§ 4.5.50 - L.R. 7 novembre 1998, n. 124.
Norme urgenti per la istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:07/11/1998
Numero:124


Sommario
Art. 1.  Istituzione del ruolo.
Art. 2.  Requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo.
Art. 3.  Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.
Art. 4.  Funzionamento della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.
Art. 5.  Domanda di iscrizione al ruolo.
Art. 6.  Definizione dei criteri per la ammissione nel ruolo.
Art. 7. 
Art. 7 bis.  Commissione consultiva regionale
Art. 7 ter.  Funzionamento della Commissione
Art. 8.  Incompatibilità con altre norme.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.5.50 - L.R. 7 novembre 1998, n. 124.

Norme urgenti per la istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992.

(B.U. n. 30 del 27 novembre 1998).

 

Art. 1. Istituzione del ruolo.

     1. E' istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ogni Provincia, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 21/1992, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

     2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

     a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

     b) il servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

     3. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

     a) conducenti di autovetture;

     b) conducenti di motocarrozzette;

     c) conducenti di natanti;

     d) conducenti di veicoli a trazione animale.

     E' ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo della medesima provincia.

     4. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per l'esercizio di servizi pubblici non di linea così come sopra definiti.

     5. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente in sostituzione del titolare o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, ovvero in qualità di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.

 

     Art. 2. Requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo.

     1. I soggetti che intendono iscriversi al ruolo di cui all'art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;

     b) essere residenti in un Comune compreso nel territorio della Regione Abruzzo [1];

     c) aver assolto agli obblighi scolastici;

     d) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;

     e) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;

     f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:

     1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     2) dichiarati falliti;

     3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

 

     Art. 3. Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. [2]

     1. La commissione regionale per la formazione e conservazione dei ruoli di cui all’art. 1 della L.R. n. 124/98, istituita presso il Settore Trasporti della Giunta regionale - viale G. Bovio 425, 65100 Pescara, è così composta:

a) Dirigente in servizio presso la Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia, o suo delegato, che la presiede;

b) quattro dipendenti della Direzione Trasporti e Mobilità;

c) esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della commissione solo nel caso in cui la commissione procede all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio con natanti.

     2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente della Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

    3. Il provvedimento di nomina attribuisce altresì le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a dipendenti della Direzione Trasporti e Mobilità.

     4. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.

     5. Almeno 60 giorni prima della scadenza della Commissione, il presidente della Commissione promuove le procedure per il rinnovo della Commissione.

     6. Ai membri della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Ai membri della Commissione, ad esclusione dei dipendenti regionali, è attribuito altresì, per ogni giorno di seduta della Commissione, un gettone di presenza nella misura stabilita dall’art. 2 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e successive modifiche “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

 

     Art. 4. Funzionamento della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

     1. La Commissione di cui al precedente articolo:

     a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione medesima secondo quanto stabilito al successivo art. 7;

     b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2;

     c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio taxi, e di noleggio con conducente;

     d) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;

     e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui al precedente art. 2 e verifica, alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del requisito dell'idoneità morale secondo quanto stabilito al precedente art. 2, comma 1, punto f).

     2. I soggetti che, all'atto della revisione, non siano più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 vengono cancellati dal ruolo.

     3. Il provvedimento di cancellazione è adottato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio su proposta della Commissione di cui all'art. 3 ed è notificato all'interessato, secondo le modalità previste per la notifica degli atti amministrativi di natura sanzionatoria.

     4. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della commissione, entro 30 giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al precedente comma, alle competenti Camere di Commercio. I ruoli sono pubblici.

     5. Il segretario provvede inoltre alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.

 

     Art. 5. Domanda di iscrizione al ruolo.

     1. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione Regionale per la Formazione e la Conservazione dei Ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. L'importo e gli eventuali aggiornamenti, nonché le modalità di versamento dei diritti di segreteria sono determinati con ordinanza del Dirigente del Settore Trasporti della Giunta Regionale.

