Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 19/02/1985 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Obiettivi). La Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 |
Art. 2. (Interventi regionali). Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione, nello spirito di cui al precedente articolo 1 promuove ed attua: |
Art. 3. (Finanziamento degli interventi ed enti beneficiari). |
Art. 4. (Competenze del consiglio regionale). |
Art. 5. |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie). Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si autorizza la spesa complessiva di L. 1.000 milioni mediante [...] |
Art. 10. (Norma transitoria). In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito dalla presente legge per l'anno finanziario 1985 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare [...] |
§ 5.14.23 - L.R. 19 febbraio 1985, n. 17.
Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale.
(B.U. 11 marzo 1985, n. 7, S.O. n. 1).
Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1. (Obiettivi). La Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del
Inoltre promuove attività di informazione, nell'ambito del proprio territorio, sulle politiche comunitarie in materie trasferite alle regioni e sulle procedure per ottenere finanziamenti e contributi comunitari.
Art. 2. (Interventi regionali). Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione, nello spirito di cui al precedente articolo 1 promuove ed attua:
a) progetti di scambi ed attività di carattere sociale, culturale e professionale di particolare importanza per una migliore socializzazione, formazione e qualificazione dei giovani;
b) convegni e studi per lo scambio di esperienze tra giovani operatori pubblici o privati del Lazio e giovani operatori di altri Paesi impegnati in attività analoghe;
c) incontri di informazione tra esperti dei problemi giovanili della Regione Lazio, dei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali il Ministero degli affari esteri ha stipulato protocolli di scambi;
d) gemellaggi della Regione Lazio con enti di pari livello e di enti locali regionali con enti corrispondenti di Paesi esteri non previsti dalla
e) attività di informazione sulle politiche comunitarie e sugli strumenti di intervento finanziario con particolare riguardo all'applicazione dei regolamenti ed all'attuazione delle direttive della C.E.E. (Comunità Economica Europea) in materie trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 6 del
Art. 3. (Finanziamento degli interventi ed enti beneficiari).
1. La Regione Lazio cura la realizzazione degli interventi, di cui all'articolo 2, direttamente e indirettamente mediante l'erogazione di contributi a enti pubblici o privati, associazioni anche non riconosciute e costituite per atto pubblico o per atto privato registrato e società [3].
2. I contributi regionali non superiori all'ammontare del 50 per cento delle spese, detratti gli eventuali contributi o sussidi ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, sono concessi ai soggetti descritti al precedente comma, che hanno sede nella Regione Lazio e che operano nel settore della promozione culturale e socio-educativa [4].
Titolo II
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 4. (Competenze del consiglio regionale). [5]
Art. 5. [6] (Competenze della Giunta regionale). La Giunta regionale:
1) promuove forme di collaborazione con gli enti di cui al precedente articolo 3 per finalizzare la presentazione di progetti di interventi regionali indiretti agli obiettivi di cui al precedente articolo 1;
2) propone, sulla base delle disponibilità di bilancio, per l'approvazione del Consiglio regionale, il piano degli interventi sia diretti che indiretti da attuare nell'anno in corso ed in quello successivo, tenuto anche conto dei programmi annualmente redatti dalle amministrazioni provinciali concernenti iniziative similari previste dalla
3) cura l'attuazione degli interventi diretti e di quelli straordinari nei limiti di cui al successivo articolo 7, coordina ed assicura la realizzazione degli interventi indiretti;
4) collabora con gli enti di cui al precedente articolo 3 per offrire ai partecipanti agli scambi culturali la conoscenza della realtà geografica, storica, sociale ed istituzionale del Lazio;
5) emana, nel rispetto delle specifiche normative di carattere generale sia statali che regionali, proprie istruzioni per la presentazione dei progetti e per la rendicontazione e relativo controllo di conformità, congruità ed inerenza delle spese concernenti gli interventi regionali. A tal fine predispone i formulari che devono essere compilati dai proponenti le iniziative per l'uniformità delle procedure amministrative e contabili inerenti le seguenti fasi:
a) presentazione alla Regione dei progetti e relative domande di contributi;
b) organizzazione e realizzazione delle iniziative ed erogazione contributi;
c) rendicontazione delle spese per tutti i tipi di interventi;
d) controllo da parte degli uffici regionali competenti delle documentazioni e dei rendiconti consuntivi delle spese effettuate per la realizzazione dei progetti.
Gli uffici regionali forniscono la collaborazione necessaria per la definizione dei progetti ed attuano verifiche specifiche nelle varie fasi di realizzazione degli stessi.
Titolo III
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E
TRANSITORIE
Artt. 6. - 8. [7]
Art. 9. (Disposizioni finanziarie). Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si autorizza la spesa complessiva di L. 1.000 milioni mediante prelevamento di identica somma dal capitolo n. 31001 del bilancio 1985 e relativa iscrizione in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli di nuova istituzione con le denominazioni e gli stanziamenti a fianco indicati:
(Omissis).
Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le leggi di autorizzazione dei bilanci di previsione [8].
Art. 10. (Norma transitoria). In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito dalla presente legge per l'anno finanziario 1985 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, individuandole tra quelle recepite nei protocolli o negli accordi internazionali, fissando altresì la misura del concorso nelle spese previste per l'attuazione delle iniziative [9].
[1] G.U. 29/8/1977, n. 234 (S.O.), «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
[2] G.U. 17/4/1980, n. 106, «Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza».
[3] Comma così modificato dall’art. 64 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 15 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 64 della
[6] L'art. 15, comma 3, della
[7] Articoli abrogati dall'art. 15 della
[8] Articolo così sostituito dall'articolo unico della
[9] Articolo così sostituito dall'articolo unico della