Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.5 musei e pinacoteche |
Data: | 28/09/2005 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente |
Art. 4. Norme transitorie e finali |
§ 14.5.90 - D.M. 28 settembre 2005, n. 222.
Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali.
(G.U. 2 novembre 2005, n. 255)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 112, 115, 117, 119 e 130 del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 1, della
Visto il
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 maggio 2005;
Vista la nota resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2005, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'articolo 1, comma 1, del
«1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.».
1. L'articolo 2 del
«Art. 2 (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente decreto, i "servizi di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, può affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o più degli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare.
7. Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la fruizione di attività anche non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo sull'attività dei concessionari anche mediante verifiche ed ispezioni.».
1. L'articolo 3 del
«Art. 3 (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). - 1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di gestione dei servizi di biglietteria.
2. Il comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonchè dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia aventi sede nel territorio regionale.
3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del
4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo.
7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici.
8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2.
9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.».
Art. 4. Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e 3 del
3. [Le competenze attribuite dall'articolo 4 del
[1] Comma abrogato dall'art. 2 del