§ 2.1.114 - L.R. 31 marzo 2006, n. 7.
Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:31/03/2006
Numero:7

§ 2.1.114 - L.R. 31 marzo 2006, n. 7.

Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione

(B.U. 5 aprile 2006, n. 4)

 

Art. 1. (Oggetto e natura giuridica)

     1. La presente legge disciplina l’ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione (IRCCS), aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 (riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni, e dall’atto d’intesa di cui all’articolo 5 dello stesso d.lgs. 288/2003 stipulato con accordo 1° luglio 2004 (organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni).

     2. Gli IRCCS sono enti pubblici, a rilevanza nazionale, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.

     3. Gli IRCCS fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta specializzazione, operano in conformità agli obiettivi della programmazione regionale e partecipano al sistema della ricerca nazionale e internazionale.

 

Art. 2. (Funzioni di indirizzo e vigilanza regionale)

     1. La Regione adotta le direttive inerenti l’organizzazione di ciascun IRCCS, le competenze degli organi e le forme di controllo e vigilanza nel rispetto della competenza statale in materia [1].

     2. Le direttive di cui al comma 1 riconoscono il ruolo peculiare degli IRCCS, quali Istituti di cura e di ricerca, prevedendo che il regolamento di cui all’articolo 7 adottato dagli Enti:

     a) disciplini l’organizzazione della ricerca;

     b) favorisca il pieno inserimento degli IRCCS nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale;

     c) indirizzi l’attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di cura ed assistenza sanitaria.

 

Art. 3. (Organi e funzioni)

     1. Sono organi degli IRCCS:

     a) il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche degli enti ed alla valorizzazione delle loro funzioni di ricerca, nonché in ordine allo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli IRCCS;

     b) il Direttore generale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione;

     c) il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità e la gestione dell'attività di ricerca degli IRCCS, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia, nei limiti delle risorse assegnate;

     d) il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

     1 bis. (Omissis) [2].

     1 ter. Il collegio di Direzione è composto da:

     a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l’attività;

     b) il direttore sanitario;

     c) il direttore amministrativo;

     d) il direttore scientifico;

     e) i direttori dei dipartimenti sanitari;

     f) il responsabile dell’area infermieristica;

     g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;

     h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell’area infermieristica di cui alla lettera f).

I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale [3].

     2. Le direttive di cui all’articolo 2 definiscono le funzioni degli organi di cui al comma 1, secondo i principi della normativa statale in materia.

     3. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali, sentito il Ministro della Salute, con funzione di presidente, uno dal Ministro della Salute ed uno dal Comune di Genova.

     4. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti inseriti nell’elenco degli idonei per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie, vigente alla data della nomina, e ad esso si applicano gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 10 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modifiche.

     5. Il Direttore scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentita la Regione.

     6. Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale degli IRCCS, resta in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dal Ministro della Salute ed uno dal Comune di Genova [4].

     7. La Giunta regionale approva lo schema dei contratti tra IRCCS, Direttore generale e Direttore scientifico per quest’ultimo d’intesa con il Ministero della Salute [5].

 

Art. 4. (Comitato etico)

     1. Il Comitato etico è un organismo indipendente costituito ai sensi dei decreti del Ministro della Salute 15 luglio 1997 (recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) e successive modifiche. Il Comitato etico valuta i programmi di sperimentazione scientifica e clinica terapeutica avviati negli IRCCS e fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore generale e dal Direttore scientifico e formula proposte sulle materie di propria competenza.

     2. Il Comitato etico è nominato dal Consiglio di indirizzo ed è composto dal Direttore scientifico, dal Direttore sanitario e dal responsabile della farmacia nonché da:

     a) un esperto in bioetica;

     b) un farmacologo;

     c) un biostatistico;

     d) un esperto in genetica;

     e) un esperto in materie giuridiche;

     f) un rappresentante dei medici convenzionati;

     g) il direttore medico di presidio, ove previsto dal regolamento di cui all’articolo 7;

     h) un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.

     3. Il Comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio successivo a quello che ha provveduto alla relativa nomina.

 

Art. 5. (Direttore amministrativo e Direttore sanitario)

     1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono nominati dal Direttore generale; ad essi si applicano gli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

     2. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario partecipano unitamente al Direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione degli IRCCS; concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

 

Art. 6. (Comitato tecnico scientifico)

     1. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all’attività clinica e di ricerca, presso ogni IRCCS è costituito un Comitato tecnico scientifico.

     2. Il Comitato tecnico scientifico è composto:

     a) dal Direttore scientifico che lo presiede;

     b) dal Direttore sanitario;

     c) da ulteriori componenti nominati dal Consiglio di indirizzo il cui numero è stabilito nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all’articolo 7, individuati tra:

     1) responsabili di dipartimento o dirigenti di struttura complessa;

     2) personale medico dirigente: almeno uno;

     3) personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali: almeno uno;

     4) esperti esterni: due.

     3. I criteri e le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c), sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all’articolo 7.

     4. I componenti del Comitato tecnico scientifico cessano dalla carica allo scadere dell’incarico del Direttore scientifico.

 

Art. 7. (Regolamento di organizzazione e funzionamento)

     1. Il Direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS, sulla base delle direttive approvate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2 e lo trasmette alla Regione ed al Ministro della Salute, entro cinque giorni dall’adozione.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato, acquisito il parere del Consiglio di indirizzo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ente.

     3. La Regione, acquisite le eventuali osservazioni del Ministro della Salute, approva il regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, entro i successivi quaranta giorni.

 

Art. 8. (Finanziamento, gestione contabile e patrimoniale e controlli)

     1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 288/2003, al finanziamento, alla gestione contabile e patrimoniale e ai controlli si estendono agli IRCCS le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale e controlli in vigore per le Aziende sanitarie.

 

Art. 9. (Disciplina speciale per l’Istituto Giannina Gaslini) [6]

     1. L’Istituto Giannina Gaslini non è trasformato in fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto mantiene le funzioni e la composizione di cui all’articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

     2. Il Collegio sindacale dell’Istituto Giannina Gaslini è composto da un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e da un funzionario della Regione Liguria, con qualifica dirigenziale. Il collegio è nominato con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati..

 

Art. 10. (Disposizioni transitorie) [7]

     (Omissis)

 

Art. 11. (Anticipazioni di cassa per le Aziende sanitarie e gli IRCCS) [8]

     (Omissis)

 

Art. 12. (Disposizioni finali)

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all’articolo 7 si applicano le disposizioni del d.lgs 288/2003 e successive modificazioni, dell’atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 288/2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di Aziende sanitarie, per quanto compatibili.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

[2] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

[3] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2011, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.