     2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione. L'aspirante deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 6. Definizione dei criteri per la ammissione nel ruolo.

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della legge 21/92 in materia di circolazione stradale, con riferimento al possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 10 settembre 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, l'iscrizione nel ruolo avviene a seguito di esame dinanzi alla Commissione Regionale.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d'esame per le varie sezioni del Ruolo e le modalità di accesso e di svolgimento dell'esame stesso [3].

     3. Gli esami, pubblici e distinti per sezione di ruolo, si svolgono con frequenza almeno semestrale.

     4. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi la data ed il luogo dell'esame con lettera raccomandata A.R.. Con la stessa procedura vengono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

     5. Il soggetto che non ha superato l'esame di cui ai commi 1 e 2 può essere ammesso a ripetere la prova, decorso un periodo non inferiore a due mesi dalla data di svolgimento della prima prova. In tal caso, e per una sola volta, non è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria [4].

 

     Art. 7. [5]

     1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della legge 21/1992, sono iscritti di diritto nel ruolo i soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     2. Quando la titolarità dell'autorizzazione per il servizio di noleggio risulti in capo a società comunque costituite, possono essere iscritti di diritto al ruolo i legali rappresentanti ovvero i soci delle stesse, purché risultino in carica alla data dell'istituzione del ruolo.

     3. I comuni sono tenuti, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a modificare la titolarità delle licenze o autorizzazioni rilasciate a società, comunque costituite, intestando le stesse esclusivamente a persone fisiche o soggetti individuali.

     4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a presentare domanda su apposito modulo, alla Commissione Regionale di cui al precedente art. 3, provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5 della L.R. 124/1998.

 

          Art. 7 bis. Commissione consultiva regionale [6]

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) è istituita, presso la Direzione Regionale competente in materia di Trasporti, la Commissione consultiva regionale, di seguito denominata “Commissione”, che opera, attraverso il rilascio di pareri e raccomandazioni, in riferimento all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e all'applicazione dei relativi regolamenti. In particolare, nel caso di mancata intesa fra Comuni nel cui ambito territoriale ricadono aeroporti aperti al traffico aereo civile, la Commissione rilascia apposito parere ai fini della decisione del Presidente della Regione.

2. La Commissione, costituita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, dura in carica cinque anni ed è composta:

a) dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti o da un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dal Dirigente del Servizio competente in materia di trasporto pubblico regionale;

c) da un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Abruzzo;

d) da un rappresentante designato dall’Unione regionale Province Abruzzesi;

e) da un rappresentante designato dalle Associazioni di consumatori iscritte nel registro regionale previsto dalla normativa regionale vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

f) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) dai rappresentanti designati da ciascuna delle cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività in base alla l. 21/1992 a livello regionale.

 

     Art. 7 ter. Funzionamento della Commissione [7]

1. La Commissione, il cui segretario è un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di trasporto pubblico non di linea o un suo sostituto, è convocata dal Presidente ed è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti.

2. I pareri e le raccomandazioni sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.

3. La Commissione può disporre l’audizione delle parti interessate alla questione su cui è chiamata ad esprimere il parere o la raccomandazione, di esperti nella materia e di chiunque ritenga utile ai lavori in virtù della funzione esercitata.

4. Nel rispetto di quanto previsto nei commi da 1 a 3, la Commissione delibera ulteriori regole necessarie al suo funzionamento, purché senza oneri finanziari a carico della Regione.

5. Sono esclusi compensi e rimborsi spese a carico della Regione nei confronti dei componenti della Commissione.

 

     Art. 8. Incompatibilità con altre norme.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni di atti o leggi regionali incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione Regionale di cui al precedente art. 3, quantificati in L. 6.000.000 si provvede con le disponibilità di cui al pertinente capitolo 11425 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

     2. Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti che verranno determinati dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 29.12.1977, n. 81.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 17 luglio 2007, n. 25.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 agosto 2001, n. 42.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 42.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 57.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 57.