Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.7 autonomie locali |
Data: | 07/10/2002 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Abrogazione). |
Art. 2. (Soppressione del controllo necessario). |
§ 1.7.58 - L.R. 7 ottobre 2002 n. 35.
Soppressione del Comitato di Controllo sugli Enti locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
(B.U. 16 ottobre 2002, n. 15).
Art. 1. (Abrogazione).
1. Il Comitato Regionale di Controllo di cui all’articolo 128 del
2. I Capi I e III della
3. I controlli regionali sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e sugli atti degli enti di gestione di cui alla
4. I servizi di consulenza di cui all’articolo 129 del
5. Ogni altra funzione attribuita da disposizioni di legge o di regolamento al soppresso Comitato Regionale di Controllo è esercitata dalle competenti strutture della Giunta regionale.
Art. 2. (Soppressione del controllo necessario).
1. A seguito dell’intervenuta soppressione del controllo di cui all’articolo 126 del d.lgs 267/2000 agli atti ivi previsti si applica il regime previsto dall’articolo 134, commi 3 e 4 per gli atti non sottoposti a controllo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.