4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 17 maggio 1983, n. 217.

 

CAPO III

OSTELLI PER LA GIOVENTU'

 

     Art. 5. (Definizione e caratteristiche).

     1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

     2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).

     1. Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:

     a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera;

     b) un w.c. e una doccia ogni dieci posti letto, un lavabo ogni sei posti letto non serviti da dotazioni private;

     c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché cestino rifiuti per camera;

     d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq. 25 per i primi dieci posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più;

     e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;

     f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

     g) servizio di telefono ad uso comune.

     2. Negli ostelli per la gioventù esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotati della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura minima di mc. 10 per persona.

     3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

     4. Le camere da letto ed i locali igienici sono predisposti separatamente per uomini e donne.

     5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolari attrezzature, che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

 

     Art. 7. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività).

     1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore ed il Comune, che individua e definisce i seguenti elementi:

     a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;

     b) il tipo di gestione ed i servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;

     e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;

     d) le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;

     e) il regolamento interno per l'uso della struttura;

     f) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi, nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.

     3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso e nei limiti indicati nella convenzione stipulata con il Comune.

     4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 17 maggio 1983, n. 217.

 

CAPO IV

RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI

 

     Art. 8. (Definizione e caratteristiche).

     1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri e anche, purché per periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

     2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 s.l.m., anche servite da strade carrozzabili.

     3. La disciplina dei rifugi escursionistici si applica altresì alle strutture ricettive poste lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale e che, pur possedendo le caratteristiche indicate dalla legge, si trovano in località inferiore a m. 700 s.l.m.

     4. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

 

     Art. 9. (Requisiti tecnici ed igienico-edilizi).

     1. I rifugi alpini ed i rifugi escursionistici devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

     a) servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto;

     b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

     c) spazio attrezzato per il pernottamento;

     d) alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito;

     e) attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

     f) servizi igienico-sanitari;

     g) locale di fortuna con porta liberamente apribile dell'esterno;

     h) impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare;

     i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

     2. Nei rifugi escursionistici, per l'assolvimento dei requisiti di cui alle lettere b), c) e f) è inoltre richiesto:

     a) un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di bevande ed alimenti;

     b) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere a un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

     c) un locale bagno - composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa corrente - per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione, non serviti da dotazione private;

     d) un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti.

     3. Per gli immobili da destinare a rifugio escursionistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non vi sia la superficie minima indicata alla lettera b), è sufficiente che sia garantita nelle camere da letto una cubatura minima di 10 mc. per posto letto; è consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover modificare le caratteristiche dimensionali delle camere.

 

     Art. 10. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).

     1. L'esercizio dell'attività ricettiva, nei rifugi alpini ed escursionistici, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

     2. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio, e sottoscritta per accettazione anche dal gestore e custode, deve contenere a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto, b) le vie di accesso, specificando se si tratta di carrozzabili, sentieri o mulattiere, c) il numero dei posti letto e delle dotazioni igienico-sanitarie, d) il periodo di apertura, e) i servizi prestati.

     3. La domanda è corredata da una relazione illustrativa e da disegni quotati, in scala 1:100, comprendenti i prospetti, le piante e le sezioni della struttura ricettiva.

     4. Il Comune accerta che il gestore-custode indicato abbia conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e che possegga le necessarie cognizioni, anche sanitarie, per apportare i primi soccorsi.

     5. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

     6. L'apertura di un rifugio non custodito è soggetta a preventiva comunicazione al Comune competente per territorio, corredata dalle stesse indicazioni ed elaborati previsti per i rifugi custoditi; dovrà comunque essere garantito l'accesso mediante l'individuazione di uno o più depositari delle chiavi.

     7. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 17 maggio 1983, n. 217.

 

CAPO V

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

 

     Art. 11. (Definizione e caratteristiche).

     1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive, gestite da privati, atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere aventi capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in uno o due appartamenti ammobiliati posti in uno stesso stabile.

     2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria.

     3. Gli affittacamere devono assicurare, anche avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi, compresi nel prezzo della camera:

     a) pulizia dei locali almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;

     b) cambio della biancheria almeno una volta alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;

     c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento.

 

     Art. 12. (Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie).

     1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico edilizi comunali, devono anche essere dotati di:

     a) un locale bagno - composto di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente - ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi;

     b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;

     c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno o di uso comune.

 

     Art. 13. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).

     1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

     2. La domanda di autorizzazione deve indicare:

     a) generalità del dichiarante;

     b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;

     c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;

     d) servizi complementari offerti;

     e) periodi di esercizio dell'attività.

     3. I titolari o gestori della suddetta attività sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Da tale obbligo, sono esclusi gli esercizi fino a tre camere [2].

 

CAPO V BIS [3]

SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE

DENOMINATO BED & BREAKFAST

 

     Art. 13 bis. (Attività ricettiva a conduzione familiare).

     1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.

     2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.

