§ 29.4.00A - Legge 28 marzo 1968, n. 380.
Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968 - 1971.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:28/03/1968
Numero:380


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire i Paesi in via di sviluppo e di contribuire al loro progresso nel campo scientifico, tecnico ed economico, verranno attuati dei programmi di collaborazione secondo le [...]
Art. 2.      Il Ministero degli affari esteri, nel quadro della collaborazione scientifica, tecnica ed economica con i vari Paesi, è autorizzato a utilizzare personale tecnico di particolare competenza, da [...]
Art. 3.      Il personale utilizzato a norma dell'art. 2 non potrà superare complessivamente il contingente massimo di 300 unità.
Art. 4.      Il personale civile di ruolo ed il personale militare, utilizzato a norma dell'art. 2, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, percepisce [...]
Art. 5.      Al personale civile di ruolo ed a quello militare, inviato all'estero in temporanea missione per le finalità di cui all'art. 1, è corrisposto per ogni giorno di missione un trentesimo del [...]
Art. 6.      Il Ministero degli affari esteri fornirà l'attrezzatura tecnico-strumentale eventualmente necessaria al personale di cui sopra ai fini dell'espletamento delle funzioni. La spesa relativa non [...]
Art. 7.      Il Ministero degli affari esteri può concedere a ditte, enti o privati di nazionalità italiana dei contributi per l'effettuazione di ricerche e per l'elaborazione di studi, piani o progettazioni [...]
Art. 8.      Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.
Art. 9.      Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno dei quattro anni finanziari dal 1968 al 1971.
Art. 10.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.


§ 29.4.00A - Legge 28 marzo 1968, n. 380. [1]

Collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968 - 1971.

(G.U. 13 aprile 1968, n. 96)

 

     Art. 1.

     Al fine di favorire i Paesi in via di sviluppo e di contribuire al loro progresso nel campo scientifico, tecnico ed economico, verranno attuati dei programmi di collaborazione secondo le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2.

     Il Ministero degli affari esteri, nel quadro della collaborazione scientifica, tecnica ed economica con i vari Paesi, è autorizzato a utilizzare personale tecnico di particolare competenza, da destinare all'attuazione dei programmi di sviluppo, appartenente alle seguenti categorie:

     a) personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, ovvero altri dipendenti civili di ruolo dello Stato, compresi quelli il cui ordinamento non è regolato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da collocarsi in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri con le modalità di cui agli articoli 56 e 57 dello stesso testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

     b) personale militare in servizio permanente e continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto, utilizzato d'intesa con i Ministeri interessati;

     c) personale assunto a contratto di diritto privato a tempo determinato. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro saranno determinati il numero ed il trattamento di tale personale.

 

          Art. 3.

     Il personale utilizzato a norma dell'art. 2 non potrà superare complessivamente il contingente massimo di 300 unità.

     Il personale suddetto dipende ai fini amministrativi e disciplinari dalla rappresentanza diplomatica o consolare accreditata presso il Paese dove è inviato. Esso presta servizio presso le autorità locali ed ha l'obbligo di risiedere nel luogo che gli verrà indicato.

 

          Art. 4.

     Il personale civile di ruolo ed il personale militare, utilizzato a norma dell'art. 2, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, percepisce l'indennità di sede costituita:

     a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;

     b) dalle eventuali maggiorazioni determinate per Paesi o per singoli incarichi secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Tali coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'ONU, del fondo monetario internazionale e locali, nonchè dagli elementi forniti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, tenuto conto del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali.

     Al personale spetta un'indennità di sistemazione pari ad una mensilità dell'indennità di sede.

     Al personale spettano le spese di viaggio e di trasporto degli effetti per sè e per i familiari a carico, nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella B.

     Al personale spetta il congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque in misura non inferiore a 35 giorni.

     L'indennità di sede spetta per i primi 35 giorni di congedo ordinario, nonchè per i giorni di viaggio, stabiliti come segue: 5 giorni per coloro che prestano servizio in Europa o nei Paesi del Mediterraneo, 10 giorni per coloro che prestano servizio nell'Africa non mediterranea o nei paesi del Medio Oriente, 15 giorni per gli altri, esclusi i Paesi sulle coste del Pacifico, 20 giorni per i Paesi sulle coste del Pacifico.

     Spetta ogni due anni, anche per i familiari a carico, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, nella misura dei tre quarti delle spese stesse e secondo le modalità di cui alla tabella B. Il diritto è acquisito dopo 18 mesi ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

 

          Art. 5.

     Al personale civile di ruolo ed a quello militare, inviato all'estero in temporanea missione per le finalità di cui all'art. 1, è corrisposto per ogni giorno di missione un trentesimo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 4, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per sè nei limiti e alle condizioni risultanti dalla tabella B.

 

          Art. 6.

     Il Ministero degli affari esteri fornirà l'attrezzatura tecnico-strumentale eventualmente necessaria al personale di cui sopra ai fini dell'espletamento delle funzioni. La spesa relativa non potrà superare il 4 per centodegli stanziamenti annui previsti dalla presente legge.

 

          Art. 7.

     Il Ministero degli affari esteri può concedere a ditte, enti o privati di nazionalità italiana dei contributi per l'effettuazione di ricerche e per l'elaborazione di studi, piani o progettazioni concernenti i programmi di sviluppo dei Paesi che li abbiano richiesti nel quadro degli accordi di collaborazione scientifica, tecnica ed economica in vigore con l'Italia.

     Il Ministero degli affari esteri può altresì, in base a speciali accordi con i Paesi interessati, concedere dei contributi per l'acquisto di attrezzature e macchinari di produzione italiana necessari ad istituti di formazione tecnico-professionale siti in Paesi in via di sviluppo.

     I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della spesa ritenuta ammissibile e secondo criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per gli affari esteri presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del suo Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno dei quattro anni finanziari dal 1968 al 1971.

     All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge si applicano anche al personale di cui all'art. 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge di cui al comma precedente, è sostituito, per quanto concerne il personale di cui all'art. 1, lettera a) punti 1) e 2) della legge medesima, con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. La disposizione del presente comma ha effetto tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Fino all'emanazione delle norme regolamentari per l'applicazione della presente legge si applicano, in quanto possibile, le norme emanate per l'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594.

 

 

     Tabella A (indennità base)

Personale direttivo:

 

Indennità base mensile

A - 1

Personale dell'ex coefficiente 900 o superiore, magistrati, docenti ed altro personale equiparato

L.

L 220.000

A - 2

Personale dell'ex coefficiente 500 o superiore (fino al 900 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato

L.

L 170.000

A - 3

Personale dell'ex coefficiente 325 o superiore, (fino al 500 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato

L.

L 140.000

A - 4

Personale dell'ex coefficiente inferiore a 325, magistrati, docenti ed altro personale equiparato

L.

L 120.000

Personale di concetto

L.

L 100.000

Personale esecutivo e sottufficiali delle Forze armate

L 80.000

 

     Tabella B (viaggi e trasporto effetti)

     Percorsi ferroviari: 1ª classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

     Percorsi marittimi: 1ª classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

     Percorsi aerei: 1ª classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo [1].

     Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonchè per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

     Una indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo di viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

     Trasporti effetti:

     Chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito per gli effetti, nonchè per l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni.

 

[1] Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 40 della L. 15 dicembre 1971, n. 1222.