§ 2.2.21 - L.R. 23 febbraio 1996, n. 6.
Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 igiene e veterinaria
Data:23/02/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Misure igieniche contro le mosche).
Art. 3.  (Vigilanza sulle carni).
Art. 4.  (Carni avicunicole).
Art. 5.  (Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari).
Art. 6.  (Produzione e vendita di latte).
Art. 7.  (Trasporto latte).
Art. 8.  (Lavorazione e/o confezionamento di prodotti surgelati).
Art. 9.  (Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi).
Art. 10.  (Attrezzature per la conservazione delle sostanze alimentari e utensili).
Art. 11.  (Distributori automatici).
Art. 12.  (Detenzione promiscua di sostanze alimentari non deperibili e deperibili).
Art. 13.  (Trasporto di sostanze alimentari).
Art. 14.  (Autorizzazione dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari).
Art. 15.  (Dichiarazione di scorta).
Art. 16.  (Additivi chimici).
Art. 17.  (Detenzione di additivi chimici e non regolare tenuta del registro).
Art. 18.  (Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari).
Art. 19.  (Sopraveste e copricapo).
Art. 20.  (Norma di rinvio).
Art. 21.  (Abrogazione di norme).


§ 2.2.21 - L.R. 23 febbraio 1996, n. 6.

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

(B.U. 13 marzo 1996, n. 4).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le sanzioni pecuniarie amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati.

     2. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge trovano applicazione solo se il fatto non costituisce reato.

 

     Art. 2. (Misure igieniche contro le mosche).

     1. La mancata predisposizione delle misure igienico sanitarie previste dal Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 (norme obbligatorie per l'attuazione della legge 29 marzo 1928, n. 858, concernente disposizioni per la lotta contro le mosche) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 400.000.

 

     Art. 3. (Vigilanza sulle carni).

     1. La mancata osservanza delle disposizioni sulla vigilanza sanitaria sulle carni prevista dal r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298 (regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 4. (Carni avicunicole).

     1. La vendita di volatili, conigli e selvaggina in locali privi del certificato di idoneità, o in locali privi dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la vendita di carni delle suddette specie in locali con banchi non separati o in spacci di generi alimentari con banchi e attrezzature non corrispondenti alle esigenze di igiene o posti in vendita non accuratamente spennati, spellati o eviscerati sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 5. (Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari).

     1. I trasgressori delle disposizioni previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

     2. I trasgressori delle disposizioni della legge 580/1967 di cui agli articoli 7 e 9 (ultimo comma), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26 e 33 (ultimo comma) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

     3. I trasgressori delle disposizioni della legge 580/1967 diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e del relativo regolamento di esecuzione nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge stessa sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

 

     Art. 6. (Produzione e vendita di latte).

     1. L'apertura di una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto senza l'autorizzazione del Sindaco, la mancanza o la non persistenza dei requisiti igienico sanitari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     2. La mancata pulizia dei recipienti per la mungitura, raccolta, trasporto e commercio di latte destinato al consumo diretto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     3. La mancata chiusura ermetica, durante il trasporto, delle cisterne e degli altri contenitori adibiti al trasporto del latte, creme di latte, sostanze a base di latte nonché la mancanza della scritta "trasporto latte" sulle cisterne, con esclusione di quelle immatricolate nei paesi esteri che trasportino latte e crema di latte, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     4. L'apertura di una rivendita di latte senza autorizzazione o priva delle caratteristiche strutturali nonché la produzione ed il commercio di crema, panna montata, yogurt, conserve di latte, latte umanizzato maternizzato ed analoghi senza autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 7. (Trasporto latte).

     1. Il trasporto in cisterna o in altri contenitori asportabili ed intercambiabili, contrassegnati ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, recanti la scritta "trasporto latte" e chiusi ermeticamente dal venditore o dallo speditore in applicazione dell'articolo 20 del r.d. 9 maggio 1929, n. 994, privo della dichiarazione di scorta e la mancata conservazione della dichiarazione stessa per trenta giorni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 8. (Lavorazione e/o confezionamento di prodotti surgelati).

     1. Chiunque lavora o confeziona prodotti alimentari surgelati in locali dai quali non siano stati allontanati i rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 9. (Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi).

     1. La mancanza dei requisiti igienici minimi per gli stabilimenti ed i laboratori di produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari previsti dalla vigente normativa nonché il mancato mantenimento delle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili delle predette strutture sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     2. La mancata separazione, nei depositi, di coloranti, additivi e coadiuvanti tecnologici dalle sostanze chimiche ed utensili usati per la pulizia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 10. (Attrezzature per la conservazione delle sostanze alimentari e utensili).

