§ 14.5.90 - D.M. 28 settembre 2005, n. 222.
Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:28/09/2005
Numero:222


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente
Art. 4.  Norme transitorie e finali


§ 14.5.90 - D.M. 28 settembre 2005, n. 222.

Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.

(G.U. 2 novembre 2005, n. 255)

 

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

 

     Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

     Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;

     Vista la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

     «1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.».

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

     «Art. 2 (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".

     2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.

     3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, può affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o più degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.

     4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.

     5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.

     6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.

     7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.

     8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.».

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). - 1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria.

     2. Il comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonchè dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale.

     3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo o dell'istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.

     4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo è stabilito dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici, musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai commi 1 e 2.

     5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, è stabilito con apposito accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati nonchè i soggetti privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.

     6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo.

     7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.

     8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.

     9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.».

 

     Art. 4. Norme transitorie e finali

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

     2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.

     3. [Le competenze attribuite dall'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, al direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici e al comitato per i biglietti d'ingresso, sono trasferite rispettivamente al direttore regionale competente ed ai comitati regionali di cui all'articolo 3 del presente decreto] [1].


[1] Comma abrogato dall'art. 2 del D.M. 20 aprile 2006, n. 239.