Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 03/10/2005 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 12/2004. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 12/2004. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 12/2004. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24. |
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 33 della L.R. n. 24/1998. |
Art. 7. Disposizioni transitorie. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 4.1.149 – L.R. 3 ottobre 2005, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 nonché alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
(B.U. 10 ottobre 2005, n. 28).
Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della
2. Al numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 8 della
[1. L'articolo 8 della
"Art. 8. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio.
1. Nelle more dell'emanazione di una disciplina regionale organica concernente la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato Osservatorio, anche al fine di supportare la suddetta struttura regionale nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 31, 39 e 40 del
2. L'Osservatorio, in particolare:
a) esercita attività di raccolta delle informazioni e di monitoraggio sul fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio regionale, sull'attività di rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni nonché sugli strumenti di recupero urbanistico degli insediamenti spontanei;
b) riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente per materia, nonché agli enti locali interessati;
c) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;
d) si raccorda con l'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando comunque la presenza dei dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché di rappresentanti degli enti locali, degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, del collegio dei geometri, delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni; nell'ambito dei suddetti rappresentanti tre sono designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 3.
5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate nell'ambito della struttura regionale prevista dal comma 1.". ]
Art. 4. Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 32 della
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 33 della
1. L'articolo 33 della
Art. 7. Disposizioni transitorie.
1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi della
2. Ai fini dell'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 32 della
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della