Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 08/11/2004 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione). |
Art. 2. (Opere abusive suscettibili di sanatoria). |
Art. 3. (Cause ostative alla sanatoria edilizia). |
Art. 4. (Domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria). |
Art. 5. (Verifica della regolarità della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria). |
Art. 6. (Procedimento istruttorio e determinazione sulla domanda). |
Art. 7. (Oblazione e oneri concessori). |
Art. 8. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio. |
Art. 9. (Recupero urbanistico dell’abusivismo edilizio e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modifiche). |
Art. 10. (Domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge). |
Art. 11. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 12. (Entrata in vigore). |
§ 4.1.145 – L.R. 8 novembre 2004, n. 12.
Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi.
(B.U. 10 novembre 2004, n. 31 – S.O. n. 5).
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione).
1. La presente legge detta disposizioni ai fini dell’attuazione, nell’ambito del territorio regionale, della sanatoria degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32 del
2. La disciplina sostanziale e procedurale prevista dal citato articolo 32 e dai relativi allegati del
Art. 2. (Opere abusive suscettibili di sanatoria).
1. Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, della
a) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi;
b) opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003 che:
1) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza;
2) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi, nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza;
c) opere con specifica destinazione d’uso, risultante da atto d’obbligo, a centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 750 metri cubi;
d) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati alla data del 31 marzo 2003, nel rispetto dei limiti massimi di cubatura previsti dall’articolo 32, comma 25, del
e) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del
f) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del
g) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del
h) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso di annullamento del titolo abilitativo edilizio.
Art. 3. (Cause ostative alla sanatoria edilizia).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del
a) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d), ed e), realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato, della Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree di proprietà dei suddetti enti;
b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali [2];
c) il cambio di destinazione ad uso non residenziale che interessi una superficie originariamente destinata a parcheggio anche pertinenziale, realizzato anche ai sensi della
Art. 4. (Domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria).
1. La domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è presentata, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 all’articolo 32 del
2. La domanda, così come ogni successiva integrazione o comunicazione, può essere presentata direttamente al comune competente, o inviata, nei comuni che lo consentano, per via telematica ovvero inviata con raccomandata; in quest’ultimo caso si considera presentata il giorno della consegna al servizio postale.
3. La domanda va corredata con la seguente documentazione:
a) attestazione del pagamento dell’anticipazione dell’oblazione e degli oneri concessori ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
b) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del
c) perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite, qualora l’opera per cui si richiede il titolo in sanatoria presenti un volume complessivo superiore ai 300 metri cubi, ovvero costituisca un edificio autonomo di volume complessivo eccedente i 120 metri cubi;
d) certificato di residenza e dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del
e) atto d’obbligo, da trascriversi a cura del richiedente, previo assenso del proprietario dell’immobile, dal quale risulti la destinazione d’uso, per un periodo di 15 anni dalla data della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a centro che persegue, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate, nel caso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 5. (Verifica della regolarità della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria).
1. Il comune verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e, se del caso, invita l’interessato ad integrarla entro un congruo termine, non inferiore comunque a trenta giorni.
2. Qualora il comune accerti che i pagamenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), siano stati eseguiti in misura insufficiente, ne dà comunicazione all’interessato indicando, con provvedimento motivato, l’importo ritenuto dovuto e la differenza da versare. La eventuale ulteriore somma richiesta dal comune deve essere versata entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L’omesso versamento delle somme di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), ovvero il mancato pagamento, entro il termine stabilito, della ulteriore somma richiesta dal comune ai sensi del comma 2 del presente articolo, comportano il non accoglimento della domanda.
Art. 6. (Procedimento istruttorio e determinazione sulla domanda).
1. Il comune verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché l’assenza delle cause ostative previste dall’articolo 3 e può, a tal fine, richiedere per iscritto all’interessato ogni opportuno chiarimento, assegnando un congruo termine, non inferiore ai trenta giorni, per comunicare le informazioni richieste.
2. Qualora, al termine dell’istruttoria, il comune determini che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non può essere concesso, ne dà comunicazione all’interessato con provvedimento motivato. In tal caso, l’interessato può formulare le proprie osservazioni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni.
3. La presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, la presentazione delle denunce di cui all’articolo 32, comma 37, del
4. Il termine stabilito dal comma 3 resta sospeso nelle ipotesi previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, nonché dal comma 1 del presente articolo, per tutto il periodo decorrente dal ricevimento della comunicazione del comune e fino alla scadenza del termine dato all’interessato per i relativi adempimenti.
Art. 7. (Oblazione e oneri concessori).
1. Per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria:
a) gli importi dell’oblazione stabiliti dall’articolo 32, comma 33, del
b) gli importi degli oneri di concessione, calcolati ai sensi della normativa vigente, sono aumentati, fatta eccezione per le opere abusive relative alla prima casa di abitazione nel comune di residenza e ai centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate:
1) del 100 per cento in relazione a nuove costruzioni e ampliamenti;
2) del 50 per cento in relazione a ristrutturazioni e modifiche della destinazione d’uso e ad opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo edilizio abilitativo, ma conformi agli strumenti urbanistici.
2. L’oblazione e gli oneri concessori sono versati in tre rate, la prima delle quali è corrisposta, entro la data di presentazione della domanda di cui all’articolo 4, a titolo di anticipazione, nella misura del 30 per cento, calcolata in base a quanto indicato, rispettivamente, nell’allegato A e nell’allegato B alla presente legge e ferme restando le misure minime previste dall’articolo 32 del
a) per l’oblazione:
1) seconda rata entro il 20 dicembre 2004;
2) terza rata entro il 30 dicembre 2004;
b) per gli oneri concessori:
1) seconda rata entro il 31 ottobre 2005 [4];
2) terza rata entro il 2 maggio 2006 [5].