     1. La mancanza di idonee attrezzature per una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, negli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande sia in sede fissa che in forma ambulante, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     2. La mancanza dei requisiti previsti per le apparecchiature e gli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari nonché la mancata osservanza delle temperature massime o minime, previste dalla vigente normativa per determinate sostanze alimentari, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 11. (Distributori automatici).

     1. La mancata osservanza delle temperature previste per determinate sostanze alimentari poste in vendita attraverso distributori automatici, la mancata installazione sui distributori automatici delle predette sostanze alimentari di apparecchiature atte a bloccare la distribuzione qualora la temperatura di conservazione si discosti dai limiti stabiliti, la mancata comunicazione scritta all'Autorità sanitaria locale dell'installazione di distributori automatici di sostanze alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     2. La mancata collocazione nelle adiacenze immediate dei distributori automatici di idonei portarifiuti, la non tenuta degli stessi in buone condizioni igieniche, la mancata sostituzione o svuotamento degli stessi con la necessaria frequenza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 12. (Detenzione promiscua di sostanze alimentari non deperibili e deperibili).

     1. La detenzione promiscua di sostanze alimentari destinate alla vendita e/o somministrazione e di sostanze alimentari deperibili alterate, ovvero la mancanza di cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore delle sostanze alimentari deperibili alterate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 13. (Trasporto di sostanze alimentari).

     1. Il trasporto di sostanze alimentari con mezzi non idonei igienicamente, sprovvisti di adeguata protezione, in relazione alle sostanze trasportate, dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali, la mancata pulizia del mezzo di trasporto, il trasporto promiscuo di sostanze alimentari diverse, in modo tale da non garantire l'assoluta mancanza di contaminazione o insudiciamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 14. (Autorizzazione dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari).

     1. La mancanza dell'autorizzazione sanitaria preventiva per le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse, per i veicoli adibiti al trasporto di surgelati per la distribuzione ai dettaglianti, per i veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca, freschi e congelati, il mancato rinnovo dell'autorizzazione sanitaria, la mancata sospensione dell'impiego del mezzo autorizzato in caso di sopravvenuta inidoneità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 15. (Dichiarazione di scorta).

     1. La mancanza della dichiarazione di scorta, ai fini del trasporto, prescritta per determinate sostanze alimentari è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 16. (Additivi chimici).

     1. La produzione, il commercio ed il deposito all'ingrosso di additivi chimici per uso alimentare senza l'autorizzazione sanitaria sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 17. (Detenzione di additivi chimici e non regolare tenuta del registro).

     1. La detenzione per ragioni di studio, nei laboratori di ricerca annessi a stabilimenti di produzione, di additivi chimici, sostanze aromatizzanti, materie coloranti, coadiuvanti tecnologici e sostanze comunque non consentite nella lavorazione di alimenti e che in ogni caso non debbano essere impiegate nella produzione di alimenti da destinare al commercio, la mancanza o la non regolare tenuta di apposito registro di carico e scarico per l'annotazione delle predette sostanze, senza l'autorizzazione sanitaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     2. La detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti senza l'autorizzazione sanitaria e senza la tenuta del registro di carico e scarico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 18. (Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari).

     1. Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, sprovvisto di libretto di idoneità sanitaria, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 60.000.

     2. Chiunque assuma il personale di cui al comma 1 sprovvisto di libretto di idoneità sanitaria è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000.

     3. La mancata conservazione sul posto di lavoro, a cura del titolare o conduttore, dei libretti sanitari, o il rifiuto a presentare gli stessi a richiesta degli organi di vigilanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

     4. La mancata segnalazione all'autorità sanitaria da parte del titolare o conduttore, dei casi sospetti di malattie infettive o contagiose del personale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 1.500.000.

     5. La mancata richiesta al personale assentatosi per malattia per oltre cinque giorni, da parte del titolare o conduttore, di apposito certificato medico dal quale risulti che il dipendente non presenta pericoli di contagio a seguito della malattia medesima è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 19. (Sopraveste e copricapo).

     1. La mancanza di idonee tute o sopravesti di colore chiaro o di idonei copricapo che contengano la capigliatura da parte del personale negli stabilimenti e nei laboratori di produzione, preparazione, manipolazione e negli esercizi di vendita delle sostanze alimentari nonché la mancanza di pulizia degli indumenti o della persona addetta alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.500.000.

 

     Art. 20. (Norma di rinvio).

     1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme).

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è abrogato.