§ 1.7.41 - L.R. 21 giugno 1999 n. 17.
Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:21/06/1999
Numero:17


Sommario
Art. 35.  (Atti soggetti al controllo).
Art. 36.  (Potere generale di annullamento).
Art. 37.  (Vigilanza della Regione).


§ 1.7.41 - L.R. 21 giugno 1999 n. 17.

Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.

(B.U. 14 luglio 1999, n. 10).

 

CAPO I

ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI [1]

 

     Artt. 1. – 34. [2]

 

CAPO II

NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO SUGLI

ATTI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI

ASSISTENZA E BENEFICENZA

 

Art. 35. (Atti soggetti al controllo).

     1. Il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) si esercita sulle deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo, adottati secondo schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale, nonché sugli statuti dell'ente e sul rendiconto della gestione.

     2. Il bilancio e il conto consuntivo evidenziano gli elementi fondamentali dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell'ente anche ai fini dell'esercizio della vigilanza.

     3. Il controllo di cui al comma i è esercitato dal Comitato nei termini e con le modalità di cui al Capo I della presente legge.

 

     Art. 36. (Potere generale di annullamento).

     1. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     2. La Regione può richiedere la trasmissione delle deliberazioni assunte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e non soggette a controllo.

 

     Art. 37. (Vigilanza della Regione).

     1. La Regione continua ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sugli organi delle IPAB di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 (norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche ed integrazioni.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI [3]

 

     Artt. 38. – 41. [4]

 

 


[1] Capo I e articoli da 1 a 34 abrogati dall’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 35.

[2] Capo I e articoli da 1 a 34 abrogati dall’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 35.

[3] Capo III e articoli da 38 a 41 abrogati dall’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 35.

[4] Capo III e articoli da 38 a 41 abrogati dall’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2002, n. 35.