Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 26/10/1962 |
Numero: | 1594 |
Sommario |
Art. 1. Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e [...] |
Art. 2. Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito [...] |
Art. 3. Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di [...] |
Art. 4. Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri [...] |
Art. 5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67 |
Art. 6. All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento [...] |
§ 29.1.61 - Legge 26 ottobre 1962, n. 1594.
Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.
(G.U. 28 novembre 1962, n. 303)
Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'art. 15 della
Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.
Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potrà anche, sentito il parere dei Ministeri interessati, incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elaborazione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiarie ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.
Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.
All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.