§ 1.4.54 - L.R. 18 novembre 1992, n. 32.
Trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:18/11/1992
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Assenze per malattie figli).
Art. 2.  (Destinatari del diritto ai congedi).
Art. 3.  (Effetti dei periodi di congedo).
Art. 4.  (Applicazione per Enti strumentali).
Art. 5.  (Abrogazione di norme).


§ 1.4.54 - L.R. 18 novembre 1992, n. 32.

Trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozione.

(B.U. 9 dicembre 1992, n. 19).

 

     Art. 1. (Assenze per malattie figli).

     1. I dipendenti regionali hanno diritto a congedi straordinari durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

     2. I periodi di assenza di cui al 1° comma per ciascun anno solare sono retribuiti per intero per il primo mese e con riduzione all'80 per cento per il secondo mese. Per il restante periodo possono essere concessi congedi straordinari non retribuiti.

 

     Art. 2. (Destinatari del diritto ai congedi).

     1. Il congedo straordinario previsto dall'art. 1 può essere fruito alternativamente dalla madre o dal padre.

     2. Il diritto al congedo di cui al 1° comma è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

 

     Art. 3. (Effetti dei periodi di congedo).

     1. I periodi di congedo straordinario di cui alla presente legge retribuiti per intero o all'80 per cento sono utili a tutti gli effetti compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

     2. Per i periodi di congedo straordinario non retribuito previsto dalla presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale le contribuzioni d'obbligo per il trattamento di previdenza, quiescenza e servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 4. (Applicazione per Enti strumentali).

     1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche al personale degli Enti strumentali di cui alla l.r. 29 dicembre 1986, n. 35.

 

     Art. 5. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati l'art. 9, 1° comma, lett. f), e l'art. 10, 1° e 2° comma della l.r. 16 ottobre 1979, n. 34.