§ 1.4.16 - L.R. 16 ottobre 1979, n. 34.
Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Liguria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 personale e uffici
Data:16/10/1979
Numero:34


Sommario
Art. 9.  (Congedo straordinario retribuito).
Art. 10.  (Congedi straordinari non retribuiti).


§ 1.4.16 - L.R. 16 ottobre 1979, n. 34.

Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Liguria.

(B.U. 17 ottobre 1979, n. 42 - S.O.).

 

     Artt. 1. - 8. [1]

     (Omissis).

 

Art. 9. (Congedo straordinario retribuito).

     Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

     a) per contrarre matrimonio nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

     b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova dista oltre 100 km. dalla residenza;

     c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

     d) per cure: fino ad un mese per invalidi civili, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

     e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

     f) (Omissis) [2];

     g) per gravidanza o puerperio: nei limiti della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

     h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

     La fruizione del congedo di cui alle precedenti lettere è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza e dal componente della Giunta regionale preposto agli affari del personale nell'ambito di rispettiva competenza per i dirigenti nonché per quanto riguarda il congedo di cui alla lett. e) per tutti i dipendenti. In ogni altro caso provvede il dipendente regionale con qualifica di dirigente, appartenente al settore del personale all'uopo delegato rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale;

     i) per la frequenza ai corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Per il personale in servizio presso il Consiglio regionale l'autorizzazione è conferita previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza [3].

 

     Art. 10. (Congedi straordinari non retribuiti).

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [4].

     Al dipendente possono, altresì, essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

     L'autorizzazione a fruire di periodi di congedo straordinario non retribuito è concessa dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza per quanto attiene al personale in servizio presso il Consiglio regionale.

 

     Artt. 11. - 60. [1]

     (Omissis).

 

 


[1] Articoli superati dalla normativa sopravvenuta.

[2] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 1992, n. 32, che reca altresì altre norme non riportate in quanto superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

[3] Lettera così modificata dall'art. 60 della L.R. 9 novembre 1987, n. 32.

[4] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 1992, n. 32.

[4] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 1992, n. 32.

[1] Articoli superati dalla normativa sopravvenuta.