Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 23/12/1997 |
Numero: | 46 |
§ 6.2.40 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 46.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997.
(B.U. 23 dicembre 1997, n. 35 - S.O. n. 5).
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".
1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1997 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.
1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1998 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al Settore 10, dell'Assessorato Economia e Finanza regionale, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1995 e non pagati negli anni 1995, 1996 e 1997 per i quali, al 31 dicembre 1997, sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della
2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della
3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 è condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell'articolo 5.
4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1997, a carico degli esercizi 1995 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1997, è consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1998. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il Settore 11 Ragioneria dell'Assessorato Economia e Finanza regionale.
5. Per l'esercizio finanziario 1997 è sospesa la facoltà di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1997 di cui al comma 2 dell'articolo 8 della
6. Sono recepite le risultanze del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1926 del 29 settembre 1997 riguardante l'applicazione dell'articolo 70 della
7. Per le spese di cui al comma 2 dell'articolo 54 della
1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della
2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della
3. Il bilancio pluriennale, allegato alla
4. L'elenco 5 bis allegato alla
5. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al precedente articolo 4 vengono effettuati direttamente dalla Segreteria Amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza [1].
1. Fino alla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato al nuovo soggetto gestore individuato con le modalità previste dalla
2. Dopo l'avvenuto affidamento della gestione del servizio idrico integrato al nuovo soggetto gestore, i contributi di cui al comma 1 sono concessi alle autorità d'ambito, ovvero alle amministrazioni provinciali che esercitano le funzioni di coordinamento d'ambito.
3. Alla individuazione, all'approvazione ed al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, provvede, in deroga all'articolo 3 della
4. Alla formale concessione dei contributi provvede con singoli decreti il Presidente della Giunta regionale.
1. In deroga al disposto della
1. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della
2. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della
3. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della
1. Entro il 31 dicembre 1998 il 50 per cento delle fidejussioni prestate dalle imprese associate e/o dal consorzio di garanzia fidi, confluenti nel fondo di garanzia, ai sensi della
2. Fino alla completa attuazione della predetta disposizione, la ripartizione proporzionale del rischio tra tutti i soggetti che concorrono alla formazione del fondo di garanzia di cui alla lettera d) del comma 2, dell'articolo 2 della
3. Dal 1 gennaio 1999 il 50 per cento delle fidejussioni, trasformato in apporto monetario, concorre alla ripartizione proporzionale del rischio. Dal 1 gennaio 2000 vi concorre anche il restante 50 per cento delle fidejussioni.
4. Gli apporti fidejussori prestati dai vari enti che concorrono alla formazione del fondo di garanzia rientrano nella norma generale della ripartizione proporzionale del rischio.
1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 32443 l'importo di lire 471.147.500= è destinato al Comune di Cerveteri per l'acquisto del fabbricato "La Legnara".
1. [6].
2. I contributi concessi ai soggetti beneficiari, ai sensi della
3. I lavori stessi devono comunque essere completati e regolarmente contabilizzati con apposito stato finale corredato di certificato di regolare esecuzione approvati con deliberazione della Giunta municipale, entro la data del 31 marzo 1998.
1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 34 della
1. [7].
2. [8].
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8 della
1. Per iniziative di interesse regionale svolte e da svolgere nell'esercizio 1997, nell'ambito delle finalità dell'articolo 20 della
1. All'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 è aggiunto il seguente capitolo:
- Cap. 59002 lett. a), PARCO CERITE lire 200.000.000=.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3; comma 31, secondo periodo, della
[1. Al fine di consentire all'Istituto di studi politici San Pio V l'acquisizione di beni e attrezzature necessari per il suo funzionamento e per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi statutari, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 150.000.000.
2. In relazione alla spesa di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997, il capitolo numero 32143 denominato: "Contributo all'Istituto di studi politici San Pio V per l'acquisizione di beni ed attrezzature" con iscrizione dello stanziamento di lire 150.000.000=. All'onere finanziario si provvede mediante riduzione del corrispondente importo nel capitolo 39002, lettera a).
3. L'articolo 49 della
1. Lo stanziamento del capitolo 24138 è destinato per l'importo di lire 1.250.000.000= all'erogazione del saldo dovuto agli enti dei quali con
1. Alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A. (FILAS) è riconosciuto il compenso per le attività poste in essere nell'esercizio 1997, in esecuzione dell'articolo 7 della
2. Il compenso è riconosciuto alla FILAS nelle misure fissate dalla Giunta regionale con
1. Ai sensi della
a) Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.DI.S.U.) Roma Tre;
b) Istituto regionale di formazione per i dipendenti (I.R.FO.D.).
2. Le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 19 della
[2] Modifica l'art. 20, comma 3, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[4] Sostituisce l'art. 12 della
[5] Per una proroga del termine di trasformazione delle fidejussioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 26 della
[6] Sostituisce l'art. 67 della
[7] Sostituisce l'art. 3 della
[8] Sostituisce l'art. 4 della
[9] Modifica l'art. 7, comma 2, lettera h), della
[10] Modifica il comma 2, art. 5 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[12] Modifica gli artt. 31 e 32 della
[13] Sostituisce il comma 1, art. 24, della
[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[15] Modifica l'art. 36 della
[16] Modifica l'art. 44 della