§ 5.4.12 - L.R. 26 agosto 1992, n. 16.
Modifiche alla legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, recante: «Norme in materia di creazione di riserve naturali presso il bacino Tarsia e la foce [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:26/08/1992
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. All'art. 5 della L.R. 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: «al comma 2» con le parole:
Art. 4.      Dopo il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 52/90 è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.12 - L.R. 26 agosto 1992, n. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, recante: «Norme in materia di creazione di riserve naturali presso il bacino Tarsia e la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza».

(B.U. n. 107 del 4 settembre 1992).

 

Art. 1.

     L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 3 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'art. 5 della L.R. 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: «al comma 2» con le parole:

     (Omissis).

     2. L'art. 5 della legge regionale n. 52/90 il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Dopo il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 52/90 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.