     3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:

     a) pulizia quotidiana dei locali;

     b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;

     c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento;

     d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.

     4. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa comunicazione al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:

     a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l'attività;

     b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

     c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;

     d) periodo di attività;

     e) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

     5. Il Comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione alla Regione e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell'attività è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità.

     6. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali.

     7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell'attività, si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.

     8. Chiunque svolga l'attività di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al Comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, è punito con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate all'articolo 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

     9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi.

 

CAPO VI

CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE

 

     Art. 14. (Definizione e caratteristiche).

     1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.

     2. Sono altresì case e appartamenti per vacanze le unità abitative a rotazione d'uso, possedute da più comproprietari per predeterminati differenti periodi dell'anno e affittate a turisti in caso di non completo utilizzo da parte dei proprietari stessi; le quote poste a disposizione dei turisti devono raggiungere almeno il trenta per cento del totale.

     3. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

     a) pulizia delle unità abitative ed ad ogni cambio di cliente;

     b) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda, gas e, nel periodo invernale, riscaldamento;

     c) manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici;

     d) locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti, ubicato nel Comune interessato;

     e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei pasti.

     4. Nelle singole unità abitative può essere, altresì, assicurata la dotazione di telefono, radio, televisione e filodiffusione.

     5. Agli effetti della presente legge è considerata comunque gestione in forma imprenditoriale e non occasionale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, con i limiti, le dotazioni ed i servizi di cui al primo comma, tre o più unità abitative, anche in stabili diversi, poste nello stesso comune.

 

     Art. 15. (Caratteristiche tecniche ed igienico-edilizie).

     1. Le unità abitative destinate alla gestione di case ed appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti, per le case di civile abitazione, dai regolamenti igienico edilizi comunali e disporre di una superficie minima di 28 mq., con rapporto superficie/persona non inferiore a 7 mq.

     2. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

     3. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unità abitative devono essere mantenuti in buono stato in conformità dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 16. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività).

     1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal Comune, riportante il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.

     2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

     a) generalità del richiedente;

     b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all'attività ricettiva;

     c) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;

     d) periodi di esercizio della attività.

     3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione al numero e alle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.

     4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 17 maggio 1983, n. 217.

     5. L'autorizzazione all'esercizio non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

 

CAPO VII

ALLOGGI AGRITURISTICI

 

     Art. 17. (Norma di rinvio).

     1. La definizione degli alloggi agrituristici, la determinazione delle loro caratteristiche nonché la fissazione degli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività e dei requisiti tecnici e igienico-edilizi sono regolamentati dalla L.R. 28 agosto 1989, n. 39.

 

CAPO VIII [4]

MINI-AREE DI SOSTA

 

     Art. 18. (Mini-aree di sosta).

     1. Gli Enti locali possono allestire, nell'ambito dei rispettivi territori, mini-aree di sosta ai sensi dell'art. 7 comma 9 della l. 17 maggio 1983, n. 217.

     2. Le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci piazzole e un massimo di trenta piazzole svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche a supporto del campeggio itinerante, rurale ed escursionistico.

     3. I requisiti minimi sono quelli previsti per i campeggi contrassegnati da una stella.

 

CAPO IX

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 19. (Accertamento dei requisiti).

     1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che:

     a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli;

     b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

     2. L'accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta, anche mediante appositi sopralluoghi.

 

     Art. 20. (Validità e rinnovo dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, è rinnovata annualmente, dietro presentazione di domanda e previo pagamento della tassa di concessione regionale e delle altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.

 

     Art. 21. (Diffida, sospensione, revoca e cessazione).

     1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è revocata dal Comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi in base ai quali è stata rilasciata.

     2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il Comune può, previa diffida, contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta giorni.

     3. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.

     4. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla presente legge che intenda sospendere temporaneamente l'attività deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne la durata.

     5. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi prorogabili dal Comune di altri 6 mesi, per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata.

     6. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione dell'attività.

 

     Art. 22. (Comunicazione dei provvedimenti).

     1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio della autorizzazione di cui alla presente legge nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni, alla Regione e all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune trasmette alla Regione l'elenco delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere autorizzate, distinto per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva.

     3. La Giunta regionale provvede alla compilazione e pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco degli esercizi ricettivi in attività, comprendente la classificazione loro attribuita.

 

     Art. 23. (Denuncia e pubblicità dei prezzi).

     1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, sono comunicati alla Regione e al Comune secondo le disposizioni di cui alla l. 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.

     2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. Per le mini-aree di sosta i prezzi sono comunicati esclusivamente alla Regione.

     3. Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati, nonché della classificazione attribuita ai sensi dell'art. 26 devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera o unità abitativa.

 

     Art. 24. (Vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dal Comune.

     2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

 

     Art. 25. (Classificazione e comparazione ai fini tributari).

     1. Gli esercizi di affittacamere e case e appartamenti per vacanze sono classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo l'allegata tabella A.

     2. Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini ed i rifugi escursionistici sono classificati di III categoria.

