§ 2.1.128 - L.R. 1 marzo 2011, n. 2.
Costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:01/03/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule))
Art. 3.  (Norme transitorie e finali)
Art. 4.  (Abrogazione di norme)
Art. 5.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 2.1.128 - L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

Costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

(B.U. 2 marzo 2011, n. 4)

 

Art. 1. (Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni)

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule))

     1. (Omissis) [2].

     Art. 3. (Norme transitorie e finali)

     1. La presente legge, a seguito della costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, comporta la modifica dell’ordinamento degli assetti istituzionali e degli organi di direzione e controllo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell’Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

     2. Ai fini dell’ottenimento del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, il processo istruttorio, di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è svolto dall’Agenzia Sanitaria Regionale, unitamente al Rettore dell’Università degli studi di Genova, al Direttore scientifico dell’IST e al Direttore del Dipartimento Emato-Oncologico di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino, quali unici rappresentanti della componente clinica.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia conclude la fase istruttoria, predisponendo la domanda di cui all’articolo 14 del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata della necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del decreto stesso, e la trasmette alla Giunta.

     4. La Giunta, acquisito il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare sulla documentazione trasmessa dall’Agenzia, da rendersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso, provvede a inoltrare al Ministero la richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

     5. La costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è fissata dalla data del riconoscimento di istituto scientifico disposto con decreto del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione. Da questa data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti definitivamente al nuovo soggetto giuridico.

     6. L’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è tenuto a garantire la continuità dei percorsi di assunzione, attualmente in corso presso l’Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro in applicazione della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni [3].

     7. Fino alla data di  nomina del Direttore generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro, il corrente svolgimento delle funzioni di direzione amministrativa e sanitaria è assicurato dai Direttori generali, sanitari e amministrativi in carica.

     8. In sede di prima nomina dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro non si applica il limite di età previsto dall’articolo 41, comma 3, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

     9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, d’intesa con il Rettore, alle modifiche al protocollo generale d’intesa Regione-Università conseguenti al riassetto dell’attività di trapianto di cui dell’articolo 28 ter, comma 4, lettera d), della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall’articolo 1 della presente legge.

     10. Le espressioni “Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino” e “Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro” ovunque ricorrano nelle leggi regionali sono sostituite dall’espressione “IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”.

 

     Art. 4. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 3, 4, 5, 9 della l.r. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l’articolo 3, comma 1 bis, e l’articolo 10 della l.r. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) il Capo I del Titolo V della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) l’articolo 3, comma 2, lettera a), e l’articolo 10, commi 2, lettera a), e 4 della l.r. 60/2009.

 

     Art. 5. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce il Capo V del Titolo II della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[2] Modifica il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 60.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 9.