§ 3.1.53 - L.R. 29 maggio 1998, n. 18.
Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 "Norme vigenti in materia di classificazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:29/05/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aree attrezzate di sosta).
Art. 3.  (Gestione delle aree).
Art. 4.  (Contributi).
Art. 5.  (Presentazione delle domande).
Art. 6.  (Integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 25 maggio 1992 n. 13).
Art. 7.  (Norma finale e transitoria).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.53 - L.R. 29 maggio 1998, n. 18.

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 "Norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive" e 25 Maggio 1992 n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".

(B.U. 17 giugno 1998, n. 7).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La Regione, al fine di promuovere il turismo itinerante, disciplina la sosta temporanea di caravan e autocaravan in aree apposite individuate dai Comuni, singoli o associati.

 

     Art. 2. (Aree attrezzate di sosta). [2]

     1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, istituiscono aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio dei caravan ed autocaravan omologati, dotate di:

     a) pozzetto di scarico autopulente;

     b) erogatore di acqua potabile;

     c) adeguato sistema di illuminazione;

     d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, se effettuata nel territorio comunale;

     e) toponomastica della città.

     2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

     3. La sosta di caravan ed autocaravan nelle aree attrezzate di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi.

 

     Art. 3. (Gestione delle aree). [3]

     1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

     2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

 

     Art. 4. (Contributi).

     1. La Regione, per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, secondo modalità e criteri prioritari stabiliti dalla Giunta regionale che garantiscano una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio.

     2. I contributi sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto delle aree, con un massimo di lire 30.000.000.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

     2. La documentazione a corredo della domanda è stabilita con provvedimento del Dirigente competente.

 

     Art. 6. (Integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 25 maggio 1992 n. 13). [4]

     1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni e 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono tenute a realizzare, entro il 31 dicembre 1999, gli impianti igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni di autocaravan e caravan ai sensi dell'articolo 185, comma 7 del d.lgs. 285/1992 e dell'articolo 378 del d.P.R. 495/1992, consentendone l'uso - con eventuale corrispettivo, anche ai caravan ed autocaravan itineranti.

 

     Art. 7. (Norma finale e transitoria). [5]

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate con fondi statali destinati alla riqualificazione dell'offerta turistica o con fondi regionali nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Articolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[3] Articolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[4] Articolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[5] Articolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.