     3. L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

     4. Ai fini della determinazione delle tasse di concessione regionale le autorizzazioni rilasciate in applicazione della presente legge sono equiparate, laddove non specificatamente individuate, a quelle dei corrispondenti esercizi ricettivi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della l. 21 marzo 1958, n. 326, di cui al Titolo III della tariffa emanata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.

 

     Art. 26. (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi).

     1. L'uso occasionale a fini ricettivi, e per periodi definiti, di strutture, anche galleggianti, non identificabili tra le strutture ricettive definite dalla presente legge o dalla L.R. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni, è consentito in deroga alle disposizioni citate, previo nulla osta del Comune.

     2. Il Comune concede il nulla osta, a richiesta, limitatamente al periodo d'utilizzo, dopo aver accertato la sussistenza dei requisii soggettivi e di sicurezza e la presenza di sufficienti requisiti igienico- sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di struttura.

     3. Alle predette strutture, ai fini della comparazione di cui all'art. 25 comma 1 è attribuita rispettivamente la classificazione di I categoria o a cinque stelle, a seconda che risultino in possesso dei requisiti propri di strutture definite dalla presente legge ovvero dalla L.R. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni.

     4. L'uso occasionale indicato al comma 1 è comunque limitato alle manifestazioni ed ai periodi espressamente individuati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 27. (Osservanza di norme statali e regionali).

     1. E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la tutela del suolo.

 

     Art. 28. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli affittacamere già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un biennio da tale data devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla presente legge; durante tale periodo le autorizzazioni sono rinnovate a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione previgente.

     2. Fatto salvo quando disposto dal comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano nel territorio regionale le disposizioni della l. 16 giugno 1939, n. 1111 «Disciplina degli affittacamere», del d.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 «Approvazione del testo unico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini».

     3. L'applicazione della l. 21 marzo 1958, n. 326 è limitata ai campeggi gestiti dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della l. 17 maggio 1983, n. 217 che dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla L.R. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni per i campeggi classificati a 1 stella.

     4. In applicazione dell'art. 5, ultimo comma della l. ]7 maggio 1983, n. 217, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di affittacamere, hanno diritto di ottenere, a domanda, l'iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della l. 11 giugno 1971, n. 426.

 

     Art. 29. (Divieto).

     1. E' fatto divieto di utilizzare denominazioni, definizioni e termini propri delle strutture turistiche ricettive, di cui all'art. 6 della l. 17 maggio 1983, n. 217, per attività che non abbiano esclusivi scopi turistici.

 

     Art. 30. (Sanzioni).

     1. Chiunque svolga delle attività disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione o nulla-osta nel caso previsto dall'art. 26, o ospiti nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'art. 2 commi 1 e 2, è punito con sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

     2. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli comunicati è punito con una sanzione amministrativa proporzionale all'illecito riscosso. Tale sanzione è pari a 50 volte l'illecito stesso, con un minino di 500.000.

     3. Chiunque doti la struttura ricettiva di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, fatto salvo lo stato di necessità per i rifiuti alpini ed escursionistici, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

     4. Chiunque interrompa l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, è punito con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     5. Chiunque attribuisca al proprio esercizio, con pubblicazioni, scritti, avvisi o altro mezzo, caratteristiche diverse da quelle possedute e autorizzate, o una denominazione diversa da quella approvata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     6. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con la sanzione da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     7. In caso di recidiva le sanzioni predette sono raddoppiate fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2.

     8. Ai sensi della L.R. 2 dicembre 1982, n. 45, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è demandata ai Comuni, ai quali sono devoluti i relativi proventi.

 

Allegato A (articolo 25)

 

     Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla l. 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone):

 

 

1) CONSERVAZIONE

normale                      coeff. 1.00

mediocre                     coeff. 0.80

scadente                     coeff. 0.60

 

2) UBICAZIONE

centro storico o centrale    coeff. 1.30

semiperiferia                coeff. 1.20

zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella

zona

agricola                     coeff. 1.20

periferia                    coeff. 1.00

agricola                     coeff. 0.85

 

N.B. - L'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive- turistiche

delle località.

 

3) LIVELLO

piano attico                 coeff. 1.20

piani intermedi              coeff. 1.00

piano terreno                coeff. 0.90

piano seminterrato           coeff. 0.80

 

4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO

 

A/1                          coeff. 2.00

A/2                          coeff. 1.25

A/3                          coeff. 1.05

A/4                          coeff. 0.80

A/5                          coeff. 0.50

A/6                          coeff. 0.70

A/7                          coeff. 1.40

 

     Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti

coefficienti minimi per le singole categorie:

I categoria      superiore o uguale a 1.82

II categoria     superiore o uguale a 1.00

III categoria    superiore o uguale a 0.384

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella presente legge, vedi l'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[3] Capo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[4] Per gli impianti igienico sanitari si veda anche l'art. 6 della L.R. 29 maggio 1998, n. 18.