3. Senza pregiudizio di quanto di pertinenza dello Stato ai sensi dell’articolo 32 del
a) l’eccedenza degli importi dell’oblazione determinata ai sensi del comma 1, lettera a), è versata direttamente alla Regione;
b) gli importi degli oneri concessori nella misura determinata ai sensi del comma 1, lettera b), sono versati interamente ai comuni competenti.
Art. 8. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio. [6]
[1. Nelle more dell'emanazione di una disciplina regionale organica concernente la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato Osservatorio, anche al fine di supportare la suddetta struttura regionale nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 31, 39 e 40 del
2. L'Osservatorio, in particolare:
a) esercita attività di raccolta delle informazioni e di monitoraggio sul fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio regionale, sull'attività di rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni nonché sugli strumenti di recupero urbanistico degli insediamenti spontanei;
b) riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente per materia, nonché agli enti locali interessati;
c) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;
d) si raccorda con l'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando comunque la presenza dei dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché di rappresentanti degli enti locali, degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, del collegio dei geometri, delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni; nell'ambito dei suddetti rappresentanti tre sono designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 3.
5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate nell'ambito della struttura regionale prevista dal comma 1.]
Art. 9. (Recupero urbanistico dell’abusivismo edilizio e modifiche alla
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 29 della
2. Nel caso di nuclei edilizi abusivi perimetrati, il recupero urbanistico provvede, tra l’altro, a conferire agli insediamenti:
a) un razionale inserimento territoriale e urbano, in particolare delle infrastrutture viarie e di trasporto;
b) un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
c) la disciplina per l’edilizia esistente e il suo eventuale completamento, nel rispetto degli interessi e dei vincoli di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico.
3. Al secondo comma dell’articolo 6 bis della
4. All’articolo 15 della
a) al primo comma le parole da: “e per effetto” a: “ad adottare” sono sostituite dalle seguenti: “il comune adotta”;
b) al secondo comma le parole da: “L’autorizzazione” a: “8 ottobre 1979.” sono sostituite dalle seguenti: “La variante prevista dal presente articolo riguarda anche il recupero degli impianti sportivi abusivi sanati ai sensi della normativa vigente”.
Art. 10. (Domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge).
1. Le domande di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria presentate ai comuni competenti ai sensi dell’articolo 32 del
2. La differenza tra le somme già corrisposte dall’interessato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 32 del
3. Coloro che hanno presentato la domanda di concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di rinunciarvi, entro il 30 novembre 2004, mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata al comune di competenza. In caso di successiva presentazione di una nuova domanda, in conformità alle disposizioni della presente legge, le somme già corrisposte in occasione della domanda originaria vanno a scomputo di quanto dovuto in applicazione della legge stessa; per le eventuali relative integrazioni si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 2.
Art. 11. (Disposizioni finanziarie). [8]
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2004 è istituito “per memoria” apposito capitolo denominato "Fondo regionale per la vigilanza e il monitoraggio sull'abusivismo edilizio", in cui confluiscono le somme di spettanza della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).
Art. 12. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
ALLEGATO A
MISURA DELL'OBLAZIONE INCREMENTATA DEL 10%
Tipologia dell'abuso |
Misura dell'oblazione euro/mq
Immobili non residenziali |
Misura dell'oblazione euro/mq
Immobili non residenziali destinati a centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate |
Misura dell'oblazione euro/mq
Immobili residenziali |
1 - Opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della presente legge. |
165,00 |
150,00 |
110,00 |
2 - Opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici dalla data del 31 marzo 2003 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge. |
110,00 |
100,00 |
88,00 |
3 - Opere di ristrutturazione edilizia realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge. |
88,00 |
80,00 |
66,00 |
(segue tabella A)
Tipologia dell'abuso |
Misura dell'oblazione Forfait |
Misura dell'oblazione Forfait
Immobili non residenziali destinati a centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate |
4 - Opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A previste dall'articolo 2 del |
3.850,00 |
3.500,00 |
5 - Opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della presente legge |
1.870,00 |
1700,00 |
6 - Opere di manutenzione straordinaria realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della presente legge |
567,60 |
516,00 |
ALLEGATO B
MISURA DELL’ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI DI CONCESSIONE
Numero abitanti |
Nuove costruzioni, ampliamenti (euro/mq) |
Nuove costruzioni e ampliamenti di immobili residenziali utilizzati come prima casa e di immobili destinati a centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali di assistenza e cura a persone disagiate (euro/mq) |
Ristrutturazioni di immobili residenziali utilizzati come prima casa e di immobili destinati a centri che perseguono, senza scopo di lucro, finalità sociali e di assistenza e cura a persone disagiate (euro/mq) |
Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d’uso con o senza aumento della superficie utile lorda (SUL) e opere realizzate in assenza del o difformità dal titolo abilitativo ma conformi agli strumenti urbanistici (euro/mq) |
Fino a 10.000 |
76,00 |
38,00 |
18,00 |
27,00 |
Da 10.001 a 100.000 |
110,00 |
55,00 |
27,00 |
40,50 |
Da 100.001 a 300.000 |
142,00 |
71,00 |
36,00 |
54,00 |
Oltre 300.001 |
178,00 |
89,00 |
45,00 |
67,50 |
[1] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 5, comma 35, della
[2] Lettera così sostituita dall’art. 35 della
[3] Comma già modificato dall’art. 1 della
[4] Numero così modificato dall’art. 2 della
[5] Numero così modificato dall’art. 2 della
[6] Articolo sostituito dall’art. 3 della
[7] Comma già modificato dall'art. 20 della
[8] Articolo così modificato dall’art. 4 della